Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1084 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1084 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 18/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 22012-2016 proposto da:
CF COSTRUZIONI DI CARUSO G. e FERRANTE A. S.N.C., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, FERRANTE
ANDREA, CARUSO CALOGERO, CARUSO VINCENZA,
GLORIA MARIA e CARUSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati
. in ROMA, VIA E. MANFREDI n. 11, presso lo studio dell’avvocato
GIULIO VALENTI, rappresentati e difesi dall’avvocato IGNAZIO
VALENZA;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

4i

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– controricorrenteavverso la sentenza n. 612/30/2016 della COMMISSIONE

il

16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo,
in riforma della sentenza di primo grado, la legittimità
dell’avviso di accertamento con il quale, una volta rettificato il
valore di una vendita intercorsa fra la C.F. Costruzioni di
Caruso Antonio e Ferrante Andrea s.n.c. da un lato e
Pasqualino Saverio e Di Grigoli Maria dall’altro, era stato
ripreso a tassazione il maggior reddito accertato. Secondo il
giudice di appello i documenti prodotti avevano dimostrato che
il reale valore dell’immobile superava il doppio di quello
dichiarato.
La CF Costruzioni di Caruso G e Ferrante A s.n.c., nonchè
Ferrante Andrea unitamente agli eredi di Caruso Antonio hanno
proposto ricorso per cassazione avverso tale pronunzia,
affidato ad una complessa censura.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
I ricorrenti prospettano la violazione dell’art.360 c.1 nn.4 e 5
c.p.c. La CTR avrebbe reso una motivazione inesistente, senza
Ric. 2016 n. 22012 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, depositata

considerare che la presunzione invocata dall’ufficio ai sensi
dell’art.53 c.23 bis d.l.n.223/2006 non poteva trovare
applicazione e che non vi era traccia delle argomentazioni in
diritto a sostegno della pronunzia, essendo i giudici limitati al
richiamo di elementi in fatto.

n.5 dell’art.360 c.p.c. prospettato dai ricorrenti ed invece
infondata quanto alla censura di nullità della motivazione.
Ed invero, malgrado la sinteticità della decisione gravata di
ricorso per cassazione, si scorge dal suo complessivo contenuto
la

ratio decidendi

posta a base della stessa, collegata

all’esistenza di elementi documentali che avevano pienamente
giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato
rispetto alla compravendita. Tali elementi, rappresentati
dall’accensione di un’ipoteca pari al doppio del prezzo
dichiarato ed alle notizie offerte dal venditore in risposta al
questionario allo stesso inviato hanno quindi indotto il giudice
di merito a ritenere pienamente legittima la pretesa fiscale
esposte nell’avviso di rettifica. Tanto è sufficiente per escludere
che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle
sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione
apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà,
motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto
affermato da Cass.S.U. n.8053/2014 e n.8054/2014-.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la
soccombenza, dando atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater
d.PR n.115/2002
Ric. 2016 n. 22012 sez. MT – ud. 06-12-2017
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La censura è inammissibile quanto al generico vizio di cui al

PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle v

# 6)19 L2/ 0/2

entrate in euroDer compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/202
Così deciso il 6.12.2017 in Roma.

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

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