Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10843 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10843 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24259-2008 proposto da:
ROSINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI
BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VALETTINI ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1014

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante £12 tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 08/05/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 358/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE > che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 29/05/2008 R.G.N. 614/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 29 maggio 2008, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado )di rigetto della domanda di Paolo Rosini diretta ad ottenere la condanna dell’INPS a moltiplicare per il coefficiente 1.5 il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relative

con esposizione all’inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore
alla soglia di cui al D. Lgs. n. 277 del 1991 per un periodo ultradecennale, a
norma dell’art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257.
Per la cassazione di questa sentenza, Paolo Rosini propone ora ricorso,
affidato ad un unico motivo, relativo al vizio di motivazione della decisione.
L’INPS resiste alle domande con rituale controricorso, depositando altresì una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..
Secondo la sentenza impugnata, il Rosini avrebbe svolto presso la Dalmine s.p.a. mansioni di magazziniere fino al 1982, per passare poi al reparto
finiture fino al 1984 e tornare infine ai compiti di magazziniere fino al 1990.
Con specifico riguardo al primo periodo di magazziniere, i giudici, sulla
scorta di una C.T.U., avevano accertato che dal 2 marzo 1970 al 31 dicembre
1978 erano presenti nel magazzino plurime occasioni (manipolazione e trasporto di manufatti contenenti amianto, trasporto di polvere di amianto in sacchi e presenza dei magazzinieri durante rare operazioni di taglio e perforazione di manufatti contenenti amianto) di esposizione dei relativi addetti
all’inalazione di fibre di amianto e ritenuto che in tale periodo il livello di esposizione del Rosini superasse la soglia di 0,1 ff/cm3.
Successivamente, essendo cessata l’attività di asfaltatura-bitumatura dei
tubi (effettuazione di un trattamento protettivo mediante utilizzo di una miscelazione di catrame e polvere di amianto), che comportava il trasporto dal magazzino alle linee produttive dei sacchi di amianto ivi stoccati, il livello di e,

sposizione si sarebbe ridotto al di sotto della suddetta soglia.

ai periodi di prestazione lavorativa svolta alle dipendenze della s.p.a. Dalmine

Il ricorrente censura tale accertamento, ancorché effettuato sulla base di
una sua dichiarazione, che assume frutto di farintendimento, deducendo di avere sostenuto in appello l’erroneità dell’assunto relativo alla cessazione dal
1979 dell’attività di asfaltatura e bitumatura dei tubi, richiedente movimentazione di sacchi di amianto, attività in realtà cessata solo alla metà degli anni

Ciononostante, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in adeguata considerazione tale deduzione, col rilevare che

“l’unica critica

dell’appellante consiste nell’errore in cui il CTU sarebbe incorso nel collocare nel 1978 la cessazione dell’attività di bitumatura e di asfaltatura dei tubi:
al proposito si rileva che egli non ha indicato né proposto una diversa data,
né ha fatto menzione di un qualunque documento, prodotto ed acquisito dal
C.TU., che fornisca tale indicazione, cosicché la critica appare del tutto generica.”
Il ricorrente rileva che in tal modo la Corte avrebbe omesso di considerare che la relazione tecnico-ambientale eseguita dalla Dalmine e acquisita dal
CTU in primo grado collocherebbe la cessazione dell’attività delle due linee di
produzione ove avveniva l’asfaltatura/bitumatura alla metà degli anni ’80 e
quindi che la sua esposizione a livelli di inalazione superiori alla soglia di legge sarebbe proseguita inalterata almeno fino a quanto egli era rimasto nel magazzino e quindi fino a tutto il 1982.
La circostanza sarebbe poi stata confermata dalla produzione in appello
del curriculum di un collega di lavoro dell’appellante, che risultava aver coperto fino al 31 dicembre 1982 la mansione di “asfaltatore-bitumatore”, documento che erroneamente la Corte aveva ritenuto tardivo (dato che il ricorrente ne aveva avuto la disponibilità solo in appello) e comunque non decisivo, potendo essere le indicazioni contenute in detto curriculum probabilmente
non aggiornate (valutazione che il ricorrente ritiene arbitraria, avendo il do,.

cumento quantomeno valore di indizio, meritevole di un approfondimento).
2

’80.

Il ricorso è infondato.
Con esso, il ricorrente istituisce uno stretto collegamento tra la soppressione (risultante dalla C.T.U. espletata), all’inizio degli anni ’80, della “linea
produttiva Treno medio” e, alla metà dei medesimi anni, della linea di produzione “Treno grosso” e la cessazione dell’attività di asfaltatura-bitumatura dei

to dal magazzino alle linee di produzione, che, secondo la incensurabile valutazione dei giudici di merito, non ha trovato sufficienti riscontri negli atti.
Ed invero, non viene indicato da quale elemento risulta che
l’asfaltatura-bitomatura di tubi si riferisse a tali due linee produttive e comunque che la protezione dei tubi fosse proseguita anche oltre il 1978 con operazioni comportanti l’impiego di polvere di amianto.
Sull’argomento, il ricorso difetta pertanto della necessaria specificità
(arg. artt. 366, primo comma n. 6 e 369, secondo comma n. 4 cod. proc. civ.)
Quanto infine alla dedotta tardività della produzione e alla scarsa attendibilità del curriculum relativo ad altro operaio, che indicava la sua mansione
di asfaltatore fino al 1982, la prima circostanza è incontestata e avrebbe potuto
essere superata con l’attivazione di poteri ufficiosi del giudice unicamente in
presenza di una sollecitazione di parte (cfr., e pluribus, Cass. 12.3.09 n. 6023;
Cass. 26.6.06 n. 14731), di cui non si rinviene menzione nel ricorso, mentre la
seconda esprime una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, che non
è sufficientemente contrastata dal ricorrente, che si limita a contrapporre ad
essa una propria diversa valutazione.
Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna del ricorrente alle spese
di questo giudizio, liquidate in dispositivo.(4A’tolAo k:v1.044.(A-A)0 tki2k.(

-) I (7.(9C()

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INPS
le spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 1.800,00 per

compensi professionali, oltre accessori di legge.
3

tubi e quindi di cessazione dell’attività di trasporto di sacchi contenenti amian-

SEY,RECA

.2, 11255) O

Così d iso in ma, il 20 marzo 2013
Il onsigli

Il Presidente

Dlitssa Cada

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