Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10835 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.04/05/2017),  n. 10835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8201/2011 proposto da:

R.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

COTARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BIAMONTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.P. – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA, (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA MALETTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1307/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/11/2010 r.g.n. 2661/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, ha respinto la domanda proposta da R.I. la quale aveva convenuto in giudizio la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 18.592,44, pretesa a titolo di differenze retributive in relazione alla indennità di funzione corrisposta negli anni 2000, 2001 e 2002.

2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha premesso che l’incarico era stato conferito all’appellata con determinazione del direttore generale, con la quale era stata prevista anche la corresponsione della indennità di qualificazione professionale “nella misura massima che sarà fissata sulla base delle vigenti norme contrattuali”. Successivamente, con la delibera del 6 aprile 2000, la Azienda aveva quantificato in Lire 6.000.000 la indennità di funzione e detta misura era rimasta invariata sino alla delibera del 16 aprile 2003, con la quale l’importo della indennità di funzione era stato elevato da Euro 3.098,74 ad Euro 6.197,48.

3. Ciò premesso la Corte ha osservato che l’efficacia della deliberazione del 6 aprile 2000 non poteva essere limitata solo all’anno 1999, poichè era stata prevista la corresponsione di rate mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2000. Ha aggiunto che il richiamo contenuto nella delibera del 1998 alla misura massima della indennità non poteva essere riferito ad incarichi, quali le posizioni organizzative, contemplati dal CCNL 1998/2001, non coincidenti con quelli disciplinati dal CCNL 1994/1997.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.I. sulla base di tre motivi. La Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 434 e 414 c.p.c.”. Rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per difetto della necessaria specificità dei motivi, in quanto la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si era limitata a riproporre le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva di primo grado e ad affermare genericamente la erroneità delle ragioni per le quali il giudice di prime cure aveva ritenuto fondate le domande proposte. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che l’atto di appello deve esporre con sufficiente grado di specificità i motivi per i quali si chiede la riforma della sentenza impugnata e, quindi, deve contenere una parte argomentativa che confuti e contrasti il ragionamento posto alla base della statuizione censurata.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che, anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicchè la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. 10.11.2011 n. 23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell’appello Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86).

Ne discende che il ricorrente, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l’onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell’impugnazione.

Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente ha omesso sia di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto alle quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, sia di trascrivere il contenuto dell’atto di appello, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato.

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL Comparto Sanità 1998/2001”. La R. ribadisce che con la determinazione n. 28852 del 30 settembre 1998 il Direttore Generale, in considerazione della attribuzione di specifico incarico, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la “indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità individuali” nella “misura massima che sarà fissata sulla base delle vigenti norme contrattuali”. Con la successiva deliberazione del 6 aprile 2000 era stata quantificata l’indennità di funzione per il solo anno 1999 in Lire 6.000.000, misura minima prevista dall’art. 36 del CCNL per il biennio economico 1998/1999, mentre per gli anni 2000, 2001 e 2002 nulla era stato statuito sicchè, in difetto di diversa specifica previsione, la ASL avrebbe dovuto adempiere l’obbligo assunto con la delibera del settembre 1998, con la quale era stata prevista la corresponsione della indennità nella misura massima.

Aggiunge che la Corte territoriale, nell’affermare che la deliberazione adottata nell’anno 1998 poteva riferirsi solo agli istituti contrattuali all’epoca vigente, non aveva considerato che il CCNL 1999/2001, sebbene pubblicato il 19 aprile 1999, spiegava i suoi effetti con decorrenza dal 1 gennaio 1998. Deduce, infine, che il giudice di appello avrebbe in tal modo violato l’art. 36 del richiamato contratto collettivo che quantifica in Lire 18.000.000 la indennità di funzione spettante ai titolari di posizione organizzativa.

2.1. Con il terzo motivo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del diritto”. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe confuso la indennità di funzione, prevista dagli artt. 20 e 21 del CCNL 1998/2001, con l’indennità di qualificazione disciplinata dall’art. 45 del CCNL 1994/1997, che all’epoca ammontava a Lire 145.000 mensili e che, quindi, non avrebbe mai potuto legittimare la erogazione della somma di Lire 6.000.000, riconosciuta per l’anno 1999 con la deliberazione del 6 aprile 2000 e poi liquidata anche negli anni successivi.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati, nella parte in cui denunciano la errata applicazione della normativa contrattuale, per le ragioni già evidenziate da questa Corte con la sentenza n. 14639 del 18 luglio 2016, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa.

La Corte territoriale ha escluso la fondatezza della domanda ritenendo non corretta la interpretazione delle Delib. settembre 1998 e Delib. agosto 2000, prospettata dalla difesa dell’attuale ricorrente. In particolare ha ritenuto che la quantificazione della indennità di funzione operata con la Delib. n. 461 del 2000, si riferisse anche agli anni successivi al 1999 e che il richiamo contenuto nelle determinazione del 1998 alla misura massima fissata dalle vigenti norme contrattuali dovesse essere circoscritto agli istituti all’epoca vigente e, quindi, alla indennità di qualificazione professionale prevista dal CCNL 1994/1997.

La R., pur denunciando in rubrica la violazione della normativa contrattuale, in realtà prospetta una diversa interpretazione degli atti negoziali unilaterali rilevanti ai fini di causa, inammissibile per plurime ragioni concorrenti.

Il motivo, infatti, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, poichè nel ricorso non risulta trascritto il contenuto integrale degli atti deliberativi in parola, nè è indicata la sede processuale nella quale è avvenuta la produzione degli stessi.

La giurisprudenza di questa Corte è, poi, consolidata nell’affermare che la interpretazione degli atti unilaterali deve ritenersi riservata all’apprezzamento del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, con la specificazione dei canoni in concreto violati e con la indicazione, che deve essere altrettanto specifica, delle ragioni per le quali il giudice di merito si sarebbe discostato dalle regole dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. 29.8.2006 n. 18661; Cass. 27.1.2009 n. 1893; Cass. 23.1.2014 n. 1391).

La ricorrente, al contrario, si è limitata a prospettare un risultato interpretativo opposto a quello accolto nella sentenza, senza indicare la regola di ermeneutica che la Corte territoriale avrebbe violato. La censura, pertanto, finisce per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

3.1. Osserva, inoltre, il Collegio che l’indennità di funzione, prevista dall’art. 36 del CCNL 7 aprile 1999 per il comparto sanità nella misura minima di Lire 6.000.000 e massima di Lire 18.000.000, è strettamente connessa al conferimento delle posizioni organizzative, istituite dallo stesso contratto collettivo e disciplinate dagli artt. 20 e 21.

Questa Corte ha già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui “l’art. 20, comma 1 del c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001, stipulato il 17 aprile 1999, tanto per il suo contenuto testuale quanto per effetto del suo coordinamento con le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, nonchè dei commi 1 e 2 del successivo articolo 21, nel prevedere la istituzione, da parte delle Aziende e degli enti del comparto, delle posizioni organizzative, non impone un obbligo incondizionato, ma lascia spazio ad un ampio margine di apprezzamento in ordine alle specifiche esigenze aziendali, e, in ogni caso, non consente di configurare le relative decisioni come meramente ricognitive della situazione esistente, esplicando queste, invece, funzione costitutiva delle precisate posizioni organizzative” (Cass. 6.9.2011 n. 18248 e negli stessi termini Cass. 25.5.2012 n. 8297).

Dal principio discende che il diritto soggettivo a percepire l’indennità di posizione sorge solo all’esito della procedura disciplinata dagli artt. 20 e 21 del richiamato CCNL, comportante anche la graduazione delle posizioni in relazione ai parametri indicati dall’art. 20, graduazione che incide sulla quantificazione della indennità, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalle parti collettive.

La natura della indennità ed i presupposti che ne condizionano la erogazione portano, quindi, ad escludere che, quanto all’ammontare della indennità medesima, possano essere rilevanti atti unilaterali adottati dal datore di lavoro in epoca antecedente alla istituzione ed alla graduazione delle posizioni.

Detti atti, necessariamente riferibili ad istituti contrattuali diversi, non possono legittimare la richiesta della indennità nella misura massima, posto che la quantificazione dell’emolumento è imprescindibilmente connessa agli adempimenti previsti dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate ed alle disponibilità del fondo di cui all’art. 39 del CCNL richiamato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio

2017

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