Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10840 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27992-2019 proposto da:

C.C., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto n. 6666/2019 del 16.08.2019, comunicato via pec in data 16 agosto 2019 e non notificato, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da C.C., cittadina (OMISSIS), la quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese, a causa delle persecuzioni inflitte dal governo nei confronti di chi, come essa richiedente, appartenente alla (OMISSIS), professa la fede (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto il racconto della straniera non credibile (per le incongruenze temporali tra la dedotta sua inclusione tra le persone appartenenti alla Chiesa e la sua partenza, per aver aderito una volta arrivata in Italia ad un diverso culto di ispirazioni (OMISSIS)), ha anche escluso la situazione di violenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato e la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Ricorre in cassazione avverso detta pronuncia la signora C.C. con 4 motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, ha depositato atto di costituzione per eventuale udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rispondere alla questione di legittimità Costituzionalità, sollevata dal ricorrente, del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 convertito dalla L. n. 46 del 2017, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), con cui è stata introdotta la nuova disciplina processuale in materia di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis si applicano a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Lamenta la ricorrente che pur avendo formalizzato la propria domanda di protezione internazionale già il 6 dicembre 2015 è stata sentita dalla commissione territoriale di Milano il giorno 16 febbraio 2018 e l’audizione si è svolta secondo la procedura in vigore prima del entrata in vigore del decreto 13/2017. Quindi l’audizione si è svolta senza l’applicazione delle nuove cautele introdotte (quali ad esempio video registrazione e trascrizione del colloquio con la commissione.

L’eccezione di costituzionalità deve essere rigettata.

Tali eccezioni di costituzionalità sono già state ritenute non rilevanti e comunque manifestamente infondate, con la sentenza di questa Corte n. 17717 del 5/7/2018 e con la ordinanza n. 27700 del 30/10/2018, alle quali è qui sufficiente rinviare.

3.1. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 in combinato disposto con l’art. 46 par. 3 Direttiva 2013/32/UE e art. 47 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea a presidio del diritto ad un ricorso effettivo. Il tribunale avrebbe errato perchè ha respinto la formulata richiesta di nuova audizione dell’istante al fine di fornire una maggiore dettagliata versione dei fatti su cui si basa la domanda di protezione per colmare le lacune della traduzione alla luce delle citate articolate e deduzioni e in particolare del fatto che la traduzione non fossi stata fedele al racconto.

Il motivo è fondato.

In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione,

nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018).

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso.

3.2. Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche.

Ritiene che la decisione sarebbe errata nella parte in cui effettua il vaglio di credibilità senza rispettare i parametri normativi che disciplinano l’istituto.

3.3. Con il terzo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,14 e ss e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere il collegio esaminato la situazione del paese d’origine al fine di valutare la domanda di protezione sussidiaria.

3.4. Con il quarto motivo la ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 3 denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, comma 3 e dell’art. 5, comma 6 T.U. immigrazione in combinato disposto con gli artt. 3 e 10 Cost. 3 e art. 8 della CEDU.

I motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

4. La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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