Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10846 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 05/05/2010), n.10846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7922/2005 proposto da:

D MAURO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore M.

U. anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCAPARONE PAOLO;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA CUNEO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO Beniamino, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2004 del TRIBUNALE di SALUZZO;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ROMANELLI, difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti depositati;

udito l’Avvocato Marcello COLLEVECCHIO, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CARAVITA DI TORITTO, difensore del resistente

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la cessazione

della materia del contendere, compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società D. Mauro s.r.l. in persona del legale rappresentante M.U. e lo stesso M. in proprio proposero opposizione avverso la ordinanza n. 55 emessa in data 28 aprile 2004 dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo con la quale si ingiungeva al M., trasgressore, e alla D. Mauro s.r.l., coobbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 14384,00 per la violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, comma 4, avendo la ditta acquirente omesso di trattenere effettivamente, già all’origine, il prelievo supplementare per le consegne di latte eccedenti il quantitativo di riferimento del produttore conferente nel periodo 2001/2002 ovvero di acquisire le garanzie sostitutive della trattenuta ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995.

Con sentenza del 20 ottobre 2004, il Tribunale di Saluzzo respinse l’opposizione, rilevando che, nella specie, l’obbligo di trattenuta era stato rispettato solo contabilmente, ma di fatto nessuna somma era stata accantonata. Infatti, era emerso dalle risultanze processuali che il meccanismo seguito prevedeva due registrazioni, venendo, per un verso, l’importo della fattura emessa dal produttore per quantitativi di latte già eccedenti la sua QRI registrato in un conto denominato “trattenuta Reg. CEE 3950/92”, e venendo, per l’altro, la medesima somma registrata in uscita su altro conto denominato “anticipo su compensazione” e versata al produttore.

Quanto al rilievo della parte ricorrente secondo il quale, una volta accantonata la somma corrispondente alla trattenuta in apposito conto, la società acquirente sarebbe libera di impiegare i propri utili e fondi anche concedendo talora prestiti o facendo anticipazioni su compensazione in quanto i due momenti andrebbero tenuti distinti, osservò il Tribunale che l’acquirente non poteva disporre dei fondi accantonati per il pagamento del superprelievo, poichè la legge impone che tali importi siano immediatamente disponibili e materialmente trattenuti, obbligo che non viene assolto con la sopra descritta operazione di scissione.

2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la società D. Mauro s.r.l. in persona del legale rappresentante M.U. e lo stesso M. in proprio sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso la Provincia di Cuneo, che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1 e della L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I ricorrenti hanno contestato la interpretazione che della norma impositiva della trattenuta del prelievo ha fornito il Tribunale di Saluzzo, secondo la quale sarebbe necessaria la materiale trattenuta dei relativi importi, non essendo sufficiente la semplice registrazione contabile. Essi sostanzialmente hanno dedotto l’efficacia, sotto il profilo contabile e sostanziale, delle registrazioni effettuate dalla società e della incidenza delle stesse sull’interesse tutelato dalla norma che impone la trattenuta.

2. – Deve, al riguardo, rilevarsi che, come fatto presente e documentato dalla controricorrente Provincia di Cuneo, la stessa, in ossequio alla sentenza n. 26434 del 2006 – con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’art. 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che gli acquirenti non hanno alcun obbligo, bensì la facoltà, di trattenere il prelievo sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari -, con la determinazione n. 44 del 31 marzo 2009, ha provveduto ad annullare, in sede di autotutela, l’ordinanza ingiunzione n. 55 del 28 aprile 2004, oggetto di controversia.

Ne deriva all’evidenza la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

3. – Avuto riguardo alla definizione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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