Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10838 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5526/2010 proposto da:

P.D. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo

studio degli Avvocati CARTA Giovanni, GIORGIO CARTA, IELO ANTONIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FAVRIA (TO) (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAL PIAZ Claudio,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1112/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

5/6/09, depositata il 31/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato CARTA GIORGIO, che si riporta agli

scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1112/2009, depositata il 31.7.2009, la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da S.M., P.D. e P.G. – nella qualità di eredi di P.R. – contro il Comune di Favria Canavese, a seguito di infiltrazioni d’acqua e allagamenti a loro avviso provocati da vizi strutturali delle condutture fognarie comunali.

Ha ritenuto la Corte di appello – facendo propri gli accertamenti del consulente tecnico di ufficio – che gli allagamenti fossero stati provocati da errori di progettazione dell’impianto privato di fognatura, che presentava difetti di pendenza.

I soccombenti propongono un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste il Comune con controricorso.

2.- Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e sulla valutazione e ammissione delle prove, per essersi la Corte di appello attenuta agli accertamenti del perito di ufficio; per avere ritenuto meno attendibili quelli del CTP e superflua l’ammissione delle prove testimoniali.

3.- Il motivo è inammissibile, poichè attiene agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove da parte della Corte di appello.

I ricorrenti sollecitano a questa Corte l’intero riesame del merito della controversia, cioè questione inammissibile in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata abbia dato conto della sua decisione con motivazione congrua e non affetta da vizi logici o giuridici, come deve dirsi del caso di specie.

La Corte di appello si è attenuta agli accertamenti peritali eseguiti di ufficio, che ha ritenuto più affidabili delle valutazioni del perito di parte, anche in considerazione della maggiore equidistanza del CTU dagli interessi delle parti medesime:

valutazione che è da ritenere condivisibile, ove si tratti di giudicare dell’attendibilità di pareri tecnici e non di dati di fatto obiettivamente riscontrabili.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti, che entrambe hanno depositato memoria.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria dei ricorrenti non valgono a disattendere.

Le ulteriori difese ribadiscono la critica al merito della decisione assunta dalla Corte di appello; non mettono in evidenza insufficienze, contraddizioni o vizi logici intrinseci alle argomentazioni della Corte di appello, tali da renderle inidonee a giustificare la decisione: unico aspetto in relazione al quale la motivazione è suscettibile di censura in questa sede.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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