Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10851 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/05/2017),  n. 10851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4953-2015 proposto da:

D.F.C., D.B.G., quali eredi di

D.B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OLINDO

DI FRANCFSCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CF. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 818/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 19/06/2014 e depositato il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 settembre 2012 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, D.F.C. e D.B.G., in qualità di eredi di D.B.A., chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato al de cuius dalla irragionevole durata di un giudizio di opposizione all’esecuzione dallo stesso promosso contro la società M & M Service, con ricorso depositato il 27 dicembre 1993, deciso dal Pretore di Agrigento con sentenza dichiarativa della propria incompetenza per valore, riassunto dinanzi al Tribunale di Agrigento, che lo definiva con sentenza pubblicata il 21.07.2004, avverso la quale il loro dante causa aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Palermo, gravame rigettato con sentenza depositata il 25.05.2011.

L’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione per non avere i ricorrenti fornito la prova della qualità invocata. Avverso detto decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

L’intimato Ministero non ha svolto difese, per cui appariva necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c., per provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene superfluo riferire i motivi del ricorso, in quanto esso appare inammissibile.

Il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso, e d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 – bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 – bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. SSUU n. 627 del 2008).

Nella specie nessuno è comparso per il ricorrente per offrire detta prova e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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