Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10847 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Torino – Sezione Distaccata di Ciriè con ordinanza del 5/5/10

depositata il 7/5/10, nel procedimento n. R.G. 45277/09 pendente fra:

FIRE AND GLASS SOLUTION SRL;

TECNO CF SAS;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Ciriè, in composizione monocratica ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., nella controversia riassunta davanti ad esso dalla Fire and Glass Solution s.r.l., a seguito di declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace di Torino sulla controversia di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da detta s.r.l. avverso un decreto nei suoi confronti ottenuto dalla Tecno CF s.a.s., nella quale quest’ultima aveva proposto domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace.

Il Tribunale ha sollevato il conflitto assumendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto rimettergli solo la riconvenzionale e non anche l’opposizione al decreto, giusta la sua competenza funzionale su di essa.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Prestandosi il ricorso per conflitto di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. L’istanza appare tempestiva, perchè proposta nel limite di preclusione della prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., limite che si applica anche al potere di cui all’art. 45 c.p.c (si veda già Cass. n. 5396 del 1999). Al riguardo, si rileva che detta udienza venne rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c., e che nell’udienza successiva il Tribunale, dopo avere dichiarato estinto per rinuncia il giudizio sulla domanda proposta dal convenuto contro un terzo, si riservò sulle eccezioni della parte convenuta in riassunzione, con ciò non esaurendo le attività connesse alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c..

4. – L’istanza è fondata alla stregua del seguente principio di diritto: “La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Cass. (ord.) 20324 del 2006, ex multis).

Andrà, pertanto, dichiarata la competenza sulla causa di opposizione a decreto del Giudice di Pace di Torino e quella del Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Ciriè, sulla sola domanda riconvenzionale”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

E’ conseguentemente dichiarata la competenza sulla causa di opposizione a decreto del Giudice di Pace di Torino e quella del Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Ciriè, sulla sola domanda riconvenzionale.

Il termine per la riassunzione delle domande davanti ai giudici dichiarati competenti è stabilito in mesi sei dalla pubblicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza sulla causa di opposizione a decreto del Giudice di Pace di Torino e quella del Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Ciriè, sulla sola domanda riconvenzionale.

Fissa per la riassunzione delle domande davanti ai giudici dichiarati competenti termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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