Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10844 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8606/2010 proposto da:

SUPERMARKET DEL LEGNO DI COCCHIARA SALVATORE & C. SAS (OMISSIS)

in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in

Roma Via A. CANTORE, 5 presso lo studio dell’Avvocato PONTECORVO

Michele, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

FRANCESCO CANNIZZARO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CRISTALLO SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato POMPA Vincenzo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLARA MASSIMO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento RG 68510/08 del TRIBUNALE di MILANO del

28/9/09, depositato il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato POMPA VINCENZO che si

riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La s.a.s. Supermarket del Legno di Cocchiara Salvatore & C. s.a.s. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 30 settembre 2009, con la quale il Tribunale di Milano – a seguito dell’esaurimento, con pronuncia di ordinanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c., e di cambiamento del rito processuale della fase sommaria del procedimento di finita locazione introdotto nei confronti della ricorrente dalla s.p.a. Cristallo, relativamente ad una locazione ad uso diverso da quello abitativo – all’esito della riserva assunta all’udienza di prosecuzione del giudizio per la cognizione piena, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordinanza di rilascio e disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di un giudizio di accertamento del diritto di riscatto dell’immobile introdotto contro la Cristallo dalla stessa ricorrente a seguito dell’alienazione ad essa dell’immobile locato, da parte delle originarie locatrici.

Il ricorso è stato proposto, con la prospettazione dell’abnormità del provvedimento per essere stata negata la revoca nonostante la pendenza del giudizio sul riscatto, esclusivamente avverso la decisione relativa alla negazione della revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c..

Vi ha resistito con controricorso l’intimata.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

In vista dell’adunanza della Sezione i difensori della ricorrente hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non ha in alcun modo natura di sentenza sostanziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.

Nella giurisprudenza della Corte non si rinvengono casi nei quali il ricorso straordinario era stato proposto contro provvedimenti di diniego della revoca dell’ordinanza di rilascio. Si rinviene, invece, un caso nel quale si è esclusa la assoggettabilità ad appello dell’ordinanza negatoria della revoca (Cass. n. 4946 del 1988).

L’esclusione della assoggettabilità al ricorso straordinario dell’ordinanza denegatoria della revoca dell’ordinanza di rilascio è, peraltro, implicazione necessaria della inimpugnabilità ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 (olim secondo), della stessa ordinanza di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., assolutamente consolidata nella giurisprudenza della Corte (da ultimo Cass. n. 16630 del 2008, nonchè Cass. (ord.) n. 13194 del 2008). E’ infatti di tutta evidenza che se un provvedimento positivo non ha natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, perchè privo dei caratteri della definitività e decisori età, entrambi coessenziali al ricorso straordinario, a maggior ragione il provvedimento che neghi la sua revoca (ove la revoca fosse consentita e non vietata dalla proclamazione della inimpugnabilità dell’ordinanza, posta in relazione con quella di cui all’art. 177 c.p.c.) e, quindi, si risolva in una sua conferma, cioè in una statuizione che assicura la permanenza degli effetti suoi propri, non può non essere privo dei caratteri della decisorietà e definitività anch’esso, posto che la conferma si risolve nel consolidamento della stessa statuizione espressa nell’ordinanza e, quindi ne assume il carattere e, dunque, la non riconducibilità sotto l’ambito del ricorso straordinario.

Tanto basta ad evidenziare la singolarità della logica che ha ispirato il ricorso, là dove, pur dichiarando di non voler mettere in discussione l’orientamento che nega l’esperibilità del rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza di rilascio, pur detta dalla norma dell’art. 665 c.p.c., inimpugnabile, vorrebbe invece che quel rimedio fosse esperibile contro l’ordinanza denegatoria della sua revoca, sul riflesso della abnormità di esso (abnormità che da sola non sarebbe sufficiente a giustificare il rimedio straordinario, per la mancanza del presupposto della definitività, e che, comunque, non sussiste, posto che la Corte nella citata ord. n. 13194 del 2008 ha già spiegato le ragioni per cui nella fase sommaria del procedimento per convalida l’asserita pregiudizialità di altro giudizio non può comportare la sospensione anche ai fini dell’emissione dell’ordinanza di rilascio, ma solo la sua delibazione ai fini della pronuncia su di essa, dovendosi semmai la sospensione disporre nella fase a cognizione piena, dopo l’esaurimento di quella sommaria).

La stessa ricorrente appare consapevole della suddetta singolarità di prospettazione, là dove in via subordinata prospetta in primo luogo una questione di costituzionalità degli artt. 177 e 665 c.p.c., per pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in riferimento alla irrevocabilità dell’ordinanza di rilascio e, in via ulteriormente subordinata, una questione di costituzionalità dello stesso art. 665 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 111 della stessa nella parte in cui viene inteso nel senso di escludere la soggezione al ricorso straordinario dell’ordinanza emessa ai sensi di esso.

La prima questione (in disparte ogni valutazione sulla sua più che dubbia fondatezza) non può rilevare in questa sede, ma andrebbe prospettata nel giudizio di merito, perchè tende ad ottenere una decisione del giudice delle leggi che renda revocabile l’ordinanza, decisione che non è funzionale alla decisione del presente ricorso di cassazione.

La seconda questione è già stata detta manifestamente infondata dalla Corte. Si veda Cass. 1917 del 1997: E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione dell’art. 665 cod. proc. civ., che dispone l’inoppugnabilità dell’ordinanza provvisoria di rilascio perchè le eccezioni del convenuto sulla fondatezza del diritto dell’attore possono essere fatte valere nel successivo giudizio di merito, o, nel caso di estinzione di questo, in un autonomo giudizio di cognizione”.

La questione era stata, poi, già esaminata dalla Corte costituzionale con esito negativo: “E’ manifestamente infondata, in quanto già esaminata sotto gli stessi profili attualmente prospettati dal giudice a quo e decisa nel senso dell’infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 665 cod. proc. civ., denunziato – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui prevede l’emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio dell’immobile, immediatamente esecutiva, nel caso in cui l’opposizione dell’intimato non sia fondata su prova scritta (Corte cost. (ord.) n. 367 del 1989; in precedenza Sent. n. 238 del 1975)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

E’ da rilevare l’ininfluenza della rinuncia al mandato dei difensori della ricorrente, ai fini della trattazione del ricorso (art. 85 c.p.c.). Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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