Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1084 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1084 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Rimborso
Dichiarazione
quadro RX e
Modello VR.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
in persona del
ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COLOMBO ELISA residente a Inverigo,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.63/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 08, in data
18.05.2011, depositata il 23 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
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Data pubblicazione: 20/01/2014
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28276/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
– E’
chiesta la
cassazione della
sentenza
n.63/08/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.08, il 18.05.2011 e DEPOSITATA il 23.05.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando
l’annullamento del silenzio rifiuto, dalla stessa
serbato sulla domanda di rimborso del credito IVA,
dichiarato nel 1999 e relativo all’anno 1998.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
per violazione o falsa applicazione degli artt. 30 c.2 °
e 38 bis del dpr n.633/1972, nonché 21 c.2 ° del D.Lgs
n.546/1992.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – I Giudici di appello, hanno confermato la decisione
di primo grado, opinando che la Colombo Elisa, quale
avente causa dell’originario contribuente,
avesse
titolo a conseguire il chiesto rimborso, avendo esposto
il credito IVA dell’anno 1998 nella dichiarazione del
successivo anno 1999 e non ostandovi la circostanza
della mancata presentazione del modello VR.
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l
5 – La questione posta dal ricorso, sembra, possa
essere esaminata e definita sulla base del principio
materia
secondo cui “In
IVA, nel caso di
di
cessazione dell’attivita’, soltanto una
domanda di
al
modello
ossia
legale,
contenente
dalla
elementi necessari stabiliti
tutti gli
legge
ed
indicati nel modello ministeriale, corrisponde allo
schema
tipico
di
ottobre 1972 n.
all’art. 30 del d.P.R. 26
cui
633, con la conseguenza che la
assoggettata
domanda difforme resta
alla
decadenza biennale prevista, in via residuale,
dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”
(Cass. n.18920/2011, n. 21053/2005).
6 – La decisione impugnata,
che ha affermato
l’irrilevanza, agli effetti del riconoscimento del
diritto al rimborso, della circostanza relativa alla
mancata presentazione del modello VR, non appare in
linea con il trascritto principio.
7 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
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rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile conforme
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, nel caso, trattasi di contribuente,
che non ha presentato il modello VR, ritenendo
della dichiarazione IVA dell’anno 1999, relativa
all’anno 1998;
Considerato che, nel caso, costituisce circostanza
incontestata che la contribuente aveva presentato,
validamente, la dichiarazione annuale e che nella
stessa aveva espressamente esposto il credito IVA
maturato e richiesto a rimborso, compilando l’apposito
quadro RX;
Considerato, altresì, che la CTR, a sua volta, stante
tale presupposto, ha affermato che la mancata
presentazione del modello VR, non poteva comportare la
perdita del diritto al credito IVA, stante l’opzione
esercitata e la relativa inequivocità;
Considerato, quindi,
che la decisione impugnata,
risulta in linea con il principio, già affermato in
sede di esame di fattispecie analoga, secondo cui “In
tema di rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la
domanda di rimborso o restituzione del credito
d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi
già presentata con compilazione nella dichiarazione
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sufficiente avere indicato il credito nel quadro RX
annuale del quadro “RX”, che configura formale
esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre
e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue
che, una volta esercitato tempestivamente in
dichiarazione il diritto al rimborso con la
compilazione del quadro “RX”, la presentazione del
modello “VR” non può considerarsi assoggettata al
termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a
quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
cod. civ.” (Cass. n.20039/2011, n.9794/2010);
Considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente
Agenzia non risultano in grado di incrinare il tessuto
argomentativo dell’impugnata sentenza, desumendosi,
peraltro, dagli atti e dallo stesso ricorso
dell’Agenzia, che nel caso la domanda di rimborso è
stata presentata il 29.08.2005, e quindi ben prima
della scadenza del termine decennale;
Considerato, pertanto, che, alla stregua di tale ultimo
orientamento
giurisprudenziale,
che
il
Collegio
condivide e fa proprio, sussistono i presupposti per
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1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito
definire, comunque, la causa, in Camera di Consiglio,
ex artt.375 e 380 bis cpc, con declaratoria di rigetto
per manifesta infondatezza;
Considerato, ancora, che nulla va disposto per le
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Pres
spese, in assenza dei relativi presupposti;