Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1084 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1084 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso
Dichiarazione
quadro RX e
Modello VR.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

in persona del

ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COLOMBO ELISA residente a Inverigo,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.63/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 08, in data
18.05.2011, depositata il 23 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1

Data pubblicazione: 20/01/2014

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28276/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
– E’

chiesta la

cassazione della

sentenza

n.63/08/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.08, il 18.05.2011 e DEPOSITATA il 23.05.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando
l’annullamento del silenzio rifiuto, dalla stessa
serbato sulla domanda di rimborso del credito IVA,
dichiarato nel 1999 e relativo all’anno 1998.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
per violazione o falsa applicazione degli artt. 30 c.2 °
e 38 bis del dpr n.633/1972, nonché 21 c.2 ° del D.Lgs
n.546/1992.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – I Giudici di appello, hanno confermato la decisione
di primo grado, opinando che la Colombo Elisa, quale
avente causa dell’originario contribuente,

avesse

titolo a conseguire il chiesto rimborso, avendo esposto
il credito IVA dell’anno 1998 nella dichiarazione del
successivo anno 1999 e non ostandovi la circostanza
della mancata presentazione del modello VR.
2

l

5 – La questione posta dal ricorso, sembra, possa
essere esaminata e definita sulla base del principio
materia

secondo cui “In

IVA, nel caso di

di

cessazione dell’attivita’, soltanto una

domanda di

al

modello

ossia

legale,

contenente
dalla

elementi necessari stabiliti

tutti gli
legge

ed

indicati nel modello ministeriale, corrisponde allo
schema

tipico

di

ottobre 1972 n.

all’art. 30 del d.P.R. 26

cui

633, con la conseguenza che la
assoggettata

domanda difforme resta

alla

decadenza biennale prevista, in via residuale,
dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”
(Cass. n.18920/2011, n. 21053/2005).
6 – La decisione impugnata,

che ha affermato

l’irrilevanza, agli effetti del riconoscimento del
diritto al rimborso, della circostanza relativa alla
mancata presentazione del modello VR, non appare in
linea con il trascritto principio.
7 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
3

rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile conforme

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, nel caso, trattasi di contribuente,
che non ha presentato il modello VR, ritenendo

della dichiarazione IVA dell’anno 1999, relativa
all’anno 1998;
Considerato che, nel caso, costituisce circostanza
incontestata che la contribuente aveva presentato,
validamente, la dichiarazione annuale e che nella
stessa aveva espressamente esposto il credito IVA
maturato e richiesto a rimborso, compilando l’apposito
quadro RX;
Considerato, altresì, che la CTR, a sua volta, stante
tale presupposto, ha affermato che la mancata
presentazione del modello VR, non poteva comportare la
perdita del diritto al credito IVA, stante l’opzione
esercitata e la relativa inequivocità;
Considerato, quindi,

che la decisione impugnata,

risulta in linea con il principio, già affermato in
sede di esame di fattispecie analoga, secondo cui “In
tema di rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la
domanda di rimborso o restituzione del credito
d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi
già presentata con compilazione nella dichiarazione
4

sufficiente avere indicato il credito nel quadro RX

annuale del quadro “RX”, che configura formale
esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre

e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue
che, una volta esercitato tempestivamente in
dichiarazione il diritto al rimborso con la
compilazione del quadro “RX”, la presentazione del
modello “VR” non può considerarsi assoggettata al
termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a
quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
cod. civ.” (Cass. n.20039/2011, n.9794/2010);
Considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente
Agenzia non risultano in grado di incrinare il tessuto
argomentativo dell’impugnata sentenza, desumendosi,
peraltro, dagli atti e dallo stesso ricorso
dell’Agenzia, che nel caso la domanda di rimborso è
stata presentata il 29.08.2005, e quindi ben prima
della scadenza del termine decennale;
Considerato, pertanto, che, alla stregua di tale ultimo
orientamento

giurisprudenziale,

che

il

Collegio

condivide e fa proprio, sussistono i presupposti per
5

1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito

definire, comunque, la causa, in Camera di Consiglio,
ex artt.375 e 380 bis cpc, con declaratoria di rigetto
per manifesta infondatezza;
Considerato, ancora, che nulla va disposto per le

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Pres

spese, in assenza dei relativi presupposti;

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