Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10848 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza del 27/5/10, depositata il 28/5/10, nel

procedimento n. R.G. 1773 0/06 pendente fra:

M.M. (OMISSIS);

ATAC SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 maggio 2010, ha proposto conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con un’ordinanza del seguente tenore quanto alla sua parte motiva: “letti gli atti e i documenti relativi alla causa promossa da M. M. contro ATAC s.p.a.; ritenuto, in ordine alla questione pregiudiziale di rito, che la pronuncia d’incompetenza del Giudice di Pace inizialmente adito (a seguito della quale il giudizio è stato riassunto dinanzi a questo Tribunale) è contrastata dalla contraria eccezione sollevata da parte convenuta, che ha chiesto dichiararsi l’incompetenza del Tribunale medesimo; ritenuto che in ordine alla presente controversia, attribuita per materia ex art. 7 c.p.c., al Giudice di Pace e rientrante per valore nei limiti indicati dalla norma medesima, questo Tribunale sia effettivamente incompetente”.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Prestandosi il ricorso per conflitto di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – L’istanza appare inammissibile, sia in quanto, come emerge dal suo tenore, omette di riferire gli elementi benchè minimi per individuare l’oggetto della controversia, sia in quanto è del tutto carente di motivazione, atteso che tale non può essere a mera affermazione della sussistenza della competenza per materia del giudice di pace senza alcuna specificazione, tanto più se posta in relazione con l’evocazione anche della sua competenza per valore (criterio di competenza estraneo all’istituto di cui all’art. 45 c.p.c.).

Vengono all’uopo in rilievo i seguenti principi di diritto.

L’art. 47 cod. proc. civ., comma 4, dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall’art. 134 cod. proc. civ., che prevede, però, la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest’ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare te ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idonea a spiegare ed a rendere intelligibili le ragioni del conflitto, l’affermazione nell’ordinanza del Tribunale che aveva richiesto il regolamento, secondo cui il giudice di pace rimettente del presente procedimento avrebbe dovuto separare le domande proposte avanti al suo ufficio trattenendo necessariamente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo che aveva emesso) (Cass. (ord.) n. 24479 del 2008).

L’art. 47 cod. proc. civ., comma 4, dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall’art. 134 cod. proc. civ., e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 cod. proc. civ., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice – l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto. In analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 cod. proc. civ.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell’istanza ai sensi dell’art. 162 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. (ord.) n. 18795 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, pertanto, dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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