Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10849 del 17/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.N. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al ricorso, dall’Avv. GALAS INDELLI Carla,
domiciliata in Roma, Via G. Galilei 45, presso l’avv. Augusto Russo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 22/01/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Bolzano – Sezione n. 01, in data 10/06/2008, depositata
il 24 settembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n. 12554/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 22/01/2008, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Bolzano, Sezione n. 01, il 10.06.2008 e DEPOSITATA il 24 settembre 2008.
Con tale decisione, la Commissione predetta ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 2000 al 2004, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.
3 – L’Agenzia si è limitata a depositare “atto di costituzione”, ai soli effetti dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
4 – Il mezzo va esaminato alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto” (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base dell’erronea affermazione che “tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo per professione abituale o di impresa, ancorchè non esclusiva, siano soggetti all’imposta sulle attività produttive”, senza effettuare alcuna indagine sottesa a verificare, alla stregua della documentazione in atti, la sussistenza o meno degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, quali fissati dal trascritto principio.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato, per l’effetto, che – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della C.T. di Secondo Grado di Bolzano, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della C.T. di Secondo Grado di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011