Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10841 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 722/2010 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARIETA Giovanni, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLI AVOLIO

GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 967/2009 del TRIBUNALE di LUCCA del 30/7/09,

depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro M.G. avverso la sentenza del 10 settembre 2009 con cui il Tribunale di Lucca ha dichiarato parzialmente inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Lucca aveva accolto la domanda del M. intesa ad ottenere la restituzione della somma di Euro 8,63 (maggiorata di interessi dal 22.11.2005 al saldo) addebitatagli a titolo di spese di spedizione fatture relative ad un’utenza telefonica per gli anni 1996-2005.

p. 1.1. In particolare, l’appello è stato ritenuto ammissibile ed è stato rigettato quanto ai primi due motivi, afferenti a questione di giurisdizione ed al mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi della L. n. 249 del 1997, art. 1, mentre è stato reputato inammissibile, nel presupposto che la controversia fosse soggetta a regola di giudizio equitativa e l’appello alla limitazione dei motivi di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3 (nel testo, applicabile alla controversia, sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006), quanto al terzo motivo, afferente alla pretesa erroneità da parte del Giudice di Pace dell’interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, per non essere la relativa questione relativa a violazione di norme costituzionali o comunitarie o a principi regolatori della materia.

p. 2. L’intimato non ha resistito al ricorso.

p. 3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. e art. 1342 cod. civ., e vi si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe sostenuto che non risultava che il rapporto fra le parti risultasse riconducibile all’art. 1342 c.c.. Viceversa, lo stesso attore aveva basato la sua domanda di restituzione delle spese postali inserimento nelle bollette sull’esistenza di un rapporto di utenza decorrente almeno dal 1996. Tale rapporto presupponeva un contratto di abbonamento e come molti altri rapporti aventi ad oggetto la fruizione di un servizio pubblico, doveva ritenersi racchiuso all’interno di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme le relazioni contrattuali che riguardano la generalità degli utenti. La generalità sarebbe la caratteristica di tali rapporti e la uniformità e la standardizzazione ne costituirebbero gli aspetti tipici. Si sarebbe stato in presenza, dunque, di un contratto di massa. Tale elemento era pacifico e nessuno lo aveva contestato o smentito. La pacifica esistenza di un contratto di abbonamento telefonico rappresentava la prova più sicura ed efficace dell’esistenza di un negozio concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c..

Con un secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c. , n. 3). Difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), sotto il profilo che, avendo il M. dedotto che esisteva un contratto di utenza telefonica risalente nel tempo, sarebbe spettato a lui dimostrare la diversità del suo rapporto rispetto a quello della generalità degli altri utenti.

Con un terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dei principi e della norma in tema di determinazione del valore della causa (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Vi si assume che la domanda proposta dal M. supponeva l’accertamento della nullità ed inefficacia di norme contrattuali e particolarmente dell’art. 14 delle condizioni generali di abbonamento e del D.P.R. n. 523 del 1984, art. 53, comma 1 e del D.M. n. 197 del 1997, art. 30. Ne conseguiva che la domanda non rientrava nell’ambito della competenza per valore del Giudice di Pace e la Telecom lo aveva eccepito. Inoltre la Telecom aveva svolto domanda intesa ad ottenere l’accertamento della validità dell’art. 14 delle dette condizioni. Il gravame aveva riguardato anche “queste circostanze” e se il Tribunale le avesse considerate avrebbe dovuto considerare ammissibile l’appello, in quanto la controversia non avrebbe potuto considerarsi soggetta a regola di decisione equitativa.

Con il quarto motivo si deduce in fine “nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4)”, adducendosi che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi pronuncia sul gravame relativo alla domanda riconvenzionale de qua.

4. – L’esame dei motivi sembra possibile in modo unitario, perchè tutti attengono alla censura della declaratoria di inammissibilità dell’appello. Vi attiene anche il quarto, posto che l’omissione di pronuncia che vi si denuncia in realtà va intesa nel senso che ci si lamenti che nel dire inammissibile l’appello non si sia fatta considerazione della doglianza relativa alla riconvenzionale. E’ palese, infatti, che, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello nella sua interezza, il Tribunale non può avere omesso di pronunciarsi sul gravame relativo alla riconvenzionale giacchè ha ritenuto inammissibile l’appello e, quindi, escluso la possibilità di poterlo decidere nel merito.

Ciò precisato, i primi due motivi nel loro complesso evidenziano anzitutto che si censura la decisione impugnata per avere mal governato l’esegesi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nella parte in cui sottrae alla regola di decisione equitativa le cause “derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile”.

La Corte dovrebbe rilevare che tale mal governo sussiste, al di là dell’argomentare giuridico della illustrazione dei due motivi (per la verità per molti versi inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6), in base a quella che deve ritenersi la corretta esegesi della norma.

A ciò la Corte dovrebbe ritenersi legittimata sulla base del seguente principio di diritto. “In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte, investita della denuncia di violazione del divieto di domande nuove in appello, ha rilevato d’ufficio che l’introduzione di detta domanda era, in realtà avvenuta in primo grado e che il giudice d’appello, cui la relativa questione era stata devoluta, non ne aveva rilevato la fondatezza)” (Cass. n. 6935 del 2007; in precedenza: Cass. n. 19132 del 2005).

Nella specie, la Corte dovrebbe rilevare l’errore di esegesi dell’art. 113, comma 2, citato là dove il Tribunale ha espressamente ritenuto (per quanto si riproduce nello stesso ricorso anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., n. 6) di escludere che la causa fosse soggetta all’eccezione prevista dall’art. 113, comma 2, perchè non vi era prova in atti che il M. avesse concluso un contratto di utenza mediante la sottoscrizione di un modulo o formulario. Tale affermazione del Tribunale, infatti, implica il convincimento che il principio di cui a tale norma vada interpretato letteralmente, cioè come applicabile solo al caso in cui si sia in presenza di controversia relativa a rapporto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.. Si tratta di un convincimento erroneo al lume della giurisprudenza della Corte.

In essa, infatti, si coglie l’affermazione del seguente principio di diritto: “A seguito della sostituzione dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, da parte del D.L. n. 18 del 2003, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1 bis di detto D.L.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi – una volta considerato che l’esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto – che un’analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perchè intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l’esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola – di natura processuale – della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l’uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell’assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all’utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un’attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo regole uniformi, previste dalla legge e da deliberati di una giunta regionale), (Cass. n. 10394 del 2007; e nella stessa logica, più di recente, si veda Cass. (ord.) n. 22382 del 2009).

Il Tribunale, in base al riportato principio, avrebbe dovuto, dunque, apprezzare l’ammissibilità dell’appello, naturalmente sulla base delle emergenze degli atti e delle allegazioni delle parti, senza considerare assorbente il fatto che non risultasse dimostrata la conclusione mediante modulo o formulario, essendo decisiva la circostanza che il rapporto per le sue modalità e per il suo oggetto fosse sottoposto ad uniformità di disciplina, specie in relazione alla posizione all’epoca di riferimento di eventuale monopolista della Telecom.

La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere cassata con rinvio in accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi, perchè il Tribunale riesamini la questione dell’ammissibilità dell’appello facendo applicazione di questo criterio di valutazione.

Anche il quarto motivo, inteso nei sensi indicati, giustifica la cassazione della sentenza: in base alla giurisprudenza della Corte, infatti, l’ammissibilità dell’appello per essere eventualmente la controversia soggetta a regola di decisione secondo diritto avrebbe postulato anche la valutazione della domanda riconvenzionale della Telecom, della cui devoluzione in appello la stessa sentenza impugnata da atto nel riportare le conclusioni delle parti. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la riconvenzionale, perchè, se anche l’appello sulla domanda principale avesse – in ipotesi – riguardato una controversia soggetta astrattamente a decisione equitativa, qualora la riconvenzionale fosse stata soggetta a decisione secondo diritto, la regola di decisione sarebbe stata comunque quella secondo diritto (si vedano, per questo criterio, Cass. (ordd.) n. 2999 del 2008, n. 10238 del 2008 e n. 7676 del 2009).

Il terzo motivo resta assorbito”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo sono accolti nei termini indicati nella relazione e la sentenza è cassata. Il terzo motivo è assorbito.

E’ disposto rinvio al Tribunale di Lucca, il quale deciderà, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche sulle spese del giudizio di cassazione e si atterrà al principio di diritto indicato nella relazione nel valutare l’ammissibilità dell’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso. Dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA