Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10837 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5140/2010 proposto da:

TNT GLOBAL EXPRESS SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA Giulio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENZELLA ROBERTO,

giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

AGRISISTEM SNC DI LIGUORI MARIA E C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2010 del TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE

DISTACCATA DI CHIVASSO, depositata il 05/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.p.a. TNT Global Express ha chiesto al Tribunale di Torino – Sez. distaccata di Chivasso – la condanna della s.n.c. Agrisistem di Maria Liguori & C. al pagamento di Euro 2.735,30, oltre ai costi di recupero ed agli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, quale corrispettivo di merce trasportata, che avrebbe dovuto essere pagata dalla destinataria contrassegno.

Non avendo TNT riscosso l’assegno, per errore del suo incaricato, essa ha pagato il suddetto importo alla mittente, s.p.a. Lorenzo Muraro, e ha chiesto la restituzione della somma alla destinataria.

2.- Quest’ultima ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, competente dovendosi ritenere il Tribunale di Agrigento, luogo ove essa ha la sede e dove la merce è stata consegnata.

3.- Il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza, con la motivazione che il principio di cui all’art. 1182 cod. civ., comma 3, per cui l’obbligazione di pagare una somma di denaro va eseguita al domicilio del creditore, è applicabile solo quando si tratti di somma determinata o determinabile mediante un mero calcolo aritmetico; non quando si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti. Ha pertanto declinato la propria competenza, indicando come giudice competente il Tribunale di Agrigento, ed ha condannato TNT al pagamento delle spese processuali. TNT propone ricorso per regolamento di competenza, impugnando anche il capo relativo alla condanna alle spese. L’intimata non ha depositato difese.

4.- Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti e documenti di causa che la creditrice TNT ha la sua sede in San Mauro Torinese – comune appartenente alla competenza territoriale del Tribunale di Torino – e che ha chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, corrispondente a quella da essa versata alla mittente in vece e luogo della destinataria.

E’ noto che – in base al combinato disposto dell’art. 20 cod. proc. civ. e art. 1182 cod. civ., comma 3 – il “forum destinatae solutionis” è applicabile in tutti i casi in cui l’attore abbia chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, senza che venga ad incidere sull’individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito: questione che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 aprile 2005 n. 7674; 21 maggio 2010 n. 12455).

Nè il Tribunale ha specificato per quali ragioni la somma chiesta in pagamento dalla ricorrente richiederebbe un complesso giudizio di accertamento per essere determinata. La circostanza che l’attore abbia indicato, oltre all’importo capitale del suo credito, il pagamento dei costi di recupero e degli interessi determinati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, non impedisce che l’oggetto della domanda sia agevolmente determinabile, considerato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1182 cod. civ., comma 3, è sufficiente che la somma di danaro oggetto dell’obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti, in modo che non siano necessarie speciali indagini in proposito. Non si richiede, invece, che il calcolo applicativo di tale criterio sia facile ed immediato (Cass. Civ. Sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19958).

Nè la sentenza impugnata ha richiamato altri argomenti a supporto della propria incompetenza quali quello – indicato dal convenuto ed a cui replica il ricorrente – secondo cui la clausola relativa al pagamento contrassegno dimostrerebbe che il luogo dell’adempimento è stato convenzionalmente individuato dalle parti in quello della consegna della merce.

Il fatto che l’interpretazione della clausola e l’individuazione del suo preciso significato non abbiano costituito oggetto di esame da parte del Tribunale impedisce ogni valutazione in materia.

Resta indubbio peraltro che TNT non sarebbe comunque vincolata – nei confronti di Agrisistem – da alcun accordo contrattuale circa il luogo del pagamento, avendo fondato il suo credito su di un titolo autonomo e distinto dal contratto di fornitura della merce, cioè sul fatto di avere anticipato alla venditrice e mittente quanto dovuto dalla destinataria.

5. – L’annullamento della decisione sulla competenza travolge anche il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo di ricorso risulta quindi assorbito.

6. – Propongo che, in accoglimento del ricorso, sia indicato come giudice competente il Tribunale di Torino, con procedimento in camera di consiglio, come previsto dalla legge”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e al difensore della ricorrente, unica parte costituita.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

In riforma della sentenza impugnata, è dichiarato competente a conoscere della controversia il Tribunale di Torino-Sezione distaccata di Chivasso.

L’annullamento della sentenza impugnata travolge anche il capo relativo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Tribunale, con l’obbligo dell’intimata Agrisistem di restituire alla ricorrente tutte le somme ricevute a questo titolo in esecuzione della sentenza medesima. La relativa condanna dovrà essere emessa dal giudice competente (Cass. civ., Sez. 3, 18 ottobre 1968 n. 3362; Cass. civ. Sez. 2, 22 ottobre 1974 n. 3027).

Agrisistem deve essere altresì condannata a rimborsare a TNT Global Express le spese del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, nella misura che sarà stabilita dal giudice competente, davanti al quale sarà riassunta la causa (art. 385 cod. proc. civ., comma 2).

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata ed, in riforma della stessa, dichiara competente a decidere la controversia il Tribunale di Torino-Sezione distaccata di Chivasso.

Condanna Agrisistem al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Condanna Agrisistem a pagare le spese del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, nella misura che sarà determinata dal giudice competente, il quale provvedere anche in ordine alla condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate da TNT in esecuzione della sentenza medesima.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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