Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1085 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 241-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSISERVICE SNC DI P.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 838/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 16/06/2014, depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e disposta la motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.

1. L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e art. 145 c.p.c., per avere la C.T.R. respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso di primo grado – notificato dalla società contribuente in data 16/2/2009 – sulla scorta dell’avviso di accertamento notificato alla legale rappresentante della società contribuente, P.L., in data 17/12/2008, pur essendo pacifico che esso era stato già notificato in data 9/12/2008 presso la sede della società, a mani del “socio – lavoratore” P.E., quale “pers. Autorizzata al ritiro dell’atto”.

2. Essendo il motivo palesemente fondato, in relazione all’avvenuta notifica in data 9/12/2008, va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, poichè la causa non poteva essere iniziata e proseguita.

3. Resta assorbito l’ulteriore profilo, evidenziato in relazione, della ricorrenza di una non rilevata ipotesi di litisconsorzio necessario, con violazione del principio del contraddittorio.

4. In mancanza di difese della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità, con compensazione di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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