Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1085 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1085 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ricorso Motivi
Quaestio facti
genericità.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

e.,1I( 4-

CTP – COMPAGNIA DI PRODUZIONE TEATRALE SRL in
Liquidazione con sede a Milano, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al ricorso, dagli
Avvocati Maurizio Leone ed Antonella Giglio,
elettivamente domiciliata nello studio della seconda,
in Roma, Via A. Gramsci, 14 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.119/42/2010 della Commissione Tributaria

c„.r.

Data pubblicazione: 20/01/2014

Regionale di Milano – Sezione n. 42, in data
13.10.2010, depositata il 18 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Antonella Giglio;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29393/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.119/42/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.42, il 13.10.2010 e DEPOSITATA il 18.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la
legittimità dell’avviso di accertamento impugnato,
relativo ad IRPEG, IVA ed IRAP dell’anno 2000, in
quanto la contribuente non solo non aveva presentato la
dichiarazione annuale ma neppure aveva specificamente
contestato gli elementi che l’Ufficio aveva posto a
base dell’accertamento e tanto meno aveva offerto dati
ed elementi concreti idonei a supportare le generiche
allegazioni difensive.
2 – La società contribuente, censura l’impugnata
decisione sulla base di sette mezzi.
2

Antonino Di Blasi;

3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, il rigetto
dell’impugnazione.
4

Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate in

orientamento giurisprudenziale.
Costituisce ius receptum, in vero, che “In tema di
ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste

nella

deduzione

di

ricognizione, da parte del provvedimento

un’erronea
impugnato,

della fattispecie astratta recata da una norma

di

legge

un

e

quindi

implica
della

problema interpretativo

necessariamente

stessa; viceversa,

l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in
sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione.

Il

discrimine tra l’una e l’altra

ipotesi – violazione
a

causa

legge in senso proprio

di

dell’erronea ricognizione

fattispecie normativa,

dell’astratta

ovvero erronea applicazione

della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato
3

base a principi, espressione di un ormai consolidato

dal fatto che solo

quest’ultima

censura,

anche

e’

dalla

la

valutazione

prima,
delle

mediata

risultanze

e

non

contestata

di causa”(Cass.SS.UU.

n. 10313/2006, n. 15499/2004).

per il secondo, ineriscano alla tipica valutazione di
merito, risolvendosi in una diversa valutazione dei
medesimi elementi esaminati e/o utilizzati dai Giudici
di secondo grado. Sembra, pure, che l’operato dei
Giudici di appello non risulti incrinato dalle
doglianze, in quanto genericamente formulate (Cass.
n.11987/2011, n.20454/2005, n. 9777/2001).
Peraltro,

per

consolidato

orientamento

giurisprudenziale la parte, in sede di ricorso per
cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo
le circostanze di fatto che potevano condurre, se
adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in
quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente
e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano
al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere
al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della
motivazione della decisione impugnata, non essendo
sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle
risultanze processuali” (Cass.n.849/2002, n.2613/2001,
4

Sembra che tutti i motivi di censura, eccezion fatta

n.9558/1997).
D’altronde, relativamente al secondo motivo, deve
tenersi conto che costituisce pacifico principio quello
secondo cui “per potersi configurare il vizio di

controversia, è necessario un rapporto di causalità fra
la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere
che quella circostanza, se fosse stata considerata,
avrebbe portato ad una diversa soluzione della
vertenza”(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
Va, pure, rilevato che la decisione impugnata non
contiene alcuna affermazione di principio in contrasto
con le denunciate norme,
5 – Ciò stante, si propone, ai sensi degli artt. 375 e
380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 29.11.2013,
nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
5

motivazione su un asserito punto decisivo della

Considerato, infatti, che avuto riguardo agli elementi
valorizzati dal Giudice di appello e, fra le altre,
alle circostanze che la società non aveva presentato la
dichiarazione né provato un legittimo impedimento e,

in ordine agli elementi acquisiti dall’Ufficio ed
utilizzati per l’accertamento, le prospettate doglianze
non risultano idonee ad incrinare il tessuto
argomentativo dell’impugnata decisione, stante il fatto
che la legittimità, nel caso, del ricorso al metodo
induttivo, quale conseguenza dell’omessa dichiarazione
annuale, implicava inversione dell’onere probatorio,
che la contribuente, come verificato dal Giudice di
merito, non ha assolto, limitandosi ad affermazioni
apodittiche e, addirittura, non svolgendo “alcuna
contestazione specifica” degli elementi valorizzati
dall’Agenzia;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio,
seguono la soccombenza e vanno liquidate in ragione di
Euro quattromila per onorario, oltre spese prenotate a
debito;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio,
6

in favore

d’altronde, che non aveva mosso alcuna contestazione

dell’Agenzia Entrate, in ragione di Euro quattromila,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013

Il Presidente

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