Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10841 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25743-2018 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

R.I., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORINI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 7/2011 depositata il 03.01.2011, accogliendo la domanda promossa da R.I., R.M. e P.F. nei confronti di Ildemar di A. e V. s.n.c., dichiarava risolto il contratto preliminare per l’inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere inviata dai promittenti venditori ex art. 1454 c.c., ed accertava, altresì, il diritto degli attori di trattenere la caparra con condanna della società convenuta alla restituzione immediata dell’immobile.

Interposta impugnazione da V.P., la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza degli appellati, dichiarava l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale il V. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui replicano con controricorso i R., rimasta intimata la P..

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, e ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte;

– venendo al merito delle critiche mosse alla sentenza impugnata, con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non avere la corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello proposto dal V. in qualità di socio unico della Ildemar di V.P. s.n.c. Ad avviso del ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la sua carenza di legittimazione a proporre appello affermando che la società Ildemar V.P. s.n.c. (di cui egli era socio unico ed amministratore) era una società diversa per denominazione e ragione sociale rispetto alla originaria convenuta, la Ildemar A. e V. s.n.c. costituitasi dinanzi al giudice di prime cure, quale firmataria del preliminare. Del resto, la Ildemar di V.P. era stata cancellata dal registro delle imprese e ciò aveva comportato l’estinzione della società stessa, privandola della legittimazione di stare in giudizio con il conseguente trasferimento in capo ai soci dei rapporti obbligatori sorti prima dell’estinzione della società.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto occorre premettere che risulta in atti (in particolare, dall’estratto del medesimo pubblico registro relativo alla cancellazione), e non è contestato, che la Ildemar di V.P. sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data (OMISSIS) e che il codice fiscale della Ildemar di V.P. coincide con quello identificativo della Ildemar A. e V. s.n.c. Analogamente emerge ex actis (cfr. atto di citazione) che il presente giudizio sia stato introdotto con atto notificato il 13.05.2002.

Orbene, come precisato da questa Corte (Cass. 22 luglio 2016 n. 15218), cui si intende dare seguito, in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, proseguendo l’opera ricostruttiva già avviata con le sentenze nn. 4060, 4061, 4062 del 2010, va rimarcato che le Sezioni Unite hanno definito taluni fondamentali principi relativi alla questione delibata.

Dall’entrata in vigore della novella legislativa del 2003, in effetti, la cancellazione determina l’estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, avendo la riforma adottato, per una ratio di certezza giuridica, il sistema della liquidazione “formale” (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010 n. 4060 cit.).

La Corte ha precisato altresì che qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente fin quando non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, ove questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1.1.2004, data di entrata in vigore della citata riforma, oppure a partire da quella data ove si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Da tale premessa le Sezioni Unite muovono, quindi, con la pronuncia n. 6070 del 2013 per ricostruire le conseguenze dell’estinzione in termini – latu sensu successori: a) quanto agli effetti sostanziali passivi (trasferimento del debito sociale ai soci, con responsabilità limitata o illimitata, a seconda del tipo di responsabilità connesso alla struttura societaria); b) quanto agli effetti sostanziali attivi (acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia); c) quanto agli effetti processuali (incapacità della società di stare in giudizio, interruzione del giudizio pendente, prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla società o contro di essa, anzichè dai soci o contro di essi).

In altri termini, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

L’art. 2495 c.c., comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto già stabilito in previgente art. 2456 comma 2) stabilisce, infatti, al riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato della L. Fall., art. 10, la sentenza n. 6070/13 delle Sezioni Unite ha ritenuto applicabile la stessa regola anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495, e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312, (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

Prosegue la citata sentenza n. 6070/13 delle Sezioni Unite con il puntualizzare che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (vale a dire provando che in realtà la società ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se non interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ex art. 110 c.p.c., (vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale) ai soci, i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. A sua volta l’estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così – sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2312 c.c., comma 2, o all’art. 2495 c.c., comma 2, a seconda che si tratti di società personali o di capitale – rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno condivisibilmente rimarcato come il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessi per questo di essere un successore e, tuttavia, se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire e quindi sotto diverso profilo (cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. 6070/2013 cit.).

Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore avallo dalla Corte Costituzionale (Ord. 10.2.2016 n. 53) che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2495 c.c., comma 2, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, e 117 Cost., comma 1, ha rilevato il mancato esperimento da parte del giudice remittente, “del pur doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle Sezioni “Unite della Corte di cassazione” (cfr. sentenza 22.2.2010 n. 4060, 4061 e 4062; nonchè 12.3.2013 n. 6070, 6071 e 6072).

In via ulteriore, va altresì rilevato come, sul versante processuale, la Corte abbia sottolineato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

Orbene, con riferimento alla fattispecie in questa sede scrutinata, deve rilevarsi che il giudizio è stato introdotto nei confronti della cessata Ildemar A. e V. s.n.c., dinanzi al Tribunale di Teramo, nel maggio 2002, la quale si costituì resistendo alla domanda attorea, mentre avverso la sentenza di accoglimento del medesimo Tribunale è stata proposta impugnazione da V.P., nella qualità di ex socio unico della sopracitata società, cancellata dal Registro delle imprese a far data dal (OMISSIS). Questi era, quindi, legittimo successore della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., diversamente da quanto affermato dai giudici del merito, giacche l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, doveva necessariamente provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, per non avere i giudici del merito valutato i presupposti per l’operatività dell’art. 110 c.p.c..

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA