Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10840 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7347/2010 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato PERRI

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato TORTORICI Marco giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, facente parte del Gruppo

Bancario Monte dei Paschi di Siena, in persona del Direttore

Sostituto e come tale legale rappresentante dell’Istituto per gli

affari di detta Succursale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato LUCONI Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOCCHI GIORGIO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 1, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

Vitale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STRAMMIELLO MICHELE giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1624/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6/10/09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il controricorrente MONTE DEI PASCHI DI SIENA l’Avvocato

LUCONI MASSIMO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1624/2009, notificata in data 8.1.2010, la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Prato, ha respinto l’opposizione proposta da C.V. all’esecuzione immobiliare promossa a suo carico dal Monte dei Paschi di Siena, nella quale è intervenuto il notaio B.G..

A fondamento dell’opposizione il C. ha dedotto la nullità- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo non opposto, costituente il titolo esecutivo, sul rilievo che alla data della notificazione egli era residente negli (OMISSIS), Virginia – ove si era trasferito per ragioni di lavoro; che pertanto l’atto avrebbe dovuto essergli notificato secondo le modalità stabilite dall’art. 142 cod. proc. civ..

Ha ritenuto la sentenza impugnata che il vizio del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere fatto valere tramite opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, trattandosi di vizio che non ha comportato la totale inesistenza, ma solo la nullità della notificazione, data la sussistenza di un collegamento fra il luogo in cui la notificazione è avvenuta (in Italia all’indirizzo della madre, dichiaratasi con lui convivente) ed il destinatario dell’atto.

Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi il Monte dei Paschi e il notaio B..

2.- Entrambi i motivi denunciano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla, anzichè inesistente, la notificazione del decreto ingiuntivo, perchè non effettuata nella residenza americana del ricorrente con le modalità stabilite dall’art. 142 cod. proc. civ. (primo motivo), e nella parte in cui ha ravvisato il collegamento fra il luogo di notifica e la sua persona, con motivazione che si afferma essere insufficiente ed illogica (secondo motivo).

3.- I due motivi sono inammissibili sotto più di un profilo. In primo luogo il ricorrente non ha richiamato nel ricorso, nè ha indicato come siano identificati e come siano reperibili fra gli atti di causa, i documenti dai quali risulterebbe il presupposto principale delle sue doglianze, cioè il fatto che, alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, egli era residente all’estero – circostanza che la resistente contesta – come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 21 dicembre 2008 n. 29279 ed 11 febbraio 2009 n. 3340).

In secondo luogo censura un accertamento in fatto della Corte di appello, qual’è quello attinente alla sussistenza di un collegamento fra il luogo in cui l’atto è stato notificato ed il destinatario, accertamento che non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione .

La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, rilevando che l’atto è stato consegnato alla madre del C., dichiaratasi con lui convivente, all’indirizzo ove questa risiede e che lo stesso C. ha indicato come indirizzo proprio, al quale inviare la corrispondenza, nel concludere con il Monte dei Paschi di Siena il contratto di conto corrente; che a quel medesimo indirizzo il C. aveva ricevuto e sottoscritto, solo tre mesi prima della notifica contestata, cartolina di ricevimento di una lettera raccomandata di costituzione in mora, proveniente dalla banca, – che prima della notificazione aveva chiesto alla banca medesima il rilascio di carta di credito aggiuntiva sul suo conto corrente, in favore della madre.

Trattasi di motivazione più che sufficiente a giustificare la soluzione adottata, alla quale il ricorrente non ha contrapposto alcuna argomentazione idonea a dimostrare eventuali errori, illogicità od incongruenze.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 e art. 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, in favore di ognuno dei resistenti, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA