Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1085 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1085 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 18/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 22486-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
COLASANTO CARLO BENVENUTO;
– intimato \.

avverso la sentenza n. 542/27/2016 della COMMSSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA, depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

ad un solo motivo, contro Colasanto Carlo Benvenuto,
impugnando la sentenza della CTR Puglia indicata in epigrafe
che, confermando la pronunzia di primo grado, ha annullato la
ripresa a tassazione di imposta di registro e ipotecaria che
l’Ufficio aveva emesso in relazione all’atto notarile registrato il
5 gennaio 2007, contestando il diritto all’agevolazione fiscale in
tema di proprietà contadina prevista ai sensi della I.n.604/1954
in assenza di deposito tempestivo della certificazione definitiva
rilascia dall’IPA. Secondo la CTR anche in assenza di deposito
della certificazione definitiva entro il termine decadenziale il
contribuente aveva attestato, con il certificato rilasciato
dall’IPA, il possesso dello status di coltivatore diretto fin dalla
data della stipula dell’atto notarile.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di
agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite
dalla I. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia
l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante
la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il
termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto,
idoneo ordinariamente a determinare la perdita
dell’agevolazione -Cass.n.25438/2015- non perde il diritto ai
benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire
Ric. 2016 n. 22486 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato

la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per
colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere
adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente
non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di
seguirne l'”iter”, fornendo la documentazione mancante

Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello
che ha invece riconosciuto piena efficacia ad una certificazione
prodotta tardivamente dal contribuente- per come ammesso
dallo stesso Colasanto e riportato nella pag.2 della sentenza
impugnata- senza verificare l’eventuale esistenza delle
condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
avrebbero reso giustificato il ritardo nell’acquisizione della
stessa.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra
sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6.12.2017.
Il Pre

nte

eventualmente richiesta dall’ufficio-cfr.Cass.n9842/2017-.

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