Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10838 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 570/2017 proposto da:

Tipografia B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n.

50-a, presso lo studio dell’avvocato Laurenti Nicola, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabiani Franco, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.

15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lorenzani Claudio,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4548/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto: rigettare

il proposto ricorso principale e dichiarare inammissibile

l’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2007, la Tipografia B. s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, la Intesa Sanpaolo s.p.a., chiedendo dichiararsi l’illegittimità degli addebiti operati in conto corrente dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, di spese fisse di chiusura periodica del conto, di commissioni di massimo scoperto, di interessi ultralegali, per il periodo dal primo trimestre 1988 (data di apertura del contratto di conto corrente) al terzo trimestre 2006, con condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 557.658,61, a titolo di restituzione degli illegittimi addebiti suindicati, oltre agli interessi legali ed alle spese di lite. A sostegno della pretesa, la società attrice produceva gli estratti conto trimestrali, cd. scalari, relativi all’intero periodo per il quale aveva proposto domanda, ossia dal primo trimestre 1988 al terzo trimestre 2006.

1.1. Con sentenza non definitiva n. 1360/2010, il Tribunale di Como dichiarava che: a) al contratto di conto corrente, in corso tra le parti, era stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; b) erano state illegittimamente addebitate le spese fisse di chiusura trimestrale del conto fino al (OMISSIS); c) era stata illegittimamente addebitata la commissione di massimo scoperto; d) erano stati illegittimamente addebitati, fino al (OMISSIS), interesse debitori ultralegali, da sostituirsi con gli interessi legali, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117; e) le eccezioni di prescrizione e di inammissibilità della domanda proposte dall’istituto di credito erano infondate; f) il saldo del conto corrente doveva essere rideterminato, con l’eliminazione degli importi illegittimamente addebitati. All’uopo, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, demandando il compimento di ulteriori operazioni peritali al nominato c.t.u.. La decisione veniva impugnata con appello immediato, da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a., e la causa veniva rubricata al n. 4047/2010 R.G..

1.2. Con sentenza definitiva n. 506/2013, il Tribunale di Como condannava la banca convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 211.445,00, a titolo di restituzione degli importi illegittimamente addebitati, oltre agli interessi ed alle spese di lite. Anche tale decisione veniva impugnata dall’istituto di credito, e la causa veniva rubricata al n. 1717/2014.

2. La Corte d’appello di Milano, riuniti i due giudizi nn. 4047/2010 e 1717/2014, accoglieva l’appello principale proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. e rigettava l’appello incidentale proposto dalla Tipografia B. s.r.l. e – in integrale riforma delle sentenze non definitiva, n. 1360/2010, e definitiva, n. 506/2013 – respingeva le domande tutte proposte, in primo grado, dalla società attrice nei confronti della banca convenuta, con condanna della prima alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte territoriale riteneva assorbente, rispetto agli altri motivi di appello, la censura relativa alla mancata prova del credito azionato in giudizio dalla società correntista, non avendo la medesima prodotto gli estratti conto analitici relativi all’intero periodo controverso, a partire dalla data di apertura del conto corrente.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Tipografia B. s.r.l. affidato ad un solo motivo. La Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, con il quale l’istituto di credito ha riprodotto le questioni non esaminate dal giudice di appello, poichè ritenute assorbite, per effetto dell’avvenuto accoglimento della questione relativa alla mancata prova del credito. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Tipografia B. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso la domanda di accertamento dell’illegittimità degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente – a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, di spese fisse di chiusura periodica del conto, di commissioni di massimo scoperto, di interessi ultralegali – nonchè la domanda di restituzione delle relative somme indebitamente annotate in passivo, per difetto di prova ex art. 2697 c.c., per non avere il correntista prodotto gli estratti analitici relativi all’intero periodo cui si riferisce la domanda (dal primo trimestre 1988 al terzo trimestre 2006).

Il giudice di secondo grado avrebbe, invero. confuso l’onere probatorio che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la domanda di pagamento del saldo finale del conto corrente, con la diversa ipotesi – ricorrente nel caso di specie – nella quale il correntista agisca per la declaratoria della illegittimità degli addebiti suindicati e per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Nella prima evenienza il correntista che agisca in giudizio deve, invero, fornire la prova dell’entità del saldo producendo tutti gli estratti conto, a partire dalla data di apertura del conto corrente, ai fini della ricostruzione integrale dei rapporti di dare ed avere tra le parti e della determinazione del saldo finale. Per converso, nella seconda ipotesi, l’attore deve “provare solo l’ammontare degli indebiti da restituire o da stornare dal conto corrente”, per il periodo cui si riferisce l’addebito illegittimo, atteso che, nella specie, il conto era ancora aperto alla data di proposizione della domanda (19 novembre 2007).

1.2. Orbene, rileva la ricorrente che, nel caso concreto, la Tipografia B. aveva prodotto in giudizio tutti gli estratti conto trimestrali cd. scalari dal primo trimestre 1988 al terzo trimestre 2006, mentre la banca aveva documentato lo svolgimento del rapporto di conto corrente mediante la produzione della lettera di apertura di credito in data 22 marzo 2001, e degli estratti conto trimestrali analitici relativi al periodo dal primo trimestre 1993 al terzo trimestre 2006. Il giudice di primo grado – sulla scorta della seconda ipotesi formulata dal c.t.u., elaborata utilizzando i soli estratti conto analitici per il periodo dall’1 gennaio 1993 al 30 settembre 2006 – aveva del tutto correttamente, ad avviso della istante, condannato l’istituto di credito al pagamento della somma di Euro 211.445,00, a titolo di restituzione degli importi illegittimamente addebitati alla correntista, previo accertamento dell’illegittimità del relativo addebito.

Il Tribunale aveva, invero, ritenuto che gli estratti conto scalari non fossero idonei a fornire un risultato contabile affidabile, per cui la domanda attorea poteva essere accolta solo nei limiti in cui era fondata sugli estratti conto analitici prodotti dalla banca per il periodo suindicato. Solo in tali limiti la pretesa azionata poteva ritenersi, invero, fondata.

1.3. Avrebbe, pertanto, errato la Corte d’appello – a parere della ricorrente – a disconoscere anche l’efficacia probatoria di tali documenti in relazione alle specifiche domande (di accertamento dell’illegittimità degli addebiti e di ripetizione o di storno delle somme indebitamente versate), laddove la produzione integrale degli estratti conto analitici non era necessaria ai fini dell’accoglimento della pretesa azionata, che ben poteva essere accolta nei limiti in cui fosse stata ritenuta provata, ossia per il periodo 1993-2006. La ricorrente ha, di conseguenza, nelle conclusioni del ricorso, chiesto accogliersi “le domande proposte da Tipografia B., così come accolte con la sentenza non definitiva n. 1360/2010 e con la sentenza definitiva n. 506/2013, emesse dal Tribunale di Como”.

2. Il motivo è fondato.

2.1 E’, per vero, errata l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui, anche in relazione alle domande di accertamento dell’illegittimità dell’addebito sul conto degli interessi (extralegali ed anatocistici) e di ripetizione o storno dai conto delle somme versate a tale titolo, occorrerebbe la produzione, da parte del correntista che agisca in giudizio, di tutti gli estratti conti analitici (in disparte gli estratti conto cd. scalari, che il giudice di appello ha, con accertamento in fatto, ritenuto inidonei a fini probatori, ed in ordine ai quali non v’è censura da parte della ricorrente).

2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, chiaramente distinto tra le diverse ipotesi di azione esercitata in giudizio dal correntista. Si è, per vero, affermato che, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali e/o anatocistici) a carico del correntista, la rideterminazione del saldo finale del conto – nelle fattispecie concrete in cui la domanda del correntista sia diretta ad esigerne il pagamento – deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Il che si è affermato, ad esempio, con riferimento ad un caso in cui è stato ritenuto – dalla sentenza, impugnata, confermata da questa Corte – non provato l’intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendo il correntista – gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., al fine di ottenere il saldo definitivo del conto – prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all’ultimo decennio depositati dalla banca (Cass., 13/10/2016, n. 20693; conf. Cass., 23/10/2017, n. 29498; Cass. 28/11/2018, n. 30822).

2.3. Il maggior rigore sul piano probatorio – perlomeno nell’ipotesi in cui non soccorrano diversi mezzi di prova, ben potendo la dimostrazione dell’entità del saldo essere desunta anche da altre risultanze documentali, nonchè da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dalle parti, ed integrata da un’eventuale consulenza tecnica contabile, disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte (Cass., 04/04/2019, n. 9526; Cass. 29190/2020) – che, nelle affermazioni operate da questa Corte, si spinge fino ad esigere la totalità degli estratti conto, si spiega con la peculiarità della domanda proposta dal correntista, che investe l’intera rideterminazione dell’andamento del rapporto di conto corrente, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, con riferimento al saldo finale del conto.

2.4. E’ di chiara evidenza che a diversa conclusione deve, per contro, pervenirsi nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, la rideterminazione delle poste attive e passive ed il ricalcolo del saldo attiene ad un arco temporale ben determinato (dal 1988 al 2006), in relazione ad un conto corrente ancora aperto alla data di proposizione della domanda.

In siffatta ipotesi deve, invero, trovare applicazione il recente indirizzo di questa Corte, secondo cui nel caso di domanda proposta dal correntista, al fine di ottenere l’illegittimità di taluni addebiti in conto corrente, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. A tal fine, ci si può inoltre avvalere di tutti quegli elementi – desunti anche da altri documenti o da ammissioni delle stesse parti – i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass., 02/05/2019, n. 11543; Cass., 11/11/2019, n. 29050; Cass., 29/10/2020, n. 23852).

2.5. Ne discende che – nel caso di specie – ha errato la Corte d’appello nel ritenere che – in relazione alle domande della correntista che non avevano ad oggetto il saldo finale, bensì l’accertamento e lo storno dal conto delle somme illegittimamente annotate a debito del correntista – occorresse la produzione di tutti gli estratti conti analitici, a far tempo dalla data di apertura del conto corrente. Per vero, in forza di quanto suesposto, tali domande ben avrebbero potuto essere accolte limitatamente a quegli addebiti illegittimi dei quali vi fosse la prova agli atti, ossia per quelli operati dal 1993 al 2006. Entro tali limiti, l’onere della prova, incombente sul correntista, ben poteva, infatti, ritenersi adempiuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Tanto più che le prove documentali acquisite, ritenute dalla stessa Corte idonee sul piano probatorio (estratti conto analitici), erano state – nella specie – corroborate dalle risultanze della disposta c.t.u.. Per tali ragioni, il motivo di ricorso deve essere accolto.

3. Il ricorso incidentale, con il quale la controricorrente Intesa Sanpaolo s.p.a. ha riproposto le questioni di merito, concernenti l’inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla Tipografia B., essendo il conto corrente ancora aperto, la ultrapetizione nella quale sarebbe incorso, al riguardo, il giudice di appello, la prescrizione dell’azione di ricalcolo per le annotazioni anteriori ai dieci anni precedenti l’interruzione della prescrizione, e la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi, deve essere dichiarato inammissibile. L’esame di tali domande è, invero, demandato al giudice di rinvio, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., 20/12/2012, n. 23548; Cass., 22/09/2017, n. 22095; Cass., 12/06/2020, n. 11270).

4. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA