Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10842 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8364/2010 proposto da:

D.R.D. (OMISSIS), N.G.

(OMISSIS), DI.RO.DI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo

studio dell’avvocato ANDREOZZI ALESSANDRO, rappresentati e difesi

dagli avvocati PICA Mario, COCULO FRANCO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1794/2009 del TRIBUNALE di VELLETRI del

28/09/09 depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. D.R.D., Di.Ro.Di. e N.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Velletri ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace Velletri, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere da M.F. e dalla sua assicurazione per la r.c.a. Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. il risarcimento dei danni rispettivamente sofferti dal primo alla propria autovettura e dagli altri due alla persona, in conseguenza di un sinistro avvenuto fra l’autovettura di proprietà di M.F., condotta da M.M., e quella di proprietà di D.R.D., condotta da Di.Ro.Di. con a bordo la N..

p. 1.1. Gli intimati non hanno resistito.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ai primi due motivi.

3.1. – Il primo motivo, infatti, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si fonda sulle emergenze di un processo verbale di constatazione del sinistro redatto dai Vigili Urbani di Colleferro e della planimetria ad esso allegata, ma la sua illustrazione non solo non riproduce – salvo per una dichiarazione resa da M.M., conducente del veicolo di proprietà di M.F. – il contenuto del verbale per quanto si argomenta, ma nemmeno indica la sede del giudizio di merito in cui il verbale e la planimetria sarebbe stata prodotta e, soprattutto, se tali documenti siano stati prodotti e dove in questa sede di legittimità, anche agli effetti dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. In tal modo l’illustrazione del motivo non fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nei termini ritenuti dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte (e di cui a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e, da ultimo, fra tante, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010).

3.2. – Anche il secondo motivo – deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 146 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, sotto il profilo dell’essere stata omessa la motivazione (e, quindi, violato un principio regolatore del giusto processo, quale l’obbligo di motivazione) su alcune emergenze relative alla condotta di guida di M.M. – impinge nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si fornisce l’indicazione specifica di dette emergenze.

4. – Il terzo motivo – con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si lamenta la mancata applicazione da parte del Tribunale della regola di giudizio di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, risulta a questo punto infondato per il riflesso della inammissibilità dei due primi motivi. La sentenza impugnata, infatti, ha rifiutato l’applicazione della detta regola per il suo carattere sussidiario (evocando un precedente di questa Corte, cioè Cass. n. 1198 del 1997) dopo avere espressamente ritenuto corretta la valutazione con cui il Giudice di Pace aveva escluso la responsabilità del conducente M.. Poichè tale esclusione si basa sulle risultanze dei documenti e delle emergenze processuali cui si riferivano i primi due motivi ed essi sono stati ritenuti inammissibili, la consolidazione della sentenza impugnata che ne dovrebbe derivare sul punto dell’affermazione dell’esclusione di ogni responsabilità del detto conducente, rende infondata la contestazione dell’affermazione del Tribunale circa l’esclusione dell’applicabilità della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., giacchè essa non può trovare applicazione ad una situazione in cui risulti esclusa la responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

5. – Si osserva, in fine, che l’esposizione di tutti e tre i motivi si caratterizza anche per la totale omissione di riferimenti all’esatto tenore dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Giudice di Pace, di modo che la discussione sulla sentenza d’appello risulta condotta senza che la sua motivazione sia parametrata ai motivi di appello, cioè ai limiti in cui il giudice d’appello doveva motivare.

6. Il ricorso, conclusivamente, sembra, dunque, doversi rigettare, attesa l’esistenza di una causa di inammissibilità quanto a due motivi e di infondatezza quanto al terzo”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella memoria ad esse non si è replicato.

Infatti: a) ci si è astenuti dal prendere posizione sulla giurisprudenza richiamata a proposito dell’art. 366 c.p.c., n. 6; b) non si è replicato nè alle argomentazioni relative al rilievo svolto a proposito del terzo motivo, nè a quello svolto sub 5 nella relazione.

Il Collegio, pertanto, rileva che la memoria non ha sostanzialmente assolto alla funzione di relazionarsi ai rilievi svolti nel “progetto di decisione” nel che consiste la relazione, onde è sufficiente ribadire la validità di quanto in essa sostenuto.

Il ricorso è, conclusivamente rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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