Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10836 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 23/04/2021), n.10836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11063/2015 proposto da:

G.R., G.G., quali eredi di Gu.Ge.;

G.D., G.M.A., G.M.R., elettivamente

domiciliati in Roma, in via Sabotino n. 12, presso lo studio

dell’avvocato Savini Luca, rappresentati e difesi dall’avvocato

Cimadomo Bruno, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini n. 142, presso lo studio

dell’avvocato De Curtis Claudia, rappresentato e difeso

dall’avvocato Romano Domenico, con procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1406/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata il 26.5.94, i germani Gu.Ge., M.A., M.R. e D. convennero innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Pozzuoli e, premesso di essere comproprietari di otto appartamenti siti in (OMISSIS), oggetto del decreto d’esproprio emesso dal Comune di Pozzuoli il (OMISSIS) (demolendo uno di essi al (OMISSIS)), e rilevando che era stata omessa la liquidazione dell’indennità, chiesero la condanna del Comune al risarcimento dei danni e/o al pagamento dell’indennità d’esproprio pari al valore dei beni espropriati, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituì il Comune eccependo la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda.

Con sentenza non definitiva del 30.1.08, il Tribunale, ritenuta illegittima la procedura espropriativa e disapplicato il decreto emesso, accolse la domanda risarcitoria e, con separata ordinanza, dispose l’ulteriore istruzione per determinare il quantum dei danni.

Avverso tale sentenza propose appello il Comune di Pozzuoli, deducendo: il difetto di legittimazione passiva; che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto promosso un procedimento ablatorio, in quanto la finalità del provvedimento di demolizione riguardava la tutela della pubblica utilità; la prescrizione quinquennale. Si costituirono i germani G. resistendo all’impugnazione ed esponendo che: il decreto in questione era stato emesso dal sindaco sulla base di delibere consiliari e non nella veste di organo statuale a tutela della pubblica incolumità; la domanda risarcitoria era fondata sull’illegittimità del provvedimento d’esproprio a seguito di annullamento del piano urbanistico deciso dal Tar in esecuzione del quale lo stesso decreto fu emesso.

Con sentenza definitiva emessa il 17.11.10, il Tribunale condannò il Comune convenuto al pagamento della somma di Euro 593.174,00, a titolo risarcitorio per il controvalore dell’immobile demolito in (OMISSIS), e per l’illecita occupazione dal (OMISSIS) al (OMISSIS) degli appartamenti siti in (OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione osservando che: i vari immobili oggetto di causa erano stati sgomberati ed abbandonati, non costituendo alcun pericolo; la demolizione disposta in ordine ad uno degli immobili e l’occupazione degli altri rientravano nell’ambito del programma urbanistico del comune di Pozzuoli; era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva data l’illegittimità della procedura espropriativa promossa dall’ente.

Il Comune propose appello avverso entrambe le sentenze; i germani G. si costituirono chiedendo il rigetto dei gravami.

Con sentenza emessa l’1.4.14, la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello, riformò integralmente le sentenze impugnate e rigettò le domande dei germani G., osservando che: l’immobile in (OMISSIS) fu demolito con provvedimento del sindaco quale ufficiale di governo il quale, in particolare, emise un decreto contingibile e urgente in data 7.7.84 a tutela della pubblica e privata incolumità, a norma della L. n. 146 del 2015, art. 153, che autorizzò l’u.t.c. all’occupazione d’urgenza per il tempo necessario ai lavori, nel termine massimo di due anni; un secondo provvedimento fu emesso dal sindaco il 13.7.84 a seguito di ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile con il quale era stato delegato alle opere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel territorio comunale per l’esecuzione delle opere di cui al D.Lgs. n. 1010 del 1948 – disposte per l’evolversi del fenomeno del bradisismo; il sindaco ordinò la demolizione degli ultimi due piani del fabbricato in (OMISSIS) autorizzando l’u.t.c. all’occupazione d’urgenza; il decreto d’esproprio fu disapplicato poichè emesso in attuazione del piano di recupero del centro storico, piano che era stato annullato dal Tar; di conseguenza, avendo il sindaco agito quale organo dello Stato, nell’esercizio di potere tipicamente statuale e non già del comune, nello Stato era da individuare il soggetto passivo del rapporto obbligatorio inerente alla domanda d’indennizzo per la demolizione; il D.L. n. 560 del 1997, art. 15 sexies, legittimava tale interpretazione, emergendo da tale normativa l’attuazione di un mero trasferimento dallo Stato al Comune di Pozzuoli dei beni e dei fondi necessari per gestire le conseguenze del bradisismo; non era fondata la difesa del Comune per cui gli attori non si erano mai lamentati del decreto di demolizione, avendo chiesto in citazione la condanna del comune per l’illecita ablazione dell’immobile, in quanto la responsabilità dell’illecito commesso era ascrivibile allo Stato; non era stata altresì dimostrata l’occupazione degli immobili; al riguardo, la sentenza definitiva aveva affermato che, in mancanza di un verbale d’immissione in possesso, essa sarebbe stata desumibile dal decreto d’esproprio, dalla documentazione acquisita e dall’evacuazione disposta dal Comune, nonchè dall’ordinanza comunale del 24.10.96 secondo cui gli immobili erano rientrati nella disponibilità degli istanti fin dal 1996; il decreto d’esproprio prevedeva, piuttosto, che sarebbero stati effettuati nuovi sopralluoghi finalizzati all’occupazione ed ai verbali di consistenza; tali verbali furono redatti in ordine all’immobile in (OMISSIS), ma non per gli immobili in (OMISSIS); dalle varie ordinanze allegate s’evinceva che la prevista occupazione degli immobili in (OMISSIS) fosse funzionale alla demolizione degli ultimi piani ed al consolidamento dell’immobile, e non alla destinazione di quest’ultimo ad uso pubblico; non vi era stato alcun atto di apprensione da parte del Comune, nè atti implicitamente dimostrativi di un’utilizzazione da parte del Comune; la comunicazione del sindaco del 24.10.96 faceva riferimento al pericolo per la pubblica incolumità a seguito di crollo parziale dell’edificio ed all’inottemperanza dei proprietari nei termini imposti per l’esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità, indicando la futura esecuzione di lavori in danno degli stessi proprietari, non dimostrando tale documento una pregressa utilizzazione da parte del Comune dell’immobile o anche solo l’esecuzione di opere funzionali ad una destinazione pubblicistica del bene; pertanto, le ordinanze d’autorizzazione all’occupazione d’urgenza, emesse per la tutela della pubblica incolumità e non per la destinazione dei beni ad uso pubblico, non costituivano spossessamento, ma erano solo atti presupposti di legittimità della successiva eventuale acquisizione da parte dell’u.t.c. mediante un indicato futuro atto, mai avvenuto o allegato; lo stesso sgombero non comportava un diritto all’indennità d’occupazione perchè essa presupponeva l’acquisizione da parte del Comune per destinazione ad uso pubblico.

I germani G. ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste il Comune di Pozzuoli con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza di primo grado non definitiva impugnata per violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, art. 346 c.p.c. e art. 2909 c.c., in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto non dimostrata l’occupazione degli immobili siti in (OMISSIS), omettendo di rilevare il giudicato interno formatosi sul punto, per l’acquiescenza prestata dal Comune sulla questione attraverso la mancata impugnazione della suddetta sentenza.

Invero, i ricorrenti esponevano che non solo il Comune non aveva appellato la sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva accertato l’avvenuta occupazione illecita degli immobili in (OMISSIS), ma anzi aveva esplicitamente riconosciuto ciò nel dichiarare che tali immobili erano stati occupati e mai espropriati, contestando tale circostanza specificamente, per la prima volta, soltanto nell’appello avverso la sentenza definitiva e, dunque, tardivamente, essendosi ormai già formato il giudicato interno sulla questione.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè falsa applicazione del R.D. n. 148 del 2015, art. 153, avendo la Corte territoriale escluso la responsabilità aquiliana del Comune di Pozzuoli, senza considerare che dalla scadenza del termine biennale dell’ordinanza di sgombero era configurabile l’occupazione illecita degli immobili in (OMISSIS), a prescindere dalle finalità sottese alla stessa occupazione, essendo d’altra parte cessata la finalità del provvedimento originario diretto alla tutela della pubblica incolumità. Pertanto, secondo i ricorrenti, la mancata restituzione degli immobili alla scadenza biennale aveva determinato l’insorgenza dell’occupazione illecita, imputabile al Comune.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; al riguardo, i ricorrenti, in subordine, deducono che il fatto dell’occupazione degli immobili, esclusa dal giudice di secondo grado, era invece da ritenere accertato sulla base del comportamento processuale del Comune convenuto la cui difesa non aveva contestato l’esecuzione dei provvedimenti autorizzativi dell’occupazione degli immobili, essendosi limitata ad affermare che tale attività era stata compiuta nella qualità di ufficiale di Governo ai soli fini dell’esecuzione degli interventi di demolizione e messa in sicurezza.

Il primo motivo è infondato. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare il giudicato interno formatosi riguardo alla sentenza non definitiva emessa dal Tribunale nella parte in cui essa accertò l’occupazione degli immobili siti in (OMISSIS) e in (OMISSIS), a seguito delle ordinanze di sgombero.

Dall’atto di appello avverso la sentenza non definitiva in questione, nonchè dall’esame della stessa motivazione della Corte Territoriale si desume che il Comune di Pozzuoli aveva impugnato la suddetta pronuncia contestando proprio l’accertamento dell’occupazione illecita imputata allo stesso ente. Infatti, il Comune aveva esposto, a sostegno del suddetto appello, che il procedimento ablatorio non era stato iniziato, nè portato a termine, “e neppure preceduto da un’occupazione dei cespiti in controversia” (pag. 5 dell’atto d’impugnazione).

Nel medesimo atto di gravame il Comune aveva altresì rilevato che la proprietà degli immobili non era mai venuta meno in capo ai germani G. “in quanto gli immobili in (OMISSIS) erano stati occupati ma mai espropriati”. Ora, tale deduzione non appare suscettibile di essere interpretata, come invocato dai ricorrenti, quale espressione dell’intento del Comune di non appellare l’accertamento dell’occupazione illecita, poichè in realtà il motivo dell’appellante afferiva al fatto che la demolizione e la messa in sicurezza degli immobili avrebbe necessariamente presupposto la disponibilità dei beni da parte dell’ufficio tecnico comunale; e infatti, la sentenza impugnata, nell’affermare che era rimasta indimostrata l’acquisizione materiale degli immobili da parte del Comune in virtù di una condotta funzionale alla destinazione pubblica dei beni – che sola avrebbe legittimato la domanda risarcitoria -, ha dato per presupposto che entrambi gli immobili in Pozzuoli furono oggetto di uno sgombero cautelativo (pag. 13), ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E’ dunque da ritenere, attraverso un’interpretazione complessiva e finalistica dell’atto d’appello riguardante la sentenza non definitiva, che il Comune avesse contestato la sentenza non definitiva del Tribunale nella parte relativa all’occupazione illecita degli immobili in questione, evidenziando, in sostanza, che l’avvenuta occupazione degli immobili era stata lecitamente finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza degli stessi, attraverso il suddetto ordine di sgombero e non anche ad un uso pubblico.

Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso in esame nella parte in cui si deduce che il Comune avrebbe per la prima volta impugnato l’accertamento dell’occupazione illecita solo nell’appello riguardante la sentenza definitiva.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha escluso che, alla scadenza del termine biennale contemplato dall’ordinanza di sgombero, si fosse verificata un’occupazione degli immobili siti in (OMISSIS) (a differenza di quello sito in (OMISSIS) per il quale era stato riscontrato un verbale d’immissione in possesso), fatto anzi espressamente escluso dalla stessa Corte con argomenti non censurabili in questa sede”.

Va altresì osservato che non è pertinente la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, in quanto afferente a diversa fattispecie di fatto (di cui a Cass., n. 22791/11; n. 8056/09, nella quale, disposta la requisizione di un immobile a seguito del sisma del 1980, ed intervenuta due anni dopo la derequisizione, l’immobile era stato poi restituito nel 1990; in tal caso, il Comune – che era stato delegato all’utilizzazione dell’immobile con la requisizione – fu ritenuto responsabile dell’illecito della mancata restituzione e, dunque, dell’occupazione senza titolo. Invece, nei caso concreto, come detto, la Corte territoriale ha accertato che gli immobili siti in (OMISSIS) non erano mai stati occupati dal Comune, ma erano stati oggetto di ordinanze di sgombero finalizzate alla demolizione e messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, con indicazione di possibile esecuzione dei lavori necessari in danno dei proprietari.

Il terzo motivo – subordinato ai primi due – è altresì infondato, in quanto non è ravvisabile una condotta difensiva del Comune incompatibile con la contestazione dell’occupazione illecita posta a sostegno della domanda risarcitoria, poichè, per quanto sopra esposto circa il secondo motivo, l’appello del Comune ha riguardato ogni forma di responsabilità dell’ente in ordine al procedimento amministrativo promosso a tutela della pubblica incolumità, e non per la destinazione degli immobili ad uso pubblico, procedimento propedeutico, dunque, ad una transitoria occupazione strettamente finalizzata alla demolizione e messa in sicurezza degli edifici.

Al riguardo, va rilevato che, comunque, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata l’occupazione illecita lamentata dagli attori, con argomenti non censurabili in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Pozzuoli, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 13.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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