Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10833 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3126/2010 proposto da:

S.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTI MARCO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso

lo studio dell’avvocato MIOLI Barbara, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BROVIDA COSTANZO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1428/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

20/10/09, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato MIOLI BARBARA che si riporta

ai motivi del controricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 3801)15 cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1428/2009, depositata il 27.10.2009, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alba ha accolto l’azione revocatoria della compravendita immobiliare stipulata in data 11 ottobre 2004, con cui C.F. – debitore verso la s.p.a. Banca Regionale Europea di Euro 5.328.007,52 – ha ceduto a S.M. la nuda proprietà di un fabbricato di civile abitazione, con annessi terreni agricoli in (OMISSIS), per il prezzo di Euro 83.000,00.

Lo S. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Banca con controricorso.

Il C. non ha depositato difese.

2.- Deve essere preliminarmente rilevato che la notificazione del ricorso a C.F., nel suo domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Perin, non ha avuto luogo, poichè l’avv. Perin risulta sconosciuto all’indirizzo di C.so Vittorio Emanuele II n. 130, in Torino, ove l’atto è stato inviato a mezzo posta ed è rimasto giacente presso l’ufficio postale. La notifica eseguita a mezzo posta al C. personalmente non risulta perfezionata, in quanto non è in atti la cartolina di ritorno che certifichi l’avvenuta consegna dell’atto.

Dovrebbe essere quindi disposta la rinnovazione della notificazione all’intimato, litisconsorte necessario.

3.- Va peraltro rilevato che il ricorso è inammissibile.

3.1.- Il primo ed il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901 cod. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere i presupposti dell’azione revocatoria, è inammissibile, sia perchè richiede a questa Corte un nuovo e diverso accertamento dei fatti, quanto al pregiudiziò per i creditori ed consilium fraudis; sia perchè non sono indicati i documenti su cui il ricorso si fonda, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, quanto alle affermazioni del ricorrente secondo cui il trasferimento immobiliare avrebbe costituito adempimento di un obbligo, derivante da un precedente contratto preliminare, e quanto al fatto che la Banca Regionale Europea avrebbe cancellato un’ipoteca iscritta a carico del C., in data anteriore all’atto di trasferimento.

Non risulta dal ricorso se, e in quale sede, siano stati prodotti in giudizio o siano comunque reperibili fra gli atti di causa, il contratto preliminare, l’atto di cancellazione dell’ipoteca od altri documenti idonei a dimostrare i fatti sui quali il ricorso si fonda, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 12 dicembre 2008 n. 29279, fra le altre).

3.2.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile perchè generico un suo motivo di appello, è inammissibile perchè non autosufficiente, in quanto il ricorrente non ha riproposto nel ricorso il preciso tenore dell’impugnazione proposta sul punto, al fine di contestare il giudizio di genericità della Corte di appello (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3, 18 marzo 2005 n. 5974 e 25 maggio 2007 n. 12239;

Cass. civ. Sez. 2^, 3 marzo 2008 n. 5743).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in camera di consiglio, ai sensi degli art. 375 e 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e al difensore della ricorrente, unica parte costituita.

– Il P.M., non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e della memoria, rileva in primo luogo che dai documenti prodotti dal ricorrente risulta che sono state compiute tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della notificazione a C.F., che deve quindi ritenersi regolarmente intimato.

Quanto ai motivi del ricorso, il Collegio condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

La giurisprudenza citata dal ricorrente conferma l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, non avendo il ricorrente specificato in quale sede siano stati prodotti, e come siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa, i documenti su cui il ricorse si fonda; specificazione che è necessaria anche nei casi in cui i documenti siano stati – prodotti nei gradi di merito (Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

Quanto ai presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria (consilium fraudis e pregiudizio per i creditori), il relativo accertamento è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità ove risulti congruamente motivata, come deve dirsi della sentenza impugnata.

Deve essere altresì confermato il giudizio di inammissibilità per difetto di autosufficienza del secondo motivo di ricorso, in quanto non sono riprodotti nel ricorso, neppure in sintesi, i termini in cui sarebbe stata proposta in grado di appello la doglianza che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile per mancata impugnazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimata costituita, liquidate complessivamente in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese genera. ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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