Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10834 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3395/2010 proposto da:

GOOD FOOD SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZZETTI 7

– int. 5, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GANCI Giorgio, DELL’OGLIO

ROSARIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SB DI SUNSERI GIOVANNI & C. SNC in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASSATA Nicolò, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1835/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20.11.09, depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.n.c. S.B. di Giovanni Sunseri & C. ha intimato alla s.r.l.

Good Food – conduttrice di un immobile in Palermo, adibito ad attività di ristorazione – sfratto per morosità, in quanto la conduttrice non aveva corrisposto l’aumento del canone di locazione da Euro 24.000,00 ad Euro 39.000,00, pattuito all’atto della conclusione del contratto a decorrere dal terzo anno di durata del rapporto. Aveva inoltre omesso di provvedere al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua.

La conduttrice ha proposto opposizione, eccependo la nullità della clausola contrattuale relativa all’aumento del canone nel corso del rapporto ed ha eccepito che il rimborso delle spese dell’acqua non era esigibile, poichè la locatrice non aveva ripartito fra essa ed altro conduttore l’esatta entità dei consumi. Ha comunque offerto, in subordine e con riserva di restituzione, le somme chieste in pagamento dalla locatrice, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato nulle le clausole del contratto di locazione che prevedevano l’aumento del canone ed ha respinto tutte le altre domande.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello, in riforma, ha ritenuto valido il contratto di locazione in tutte le sue clausole e lo ha dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice.

Quest’ultima propone tre motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimata con controricorso.

2.- Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79; artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonchè insufficiente e conti: addittoria motivazione, chiede alla Corte di cassazione di decidere se sia valida la clausola di un contratto di locazione ad uso non abitativo che disponga fin dall’origine un predeterminato aumento del canone nel corso del rapporto, indipendentemente e a prescindere dall’aggiornamento ai sensi della citata L. n. 392, art. 32.

2.1.- Il motivo non è fondato, poichè vi è svolta una tesi che contrasta con un principio di diritto più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 2005 n. 19475; 8 maggio 2006 n. 10500; 23 febbraio 2007 n. 4210; b marzo 2009 n. 5349; 13 maggio 2010 n. 11608, fra le tante) e nel ricorso non sono svolti argomenti che inducano a modificare tale orientamento.

Il principio è che la libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione comporta che, all’atto della conclusione del contratto, sia legittima la pattuizione del canone stesso in misura differenziata e crescente per successive frazioni di tempo nell’arco del rapporto, qualora l’aumento sia ancorato ad elementi predeterminati e idonei ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale, ovvero appaia giustificata la riduzione del canone per un limitato periodo iniziale; con la sola eccezione dei casi in cui si tratti di mero espediente per derogare alla norma imperativa dell’art. 32 circa modalità e misura dell’aggiornamento del canone in relazione al potere di acquisto della moneta.

Le uniche decisioni in contrario riguardano un caso diverso da quello in oggetto, cioè il caso in cui l’aumento del canone venga pattuito nel corso del rapporto (Cass. civ. Sez. 3, 11 aprile 2006 n. 8410; 7 febbraio 2008 n. 2932).

Nella specie la Corte di appello ha specificato che il minor canone stabilito per i primi due anni trova giustificazione nel fatto che la conduttrice avrebbe dovuto eseguire lavori di ristrutturazione per l’adattamento dell’immobile all’attività a cui intendeva destinarlo, e la stessa ricorrente dichiara – nell’espositiva in fatto – che il suo rifiuto di corrispondere l’aumento a decorrere dal terzo anno era dovuto alla circostanza che i lavori e le relative spese si erano protratti oltre il previsto, per cause imputabili alla locatrice (Ricorso, p. 2, par. 2).

Ne consegue che le censure secondo cui la pattuizione dell’aumento non troverebbe riscontro nella sussistenza di alcuna circostanza idonea ad influire sul sinallagma contrattuale non solo sono inammissibili, poichè attengono all’accertamento dei fatti ed all’interpretazione del contratto, quali emergono dalla sentenza impugnata; ma sono smentite dalla stessa ricorrente.

3.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. ed errata o insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello – individuando erroneamente nella somma di Euro 11.542,44, anzichè di Euro 6.240,00, l’ammontare del canone non corrisposto (la differenza riguardava il corrispettivo del consumo dell’acqua, che il Tribunale aveva dichiarato non dovuto, con decisione per questo capo non impugnata) – abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell’inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto, trascurando di considerare che la somma era inferiore al canone di un bimestre (periodo di pagamento stabilito) e che essa conduttrice aveva versato davanti al giudice la soma mancante.

3.1.- Il motivo è inammissibile, poichè attiene ad accertamenti e valutazioni in fatto circa la gravità dell’inadempimento, che la Corte di appello ha motivato con argomentazioni che non prestano il fianco a censura. L’asserito errore nella quantificazione della somma dovuta a titolo di canone avrebbe potuto essere fatto valere, se esistente, tramite azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

4.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta di essere – stata condannata al pagamento delle spese giudiziali, risulta assorbito.

5.- Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi degli art. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per essere rigettato”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Le argomentazioni relative al primo motivo ripropongono censure inammissibili, perchè dirette a porre in discussione l’interpretazione delle clausole contrattuali ad opera della Corte di appello, interpretazione che è frutto di valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti – norme che debbono essere specificamente indicate dal ricorrente – o a causa di vizi intrinseci al procedimento logico e argomentativo mediante il quale la sentenza impugnata è pervenuta alla sua decisione: vizi che nella specie non sussistono e non sono stati adeguatamente illustrati, essendosi la ricorrente limitata a censurare il merito delle scelte decisionali.

E’ parimenti infondato l’addebito di omessa motivazione sulla gravità dell’inadempimento, poichè la Corte di appello ha specificamente rilevato in proposito che il fatto di “pagare per più tempo un canone di locazione in misura notevolmente inferiore a quello pattuito ed, in concreto, omettendo di pagare la complessiva somma di 11.542,44 Euro, costituisce fatto grave, che giustifica la risoluzione del contratto”.

La Corte ha così dato conto delle ragioni del suo convincimento;

mentre l’eventuale non rispondenza al vero dei presupposti di fatto del suddetto giudizio avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di revocazione della sentenza; non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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