Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10838 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1829/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/11/2005 R.G.N. 10764/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
Udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 29050/2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da M.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo (OMISSIS), per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e acc. az. 25-9-97, con conseguente sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni spettanti.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda del M..
Quest’ultimo si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 12-11-2005, rigettava l’appello e condannava la appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.
Il M. ha resistito con controricorso.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 29-1-2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisarle una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v.
Cass. 11-6-2004 n. 11176. Cass. 24-6-2005 n. 13565, Cass. 6-7-2005 n. 14250, v. anche Cass. 27-10-2005 n. 20860).
Infine ricorrono giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010