Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10852 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/05/2017),  n. 10852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5976-2015 proposto da:

A.G., S.M., AL.GI., nella qualità di

eredi di A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 803/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 12/06/2014 e depositato il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 settembre 2012 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, S.M., G. e AL.Gi., in qualità di eredi di A.C., chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato al de cuius dalla irragionevole durata del procedimento di fallimento Siracusa Calogero, nel quale il loro dante causa aveva presentato istanza di ammissione al passivo in data 19 aprile 1996 e dichiarato chiuso il 13 giugno 2012, durante il quale il creditore era deceduto (il 25.11.2003).

L’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione per non avere i ricorrenti fornito la prova della qualità invocata.

Avverso detto decreto la S. e gli A. hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che la circostanza del decesso della parte processuale del giudizio presupposto non aveva formato oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, con la conseguenza che l’onere di dimostrare detta qualità era venuto meno trattandosi di fatto incontroverso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato per avere omesso di constatare la mancanza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per essere la pronuncia impugnata viziata per violazione del principio del contraddittorio avendo la Corte d’appello emesso una pronuncia “a sorpresa”, mentre avrebbe dovuto invitare i ricorrenti a dedurre sulla loro qualità.

I tre motivi – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono fondati.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass., SU., n. 12065 del 2014).

Nella specie, poichè non risulta dal decreto impugnato che il Ministero, nel costituirsi in giudizio, abbia eccepito il difetto della qualità di eredi dei ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso sulla base della ritenuta non dimostrata qualità di erede, ma avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti stesse, invitandole a completare la documentazione attestante la detta qualità.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano altra violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 111 Cost., della L. Costituzionale il 23 novembre 1999, n. 2, degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., degli artt. 6 par. 1, 13 e 35 della CEDU, dolendosi che la Corte d’appello abbia omesso di quantificare l’indennizzo.

Il quarto motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

In conclusione, accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, che riesaminerà la controversia alla luce dei principi sopra affermati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto;

cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese sul giudizio di cassazione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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