Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10842 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34316/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
e sul ricorso 3581/2007 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato VERTICCHIO CARMINE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 398/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 13/12/2005 R.G.N. 502/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 3.11/13.12.2005, rigettava l’appello proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 9.10.2003, che dichiarava che tra le Poste Italiane e P.A.U. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21.6.1997.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con otto motivi.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’intimato.
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 18.2.2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
Dal verbale prodotto risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale P.A.U. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile; resta assorbito quello incidentale condizionato.
Spese compensate, stante l’esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010