Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10846 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10581/2017 proposto da:

M.A., B.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Dardanelli n. 37, presso lo studio dell’avvocato Del

Vescovo Matteo, rappresentati e difesi dall’avvocato Pennacchia

Cristiano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

doBank S.p.a., già UniCredit Credit Management Bank S.p.a. (che ha

incorporato Aspra Finance S.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’avvocato Uva Gennaro, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio

Dott.ssa Z.D. di Roma, Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6208/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. e B.A., l’uno debitore principale, l’altra fideiussore, proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo loro notificato dalla Banca di Roma s.p.a.;

l’adito tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, accoglieva l’opposizione in parte, riducendo la somma ingiunta a Lire 566.542.690 (nel controvalore in Euro) e compensando le spese;

avverso la sentenza proponevano appello sia la banca (segnatamente Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), sia i predetti ingiunti;

la corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 20-10-2016, non notificata, ha respinto entrambe le impugnazioni;

quanto al gravame della banca, la corte territoriale lo ha ritenuto ammissibile e procedibile ma infondato, poichè teso a contestare le risultanze della c.t.u., che viceversa erano da considerare esaustive e dettagliate e aderenti alla conclusione del primo giudice circa la nullità del tasso di interesse commisurato all’uso su piazza e all’invalidità della capitalizzazione trimestrale in difetto di un uso normativo;

quanto al gravame degli ingiunti, la corte d’appello lo ha ritenuto infondato in ragione di ciascuna delle doglianze in esso formulate;

per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i signori M. e B., articolando cinque motivi illustrati da memoria;

ha replicato con controricorso doBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a., la quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 156 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto procedibile l’avverso gravame nonostante il vizio della notificazione, comportante l’inesistenza giuridica dell’atto, non sanata (nè sanabile) per raggiungimento dello scopo;

il motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo stato l’appello della banca comunque respinto nel merito;

II. – col secondo motivo del medesimo ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1845,1710,1175,1375 c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., stante l’illegittimità – erroneamente non riscontrata in sentenza del recesso della banca dai rapporti di apertura di credito, senza giusta causa e senza preavviso;

il motivo è inammissibile per la ragione che segue;

III. – la corte d’appello ha posto a base della decisione il fatto che l’apertura di credito era stata pattuita “a revoca”, in senso derogatorio della disciplina dettata dal codice civile; donde il recesso aveva avuto natura convenzionale;

tale specifica affermazione integra la ratio decidendi e non è idoneamente avversata, avendo i ricorrenti incentrato la doglianza sulla disciplina dell’art. 1845 c.c.; la quale però è derogabile, come questa Corte ha da tempo sottolineato affermando che, nel contratto di apertura di credito bancario a termine, la banca può recedere prima della scadenza del termine, anche in mancanza di giusta causa, se il recesso sia stato previsto dalle parti, perchè l’art. 1845 c.c., che ammette il recesso prima del termine solo per giusta causa, fa espressamente salvi i patti contrari stipulati dalle parti nella loro autonomia contrattuale (Cass. n. 9307-94, Cass. 8409-96);

le questioni attinenti alla presunta violazione dei canoni di correttezza e buona fede, oltre che totalmente generiche in rapporto alla tesi sostenuta, si palesano nuove, non emergendo dalla sentenza (nè, in prospettiva di autosufficienza, dal ricorso) se e quando le stesse siano state dedotte nelle fasi di merito;

IV. – col terzo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1955 c.c., a proposito degli effetti dell’ingiusta segnalazione del fideiussore alla centrale dei rischi per importi spropositati e non dovuti, con conseguente impossibilità di accedere al sistema del credito onde reperire le somme necessaria a estinguere il debito garantito;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello in proposito ha osservato che la condotta della banca non aveva impedito alla B. di provvedere all’adempimento in luogo del debitore garantito, poichè non costituisce pregiudizio del fideiussore il fatto, puramente economico, della maggiore difficoltà di esercizio delle azioni spettanti ai sensi dell’art. 1949 c.c.;

ciò stante, è risolutivo che la (asseritamente illegittima) segnalazione alla centrale dei rischi non è stata dedotta nel contesto delle conseguenze impeditive di ordine giuridico all’esercizio dei diritti del fideiussore, quanto piuttosto nel quadro delle derivate conseguenze economiche;

come tale essa non poteva (e non può) essere annoverata tra le fattispecie contemplate dall’art. 1955 c.c., a motivo della liberazione del fideiussore “per fatto del creditore”;

nell’art. 1955 il “fatto del creditore” attiene all’impossibilità giuridica di surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi eventualmente spettanti al creditore medesimo; cosa che ben vero nella specie non appare nemmeno ipotizzata;

deve essere confermato il principio secondo il quale il “fatto del creditore”, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c., ai fini della liberazione del fideiussore, deve consistere nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come appunto la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c. (cfr. Cass. n. 21833-17);

V. – col quarto motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e segg. e l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non evincibile dalla eseguita c.t.u. “lo sforamento” dei tassi soglia usurari;

il motivo è inammissibile;

a fronte di quanto affermato dal giudice a quo i ricorrenti si limitano ad asserire, senza riportarne i tratti salienti, che la c.t.u. avrebbe al contrario validato il loro assunto di avvenuto superamento del tasso soglia in distinti trimestri;

con ciò essi risolvono tuttavia la censura in un sindacato di fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità;

VI. – Col quinto motivo infine i medesimi ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2727 c.c., per avere la corte d’appello mancato di operare su base equitativa la liquidazione del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi;

anche questo motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha confermato quanto ritenuto dal giudice di primo grado a proposito dell’essere risultata la domanda di danni sfornita di prova in ordine al nesso causale;

l’attuale motivo di doglianza è del tutto generico, neppure comprendendosi a quale tipologia di danno gli impugnanti abbiano inteso riferirsi;

la pretesa di trovare tutela nella liquidazione equitativa, per l’affermata ricorrenza di un’ipotesi di danno in re ipsa, non solo non tiene conto della specifica ragione di rigetto basata sul deficit probatorio del preliminare profilo del nesso causale, ma finanche in termini generali contrasta col principio per cui, in tema di responsabilità civile, persino il danno all’immagine o alla reputazione (per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può mai ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass. n. 7594-18);

VII. – venendo ora al ricorso incidentale, si osserva che con unico motivo la banca si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo a proposito della quantificazione dell’esposizione debitoria, non essendosi considerata – dice – la porzione di credito portato da 23 effetti cambiari ritornati insoluti e protestati;

il motivo è inammissibile;

contrariamente a quanto sostenuto, la corte d’appello ha preso in considerazione il fatto storico allegato dalla banca appellante;

semplicemente ne ha escluso il fondamento nel contesto della valutazione complessivamente attinente alla determinazione del credito, come emergente dalla c.t.u.;

la ricorrente incidentale assume che la suddetta valutazione complessiva del c.t.u. non avrebbe compreso il credito portato dagli effetti;

tale apprezzamento tuttavia esula dal sindacato indiretto sulla motivazione consentito alla Corte dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. Sez. U. n. 8053-14), integrando invece una prospettazione di merito a proposito della completezza e accuratezza dell’esame peritale – prospettazione oltre tutto non assistita dal necessario livello di autosufficienza, visto che la parte allusa (della c.t.u.) non è stata neppure riportata;

VIII. – entrambi i ricorsi vanno quindi ritenuti inammissibili e ciò comporta la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale, e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo a ciascun ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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