Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10846 del 17/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato
TOMA ROBERTA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato SANCI Edoarda, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABATINI FRANCO,
giusta mandato a margine della scrittura difensiva;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.E. 156/2005 del TRIBUNALE di GORIZIA,
depositata il 05/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. B.L. ha proposto testualmente “ricorso facoltativo e/o necessario di competenza (artt. 41 e 42 c.p.c.)” contro P. M. avverso un’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Gorizia del 5 maggio 2010 di rigetto della “istanza di revoca immediata dell’ordinanza dd. 27.04.2010 ed opposizione a detto atto esecutivo”.
Ha resistito con memoria il P..
p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Il resistente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:
“(…) 3. Il ricorso appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, perchè parte ricorrente ha provveduto al suo deposito (a mezzo posta con plico spedito il 1 giugno 2010) senza produrre una copia autentica del provvedimento impugnato.
4. – Il ricorso appare, inoltre, gradatamente inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che non integra in alcun modo decisione sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza.
La prospettazione dell’istante, che vorrebbe ravvisarvi una decisione sulla competenza, in quanto l’ordinanza di cui si sollecitava la revoca sarebbe stata assunta dal Giudice dell’Esecuzione in una situazione in cui, per effetto della proposizione di un’istanza di ricusazione, il processo si sarebbe trovato sospeso ex lege, con la conseguenza che quel giudice non avrebbe avuto potestà di provvedere, è di per sè priva di pregio: a) sia perchè riferisce la situazione di pretesa incompetenza non all’ordinanza qui impugnata (di rigetto della istanza di revoca), ma al precedente provvedimento di cui si sollecitava la revoca, onde non è dato comprendere come l’argomentazione possa essere considerata; b) sia perchè, se, in ipotesi denegata e formulata per assurdo, si pensasse che l’impugnazione abbia inteso attingere direttamente l’ordinanza di cui si sollecitò la revoca, si dovrebbe rilevare che un provvedimento adottato in situazione di sospensione del processo non è definibile come provvedimento adottato da un giudice incompetente, ma come provvedimento adottato dal giudice competente, in quanto investito dell’affare, con una decisione illegittima perchè diversa da quella che avrebbe dovuto rendere. Decisione che avrebbe dovuto essere di impossibilità di provvedere.
E’ da rilevare, inoltre, che recentemente la Corte (Cass. (ord.) n. 17462 del 2010) ha escluso che avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione adottati nell’esercizio delle sue funzioni come tale possa esperirsi il regolamento di competenza, essendo il rimedio quello dell’opposizione agli esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., onde sussisterebbe comunque un’ulteriore causa di inammissibilità”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Nella memoria parte resistente ha svolto domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
La domanda non è accoglibile, perchè la norma, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, non è applicabile al presente giudizio di regolamento di competenza. Infatti, esso si innesta come procedimento incidentale di impugnazione nell’ambito del processo esecutivo pendente fra le parti, il quale lo era già all’atto dell’entrata in vigore della citata legge. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge stessa, non rientrando l’aggiunta nell’art. 96 del citato comma 3 nell’ambito delle disposizioni introdotte da essa sottratte all’operare della regola di diritto transitorio di cui allo stesso comma 1, risulta applicabile soltanto ai giudizi (e comunque ai procedimenti) introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge de qua.
L’art. 58, comma 1, infatti, quando allude ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si riferisce all’instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda riferirsi all’instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio, allorchè la norma introdotta dalla legge si riferisca ad una certa fase o ad un certo grado. Lo fanno manifesto le disposizioni dei commi successivi e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso art. 58 c.p.c., le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, in sostanza il seguente: “la norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge, soltanto ai giudizi (o ai procedimenti) instaurati successivamente alla data dell’entrata in vigore della legge stessa.
Ne consegue che in un giudizio di regolamento di competenza avverso un provvedimento reso nell’ambito di un giudizio di merito già pendente a quella data (ancorchè, come nella specie), successivamente ad essa, la nuova norma non può trovare applicazione”.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millesettecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011