Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10844 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10002/2017 proposto da:

Costruzioni P.S. S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’avvocato

Colombaroni Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato Marino

Aurelio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Moschiano Eugenio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Costruzioni P.S. s.r.l. convenne la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente con essa intrattenuto (e ancora al momento in corso) rispetto al quale la banca aveva costantemente capitalizzato le competenze a debito in forza di un patto di capitalizzazione trimestrale affetto da nullità; chiese la rideterminazione del dare e dell’avere e la condanna della convenuta alla restituzione degli importi corrispondenti agli interessi anatocistici;

nella resistenza della banca, l’adito tribunale dichiarò illegittima la capitalizzazione operata e condannò l’istituto a restituire le somme indebitamente incamerate a tale titolo, così come determinate dal c.t.u., oltre che a rifondere all’attrice le spese processuali;

la sentenza veniva parzialmente riformata dalla corte d’appello di Napoli, con determinazione della condanna della banca in minore importo;

la Costruzioni P.S. s.r.l. ricorre adesso per cassazione

sulla base di due motivi;

la banca resiste con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è circoscritto alla dedotta inosservanza di norme processuali;

segnatamente la ricorrente: (i) col primo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., essendo stata ritenuta l’inutilizzabilità di una parte degli estratti del conto, per illegittimità dell’ordine di esibizione al riguardo impartito dal primo giudice, sulla scorta di una causa petendi non espressa dall’appellante; (ii) col secondo motivo lamenta che, in violazione dell’art. 342 c.p.c., la corte d’appello abbia accolto il gravame sulla scorta di un motivo inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata chiesta giustappunto la revoca dell’ordine di esibizione a base del deposito degli estratti conto, nè illustrate le ragioni di illegittimità del detto ordine;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non possiede fondamento;

III. – sfrondato dalle imperfezioni concettuali (come quella relativa alla causa petendi dell’appello, che è nozione ignota al diritto processuale, essendo la causa petendi un elemento identificativo della domanda, non dell’appello), l’assunto della ricorrente è che il profilo di doglianza esplicato dalla banca non consentiva di estendere la cognizione alla (poi ritenuta) illegittimità dell’ordine di esibizione, che era stato posto a fondamento dell’acquisizione documentale; e questo perchè la revoca dell’ordine non era stata puntualmente chiesta, per modo da risultare l’appello finanche generico;

sennonchè la stessa trascrizione dell’atto d’appello, integralmente eseguita dalla ricorrente, smentisce la tesi della mancanza di censure legittimanti l’estensione del giudizio di secondo grado al profilo che qui interessa;

si evince difatti che la banca fin dall’esordio aveva contestato la decisione di primo grado con riferimento all’art. 184 c.p.c. e art. 2697 c.c., giacchè nell’ambito dei giudizi come quello in esame l’onere della prova “incombe esclusivamente su parte attrice”, e quindi la c.t.u. “può essere disposta unicamente sulla base degli estratti di conto corrente prodotti in giudizio dall’attore”; invero la banca aveva sostenuto che per consolidata giurisprudenza “l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., non può essere concesso laddove la parte richiedente abbia avuto la disponibilità dei documenti e, inoltre, la richiesta sia volta ad invertire l’onere della prova incombente sull’attore”;

IV. – ora la ricorrente assevera la tesi che codesto argomentare sarebbe stato prospettato in termini generali e astratti, per illustrare la proposizione relativa all’onere della prova, ma senza essere finalizzato a provocare la revoca dell’ordine di esibizione;

simile considerazione è però generica a fronte di quanto diversamente affermato, invece, dalla sentenza d’appello, la quale ha motivatamente inteso la critica in termini funzionali a sostenere proprio l’illegittimità dell’esibizione; essa ha invero osservato che l’esibizione era stata censurata in quanto tesa a supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante, poichè questa aveva mancato di richiedere stragiudizialmente la documentazione contabile inerente al rapporto (art. 119 T.u.b.), e con ciò contravvenuto a quello che – a torto o a ragione, ma in ogni caso senza attuali censure – la corte d’appello ha reputato costituire un preciso e non surrogabile onere preliminare;

V. – non può sostenersi che l’appello non fosse da considerare specifico sol perchè la revoca dell’ordine di esibizione non era stata specificamente richiesta;

l’art. 342 c.p.c., va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza occorrenza di particolari forme sacramentali (v. Cass. Sez. U. n. 27199-17);

l’art. 342 c.p.c., presuppone che il giudizio di appello, limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estenda ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati (v. Cass. n. 443-11, Cass. n. 1377-16, Cass. n. 8604-17);

ne segue che non viola il principio devolutivo il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione sulle ragioni svolte dall’appellante, estendendo la statuizione a quelle eventualmente da lui non sviluppate ma che, tuttavia, risultino in rapporto di diretta connessione con le censure dedotte nei motivi; e questo per l’elementare ragione che, in un’ottica complessiva di revisio prioris instantiae, tali profili finiscono per risultare compresi essi stessi – nel thema decidendum;

le violazioni processuali denunziate dalla ricorrente pertanto non sussistono;

VI. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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