Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10839 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2647/2017 proposto da:

L.V., M.R., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazzale Belle Arti n. 8, presso lo studio dell’avvocato Abrignani

Ignazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Messina Giovan

Battista, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Elipso Finance S.r.l., e per essa quale mandataria FBS S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Funari Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato

Carini Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Island Refinancing S.r.l., e per essa Cerved Credit Management

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 101, presso lo

studio dell’avvocato Piazza Luciano, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Castello Finance S.r.l., Italfondiario S.p.a.;

– intimate –

e sul ricorso successivo:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

avv. T.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale

Belle Arti n. 8, presso lo studio dell’avvocato Abrignani Ignazio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Messina Giovan Battista, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Elipso Finance S.r.l., e per essa quale mandataria FBS S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Funari Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato

Carini Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Island Refinancing S.r.l., e per essa Cerved Credit Management

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 101, presso lo

studio dell’avvocato Piazza Luciano, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Castello Finance S.r.l., Italfondiario S.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1488/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 e 8 ottobre 2003, L.V., in proprio e quale amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. (nuova denominazione della V.L. di L.V. & C. s.r.l.) e M.R. – entrambi datori di ipoteca sui loro beni a favore della suddetta società, per le sue esposizioni bancarie – convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., il Banco di Sicilia s.p.a., la Banca Intesa s.p.a.., la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca di Roma, chiedendo rideterminarsi i saldi dei conti correnti intrattenuti dalla debitrice principale, essendo stati indebitamente addebitati dalle banche interessi anatocistici, interessi a tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese non documentate, anche dopo la stipula dell’atto pubblico in data 29 ottobre 1997 – avente ad oggetto “rateizzazione a lungo termine del pagamento di esposizioni debitorie in c/c con concessione di garanzia ipotecaria” – con il quale la predetta società aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti degli istituti di credito di esposizioni passive di diverso importo, impegnandosi al relativo pagamento entro l’anno 2004. Le banche convenute si costituivano, contestando la domanda attorea e proponendo, in particolare la Banca Antoniana Popolare Veneta, domanda di riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento del saldo passivo di conto corrente, pari ad Euro 358.821,64.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 42/2011, rideterminava, in senso favorevole agli attori, i saldi passivi dei conti correnti intrattenuti dalla (OMISSIS) s.r.l. (già V.L. s.r.l.) con le diverse banche, e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta Banca Antoniana Popolare Veneta.

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1488/2016, depositata il 30 luglio 2016, in accoglimento degli appelli riuniti, proposti da Italfondiario s.p.a., da Island Refinancing s.r.l. e da Elipso Finance s.r.l., ed in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande tutte proposte, in primo grado, dal L., in proprio e nella qualità, e dalla M..

3. Avverso tale sentenza hanno proposto due separati, identici, ricorsi per cassazione, riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., L.V. e M.R., il primo, e la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., il secondo, nei confronti di Castello Finance s.r.l., Italfondiario s.p.a., Island Refinancing s.r.l. ed Elipso Finance s.r.l., affidato a due motivi. Le resistenti Island Refinancing s.r.l. e della Elipso Finance s.r.l. hanno replicato con controricorso. Le intimate Castello Finance s.r.l. e Italfondiario s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va osservato – in via pregiudiziale – che deve ritenersi infondata l’eccezione, proposta dalla controricorrente Island Refinancing s.r.l. di nullità del ricorso, per essere stato notificato a mezzo p.e.c. in formato non consentito, ossia mediante scansione di un documento creato originariamente in cartaceo (“formato pdf immagine”), e non mediante trasformazione di un documento informatico testuale in un documento pdf (“formato pdf testuale”), in violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 1 e del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34.

Va rilevato, infatti, che l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo p.e.c., la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta, invero, l’invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass., 01/06/2018, n. 14042; Cass. Sez. U., 18/04/2016, n. 7665).

2. Del tutto infondata deve reputarsi anche l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso del ricorso proposto dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., sollevata dalla Island Refinancing e dalla Elipso Finance s.r.l., poichè non proposto nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., ossia nei quaranta giorni successivi alla notifica del ricorso principale del L. e della M., nella specie notificato il 18 gennaio 2017, essendo stato il ricorso del fallimento notificato solo on data 23 marzo 2017.

2.1. Secondo l’orientamento ormai assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, invero, le regole dell’impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo – cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale – ovvero il termine lungo ex art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, se non vi è stata notifica della sentenza (Cass., 21/01/2014, n. 1120; Cass., 28/10/2015, n. 21990; Cass., 07/10/2015, n. 20040; Cass., 18/05/2016, n. 10243; Cass., 07/03/2018, n. 5438; Cass., 24/08/2020, n. 17614; Cass. Sez. U., 29/10/2020, n. 23903).

2.2. Nel caso di specie, non essendo stata la sentenza notificata, ma depositata il 30 luglio 2016, il ricorso del fallimento (OMISSIS) è da ritenersi tempestivo, essendo stato notificato il 23 marzo 2017, dovendo trovare applicazione, essendo stato il giudizio di primo grado incardinato nell’ottobre 2003, il previgente testo dell’art. 327 c.p.c., che prevede per l’impugnazione il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è invero applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 06/10/2015, n. 19969; Cass., 06/10/2016, n. 20102).

3. Premesso quanto precede, e passando all’esame del merito, va rilevato che, con i due motivi di ricorso che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente, la il L., la M. e la Curatela del Fallimento (OMISSIS) denunciano “l’omessa, insufficiente e, comunque, erronea motivazione circa punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio, riguardanti la qualificazione giuridica, la natura e gli effetti del contratto ricevuto dal notaio G.E. il 29.10.1997”, nonchè la “grave erroneità nella valutazione degli elementi probatori acquisiti nel procedimento”.

3.1. Si dolgono gli istanti che la Corte d’appello abbia accolto i primi tre motivi del gravame proposto dalla Island Refinancing, con i quali l’appellante aveva dedotto l’inammissibilità delle domande proposte dagli attori in primo grado, in quanto le loro causae petendi – ancorate ai contratti di conto corrente stipulati con le diverse banche – sarebbero state superate dall’atto pubblico redatto dal notaio G. del 29 ottobre 1997, mediante il quale i suddetti rapporti di conto corrente sarebbero stati sostituiti dal nuovo accordo. Tale pattuizione sopravvenuta avrebbe – secondo la Corte territoriale – prodotto la revoca, con effetto immediato dei conti correnti medesimi, sostituendo un nuovo assetto di interessi tra le parti, fondato su di una dilazione del pagamento dei debiti della correntista (OMISSIS) s.r.l., sulla previsione di un tasso agevolato, sì da consentire un meno traumatico rientro della ingente esposizione debitoria della medesima, cui avrebbe fatto da contrappeso la concessione, da parte del L. e della moglie M.R., di un’ipoteca su alcuni immobili di loro proprietà, a garanzia dell’esposizione debitoria della correntista.

3.2. Orbene, assumono i ricorrenti che il giudice di appello avrebbe errato nel qualificare l’atto suindicato – assunto come il titolo regolatore del rapporto intercorso tra le parti – come una novazione dei precedenti rapporti di conto corrente che sarebbero, per contro, rimasti in vita, come si desumerebbe da vari elementi desunti dagli atti del giudizio, compresa la c.t.u., ovvero come una transazione, laddove i vantaggi derivanti dall’atto sarebbero stati tutti a favore delle banche, sia per la concessione di un’ipoteca da parte dei garanti, per un valore ingente, sia per la possibilità di lucrare interessi – anche anatocistici – sulla proroga dell’ammortamento del debito concessa.

3.3. Le censure sono inammissibili.

3.3.1. In tema di ermeneutica contrattuale, invero, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 15/11/2017, n. 27136; Cass., 16/01/2019, n. 873).

3.3.2. Nel caso di specie, per contro, i motivi – oltre che fare riferimento al modello di vizio di motivazione non più conforme al novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non ai suindicati parametri legali – si traducono in deduzioni di merito, dirette ad introdurre nel giudizio di legittimità una interpretazione del suddetto contratto, da parte degli istanti, sostitutiva di quella motivatamente operata dal giudice di merito, peraltro con allegazioni non del tutto autosufficienti, non essendo stati riprodotti nel ricorso neppure i passaggi essenziali del suddetto contratto del 29 ottobre 1997.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., comma 1, alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascun controricorrente, in Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con attribuzione ai difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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