Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1084 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10777/2020 R.G. proposto da

O.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Labbro

Francia, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 224/20

depositata il 26 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che L.O., cittadino del Ghana, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 26 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 30 aprile 2018, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile l’atto con cui il Ministero, non avendo tempestivamente proceduto al deposito del controricorso, si è costituito in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non essendo previsto, nel procedimento camerale dinanzi a questa Corte, l’intervento delle parti all’adunanza camerale, e non essendo consentita la presentazione di memorie, in mancanza della rituale costituzione in giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; 15/11/2017, n. 27140);

che con l’unico complesso motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, e art. 35-bis, comma 9, sostenendo che, nel rigettare la domanda, la sentenza impugnata ha proceduto ad una valutazione superficiale delle dichiarazioni da lui rese e della situazione di pericolo cui egli resterebbe esposto in caso di rimpatrio, avendo motivato soltanto de relato il giudizio d’inattendibilità dei fatti narrati, avendo richiamato fonti datate e risalenti ed avendo ritenuto che egli provenisse dalla Nigeria, anzichè dal Ghana, senza tener conto della lingua in cui si era svolto il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale;

che, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello si è ripetutamente contraddetta, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo definito “inquietanti” le condizioni di sicurezza in Nigeria, ma avendo escluso la configurabilità di una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo posto in risalto l’esigenza di una valutazione individuale, ma non avendo tenuto conto delle ragioni dell’abbandono del Paese di origine, costituite dal timore di subire sanzioni a causa della sua partecipazione a pratiche omosessuali;

che la Corte d’appello ha inoltre omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l’attività lavorativa svolta presso due diverse aziende agricole, nonchè di acquisire informazioni aggiornate in ordine alla situazione socio-politica ed ai fenomeni di violenza indiscriminata in atto nel suo Paese di origine;

che il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni;

che il mero richiamo alla valutazione compiuta dalla Commissione territoriale e dal Tribunale in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non comporta la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, avendo la Corte d’appello esplicitato le ragioni della propria adesione all’apprezzamento risultante dalla decisione amministrativa e dall’ordinanza di primo grado, mediante l’individuazione dei principali profili di contraddittorietà ed inverosimiglianza della vicenda narrata;

che la sentenza pronunziata in sede di gravame deve infatti considerarsi legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo tale da consentire di ricavare, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, un percorso argomentativo adeguato e corretto (cfr. Cass., Sez. I, 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. V, 11/05/2012, n. 7347; Cass., Sez. III, 11/06/2008, n. 15483);

che nel contestare l’individuazione della Nigeria quale Paese di origine, il ricorrente si limita ad evidenziare la lingua in cui si è svolto il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, senza censurare l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, secondo cui egli aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano ed aveva prodotto un documento d’identità attestante tale provenienza, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono rimessi in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608);

che nell’escludere la fondatezza dei timori manifestati dal ricorrente, in relazione alla situazione in atto nel Paese di origine, la sentenza impugnata ha richiamato informazioni risultanti dai rapporti dell’EASO, di Human Rights Watch e di Amnesty International relativi agli anni 2016 e 2017, dalle quali ha desunto che, nonostante la portata tutt’altro che tranquillizzante dei dati relativi alle condizioni di sicurezza esistenti in Nigeria, nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State) non si registra una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato, tale da esporre a rischio la vita o l’incolumità personale di chiunque vi risieda, rimanendo tale minaccia circoscritta alla parte nordoccidentale del Paese, segnata dallo sconvolgimento sociale determinato dagli attacchi del gruppo terroristico di matrice islamica Boko Haram;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente si limita a lamentare l’insufficiente aggiornamento delle informazioni utilizzate, omettendo tuttavia di segnalare l’eventuale esistenza di rapporti più recenti, dai quali risulti l’aggravamento della situazione socio-politica del Paese di origine, e di riportarne le parti salienti nel ricorso, in modo tale da consentire a questa Corte di valutarne la pertinenza, con la conseguenza che le censure proposte risultano, per tale aspetto, prive di specificità;

che in tema di protezione internazionale la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il motivo di ricorso per cassazione volto a contrastare l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass., Sez. I, 18/02/2020, n. 4037);

che nel far valere la contraddittorietà della motivazione, nella parte concernente il rigetto delle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, il ricorrente non è in grado di evidenziare antinomie o incongruenze talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito per giungere alla decisione, perfettamente individuabile sulla base delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, la quale, pur dando atto della generale situazione d’insicurezza esistente in Nigeria, ha ritenuto che la violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato in atto nella parte nordoccidentale del Paese non si estenda alla regione da cui proviene il ricorrente (Edo State), e, nell’escludere la rilevanza dell’asserita condizione di omosessualità del ricorrente, ha ribadito l’inattendibilità della vicenda personale riferita a sostegno della domanda;

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha rilevato da un lato la mancata allegazione di elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale e dall’altro la mancata dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento da parte del ricorrente di un apprezzabile livello d’integrazione nel territorio italiano, ed in particolare dello svolgimento di un’attività lavorativa;

che tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria, secondo cui l’applicazione di tale misura richiede una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare una privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, in misura tale da comprimerne il contenuto oltre il limite rappresentato dal nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 30/03/2020, n. 7599; 23/02/2018, n. 4455);

che, nel lamentare l’omessa valutazione dell’attività lavorativa da lui svolta a tempo determinato presso due aziende agricole, il ricorrente si limita a censurare l’accertamento risultante dalla sentenza impugnata, astenendosi tuttavia dal precisare la fase del giudizio di merito in cui è stata allegata la predetta circostanza e prodotta la relativa documentazione, nonchè il luogo in cui quest’ultima è reperibile, conformemente a quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25038; Cass., Sez. III, 20/11/2017, n. 27475; Cass., Sez. lav., 11/01/ 2016, n. 195);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA