Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10836 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4997/2010 proposto da:

A.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALLEGRI DA CORREGGIO 1, rappresentato e

difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), F.P.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), B.

L. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS),

S.M. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI Andrea, che li

rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3554/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15/9/09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFPAELLA LANZILLO;

udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato A.M.

G. che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 3554/2009, notificata il 18.12.2009, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato l’avv. A.M.G. a pagare Euro 14.686,90 a B.G. e ad altri sette condomini di uno stabile in (OMISSIS) – odierni resistenti indicati in epigrafe – in risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità professionale.

La responsabilità è stata imputata all’avvocato a causa della mancata, tempestiva riassunzione di una causa, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione. La causa aveva per oggetto l’accertamento del diritto di proprietà dei condomini su di uno spazio adibito a parcheggio, diritto che era stato loro riconosciuto nei due gradi del giudizio di merito. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello per la mancata notifica dell’impugnazione ad alcuni litisconsorti necessari.

L’ A. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con unico controricorso gli intimati.

2.- Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di rispondere all’eccezione da lui formulata, secondo cui il giudizio di rinvio non avrebbe potuto apportare alcun risultato utile ai suoi clienti, in quanto la sentenza di appello annullata dalla Corte di Cassazione, come già la sentenza di primo grado, aveva efficacia meramente dichiarativa; aveva cioè riconosciuto ai condomini il diritto di proprietà sull’area di parcheggio oggetto di contestazione, ma non aveva riconosciuto loro la facoltà di disporne.

La sentenza impugnata avrebbe altresì omesso di prendere in esame la documentazione da lui prodotta circa gli accordi intercorsi con i clienti per la proposizione di azione costitutiva e circa le informazioni trasmesse ai clienti in proposito.

2.1.- I motivi sono inammissibili sia perchè non autosufficienti, in quanto il ricorrente non specifica se ed in quale sede abbia sottoposto alla Corte di appello le circostanze di fatto e le eccezioni circa l’insussistenza dei danni, cha assume non essere state esaminate (cfr., per tutte, Cass. Civ. 24 novembre 2003 n. 17859); sia perchè ripropongono in questa sede di legittimità l’esame di circostanze di fatto, senza illustrare nè i vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nè la natura, il contenuto ed i modi di identificazione dei documenti menzionati, in violazione anche dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

3.- Il quarto motivo, con cui il ricorrente ancora denuncia vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia tratto argomento a suo carico dal fatto che gli era stata conferita ampia procura a compiere tutte le attività necessarie alla difesa, trascurando il fatto che egli avrebbe dimostrato per tabulas di avere illustrato compiutamente ai clienti la situazione.

3.1.- Il motivo è inammissibile perchè generico, non avendo il ricorrente in alcun modo illustrato o richiamato nel ricorso quali siano i documenti che dimostrerebbero la sua tesi e quale ne sia il contenuto, anche qui in violazione del principio di autosufficienza, oltre che del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

4.- Il quinto motivo, che nuovamente denuncia vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., questa volta con riferimento alla quantificazione dei danni, è inammissibile poichè contiene censure di puro fatto agli accertamenti di merito contenuti nella sentenza impugnata, che appare sul punto più che congruamente e logicamente motivata.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 e art. 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M., non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.2 00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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