Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1085 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 20/01/2020), n.1085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
F.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO TROYA
12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GUARIGLIA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona
del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
D PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- F.Y., cittadino senegalese, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 5 dicembre 2018, il Tribunale lombardo ha rigettato il ricorso.
2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che il “narrato dell’opponente, come riferito nell’audizione, risulta poco credibile quanto all’intera vicenda, sia con riferimento all’attendibilità intrinseca che esterna”; “il ricorrente ha dedotto circostanze non fedeli ai fatti accaduti, come emergenti
dalle fonti (NDR: testo originale non comprensibile), la cui erroneità non è spiegabile, attesa l’evidenza di tali divergenze rispetto ai reali accadimenti in termini di contenuto, esatta collocazione geografica e modalità”.
In relazione al punto della protezione sussidiaria, il decreto ha poi aggiunto che, provenendo il ricorrente da una zona del Senegal diversa da quella di Casamance, non ricorrevano gli estremi fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (fonti: Bertelsamm Foundation, 2018; Dipartimento di Stato U.S.A.; ACCORD 2017).
Quanto poi alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che non erano stati, allegate, da parte del ricorrente, delle situazioni di vulnerabilità ipoteticamente rilevanti a tale riguardo.
3.- Avverso questo provvedimento ricorre Youssou F., svolgendo due motivi di cassazione.
Il Ministero resiste, con controricorso.
4.- Il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale di Milano: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), assumendo che la “documentazione prodotta dal F. consente di procedere a ricostruzione dell’intera vicenda affatto difforme” da quanto riscontrato dal Tribunale, sia in punto di credibilità del narrato, sia pure in punto di situazione economica e politica della zona di specifica provenienza del ricorrente; (ii) col secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione ai temi della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, posto che il “giudice di merito ha esaminato la domanda di protezione internazionale totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine e di completa acquisizione documentale”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo si sostanzia, infatti, nel richiedere un nuovo esame in relazione alla vicenda narrata dal ricorrente come causa del suo espatrio, come anche con riferimento alla situazione che attualmente caratterizza le diverse regioni che compongono il Senegal. Si tratta, peraltro, di un esame che risulta precluso alle indagini di questa Corte, fuori dal caso rappresentato nell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il secondo motivo di ricorso, tuttavia, non individua un “fatto storico” la cui analisi sia stata omessa dal Tribunale di Milano, facendo generico richiamo a una pretesa violazione, da parte di questo, del dovere di cooperazione istruttoria. In effetti, il motivo in questione non fa proprio cenno di alcun fatto storico (che sia rimasto, poi, trascurato nel plesso motivazionale del decreto).
6.- Il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2020