Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10847 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 05/05/2010), n.10847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8114/2005 proposto da:

LA TAVOLERA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato INSERVIENTE ENRICO;

– ricorrente –

contro

PROV CUNEO in persona del Presidente On. C.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo

studio dell’avvocato CAPAVITA DI TORITTO Beniamino, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2004 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 25/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato COMTALDI Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avvocato Marcello COLLEVECCHIO, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CARAVITA DI TORITTO che si riporta anch’egli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per cessazione della

materia del contendere con compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società La Tavolera s.r.l. in persona del legale rappresentante Sig. V.R. e lo stesso V. in proprio proposero opposizione avverso la ordinanza n. 48 emessa in data 7 aprile 2004 dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo con la quale si ingiungeva al V., trasgressore, e alla predetta società, coobbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 23573,00 per la violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, comma 4, avendo la ditta acquirente omesso di trattenere effettivamente, già all’origine, il prelievo supplementare per le consegne di latte eccedenti i quantitativi di riferimento individuali (QRI) del produttore conferente.

Con sentenza del 25 settembre 2004, il Tribunale di Saluzzo respinse l’opposizione, rilevando, quanto alla denunciata violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, che detta norma è inapplicabile nel procedimento di irrogazione di sanzione amministrativa; e, con riguardo alla lamentata violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, che, nella specie, l’obbligo di trattenuta sul corrispettivo del latte conferito in eccedenza rispetto al QRI era stato rispettato solo contabilmente, ma di fatto nessuna somma era stata accantonata.

Infatti, era emerso dalle risultanze processuali che il meccanismo seguito prevedeva due registrazioni, venendo, per un verso, l’importo della fattura emessa dal produttore per quantitativi di latte già eccedenti la sua QRI registrato in un conto denominato “accantonamento L. 468”, e venendo, per l’altro, la medesima somma corrisposta regolarmente al produttore al momento della ricezione del pagamento del latte da parte del destinatario finale del prodotto.

Quanto al rilievo della parte ricorrente secondo il quale, una volta accantonata la somma corrispondente alla trattenuta in apposito conto, la società acquirente sarebbe libera di impiegare i propri utili e fondi anche concedendo talora prestiti o facendo anticipazioni su compensazione in quanto i due momenti andrebbero tenuti distinti, osservò il Tribunale che l’acquirente non poteva disporre dei fondi accantonati per il pagamento del superprelievo, poichè la legge impone che tali importi siano immediatamente disponibili e materialmente trattenuti, obbligo che non viene assolto con la sopra descritta operazione di scissione.

2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la società La Tavolera s.r.l. in persona del legale rappresentante V.R. e lo stesso V. in proprio sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Provincia di Cuneo, che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 18. Se pure la citata L. n. 689 del 1981, art. 18, nel disciplinare il procedimento che conduce alla emissione della ordinanza ingiunzione non impone alcun termine entro il quale l’autorità competente debba provvedere, esso – sostengono i ricorrenti – deve essere coordinata con la L. n. 241 del 1990, art. 2, che ha stabilito, in via generale, che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, e che, qualora le amministrazioni non provvedano, il termine è di trenta giorni. Con riguardo al procedimento per la irrogazione di sanzioni amministrative, dunque, in mancanza di un diverso termine, il combinato disposto delle norme citate imporrebbe all’autorità competente di rispettare il termine complessivo di trenta giorni dalla data di presentazione degli scritti difensivi per l’emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento. Nel caso di specie, il Dirigente responsabile del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo non aveva rispettato detto termine, ed aveva emesso l’ordinanza ingiunzione impugnata oltre un anno dopo il ricevimento degli scritti difensivi.

2.1. – La doglianza è infondata.

2.2. – Deve, in proposito, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende aderire, secondo il quale la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass., S.U., sent. n. 9591 del 2006, e le successive sentt. n. 14890 e n. 24436 del 2006, n. 9644, n. 9859, n. 16859, n. 17625 del 2007).

3. – Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1 e della L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I ricorrenti hanno contestato la interpretazione che della norma impositiva della trattenuta del prelievo ha fornito il Tribunale di Saluzzo, secondo la quale sarebbe necessaria la materiale trattenuta dei relativi importi, non essendo sufficiente la semplice registrazione contabile. Essi sostanzialmente hanno dedotto l’efficacia, sotto il profilo contabile e sostanziale, delle registrazioni effettuate dalla società e della incidenza delle stesse sull’interesse tutelato dalla norma che impone la trattenuta.

4. – Deve, al riguardo, rilevarsi che, come fatto presente e documentato dalla controricorrente Provincia di Cuneo, la stessa, in ossequio alla sentenza n. 26434 del 2006 – con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’art. 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che gli acquirenti non hanno alcun obbligo, bensì la facoltà, di trattenere il prelievo sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari -, con la determinazione n. 45 del 31 marzo 2009, ha provveduto ad annullare, in sede di autotutela, l’ordinanza ingiunzione n. 48 del 7 aprile 2004, oggetto di controversia.

Me deriva all’evidenza la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio con riguardo alla denunciata violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, e conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul punto.

5. – Avuto riguardo alla definizione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese relative al presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, e, pronunciando sul secondo, dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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