Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10851 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2253-2018 proposto da:

S.O., D.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO

PANDOLFO, ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2347/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di D.C. e S.L. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività, da ciascuno svolta, di produttore diretto o libero di assicurazioni;

avverso tale pronuncia D.C. e S.L. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo più motivi di censura; l’Inps ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un primo gruppo di censure parte ricorrente, come si ricava anche dalla sintesi dei motivi riportati a pag. 2 del ricorso, contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe non soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni ma anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

con ulteriori censure, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, per avere la Corte territoriale applicato in via analogica la disciplina del contratto corporativo del 1939 a fattispecie da esso non tipizzata;

i ricorrenti deducono, ancora, la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’attività di produttore libero dagli stessi svolta fosse assimilabile a quella dei produttori di IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit.;

le censure meritano un esame congiunto e sono manifestamente fondate, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che va, dunque, cassata;

tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, per essere oggetto del ricorso solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento dell’insussistenza di tale obbligo da parte dei ricorrenti;

le spese dell’intero processo sono compensate in considerazione dei contrasti interpretativi emersi sulla questione (v. Cass. nn. 30719 e 30882 del 2019).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara D.C. e S.L. non tenuti all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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