Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10833 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26027-2017 proposto da:

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco N.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

SANSONI;

– ricorrente –

contro

SICILY BY CAR SPA, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL GESU’

46, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA LOMBARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALOCERO VALERIO

SCIMEMI;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5267/2017 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Sicily By Car SpA, società industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente, con atto di citazione del 17/3/2014, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla società Riscossione Sicilia comprendente anche crediti del Comune di Firenze. I crediti erano costituiti dalle sanzioni amministrative conseguenti all’emissione, negli anni (OMISSIS), di 19 verbali di contestazione di violazioni al C.d.S. commesse da conducenti di veicoli di proprietà della società, presi a noleggio dagli autori delle violazioni. Nel contraddittorio con il Comune di Firenze, il Giudice di Pace di Carini, con sentenza n. 384 del 2014, accolse la domanda ed annullò in parte qua la cartella per le infrazioni commesse nel Comune di Firenze, ad eccezione di un verbale. Il Tribunale di Palermo, adito in appello dal Comune di Firenze, con sentenza 5267 del 10/10/2017, ha rigettato il gravame confermando la pronuncia di primo grado e per l’effetto l’accoglimento dell’opposizione della società Sicily By Car SpA, avverso la cartella di pagamento.

Il Tribunale adito, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto corretta la procedura seguita dall’opponente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non anche ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 avendo la società contestato il fondamento nel merito della pretesa e non anche vizi del verbale o della sua ricezione; ha ritenuto che la società aveva ottemperato all’onere su di sè gravante di comunicare le generalità dei soggetti cui i veicoli erano stati concessi a noleggio e, nel merito, ha condiviso l’interpretazione dell’art. 196 C.d.S., fornita dal giudice di primo grado, ritenendo che, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, la responsabilità per la violazione delle regole del C.d.S. ricada solidamente sul trasgressore e su colui che abbia richiesto in noleggio l’autoveicolo, apparendo conforme alla ratio della disposizione correlare la responsabilità per l’infrazione contestata all’effettiva disponibilità del veicolo. Il Tribunale ha altresì ritenuto che il noleggiatore doveva ritenersi esente da responsabilità, essendosi attivato per comunicare agli organi accertatori le generalità dei locatari e che il Comune di Firenze non aveva dato prova di una mancanza, da parte di Sicily By Car S.p.A., dell’obbligo di cooperazione con l’ente. Rigettato l’appello, il Tribunale ha condannato il Comune di Firenze e la Riscossione Sicilia S.p.A, che pure si era costituita a sostegno delle ragioni della Amministrazione comunale, alle spese del grado.

Avverso la sentenza il Comune di Firenze propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la Sicily By Car S.p.A, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 204 bis C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 22 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso del ricorrente, trattandosi di verbali notificati da anni e mai in precedenza oggetto di impugnazione, la contestazione dei medesimi avrebbe dovuto avere la forma dell’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e non anche la forma dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. di guisa che, in mancanza di corretta impugnazione, i verbali avrebbero dovuto essere considerati irretrattabili.

1.1 D motivo non è fondato. La società Sicily By Car S.p.A. ha contestato il diritto degli enti impositori e del concessionario di procedere all’esecuzione dei verbali di accertamento di illeciti amministrativi per difetto di legittimazione passiva, allegando non vizi di notifica o di comunicazione del verbale, ma ragioni di merito afferenti all’inesistenza del titolo esecutivo. La società ha, peraltro, sempre ottemperato all’obbligo su di essa gravante di comunicare all’ente impositore i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, con ciò evitando che il verbale divenisse titolo esecutivo. Conseguentemente il Tribunale di Palermo ha correttamente accertato l’illegittimità della cartella di pagamento opposta per fatti estintivi ed impeditivi dell’obbligazione sanzionatoria, con ciò confermando la correttezza del ricorso, da parte della società, alla opposizione all’esecuzione. Qualora, invece, il verbale non fosse stato notificato o si fossero eccepiti vizi della notifica, allora la società avrebbe dovuto ricorrere all’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. La sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, secondo la quale il ricorso all’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981 è limitata ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell’opposizione all’esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione del D.P.R. n. 285 del 1992, art. 196 – il ricorrente censura la sentenza per aver escluso che la compagnia di autonoleggio, nell’ipotesi di noleggio di autoveicoli senza conducente, risponda solidamente con il locatario per le infrazioni al C.d.S.. Ad avviso del Comune ricorrente, dal combinato disposto dell’art. 84 C.d.S. e dell’art. 196 C.d.S., comma 1, si dovrebbe desumere che, essendo prevista in generale la responsabilità solidale del proprietario del veicolo con l’autore della violazione, nell’ipotesi di cui all’art. 84, noleggio senza conducente, sebbene la legge preveda la responsabilità del solo locatario del veicolo in solido con il conducente, si dovrebbe ritenere che la responsabilità del proprietario-locatore si aggiunga a quella del locatario e del conducente autore della violazione e ciò in quanto il solo proprietario locatore del veicolo è in possesso delle generalità del trasgressore ed è l’unico tenuto a darne comunicazione all’ente impositore, ai sensi dell’art. 386 regolamento di esecuzione del C.d.S. e della circolare del Ministero dell’Interno del 1571/1994.

2.1 Il motivo non è fondato. Questa Corte non ignora che in precedenti pronunzie la scelta operata dal giudice di legittimità è stata quella di aggiungere al locatario ed all’autore della violazione anche la figura del proprietario locatore ma ritiene che la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità, non ricorra nel caso in esame nel quale il comportamento della società resistente è stato sempre improntato alla massima collaborazione. Qualora invece si volesse leggere in quelle pronunce una generale affermazione di responsabilità solidale del proprietario-locatore con il locatario nei casi di noleggio di autoveicoli senza conducente, questo Collegio ritiene di non poter condividere tale impostazione e di dover, invece, confermare il tralatizio orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1, n. 16717 del 24/8/2004) secondo il quale l’unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l’autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario-locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l’interpretazione delle relative disposizioni.

3. Con il terzo motivo – difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento degli atti di causa; violazione dei principi in materia di prove, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente censura la sentenza per aver omesso di considerare che, pur a voler opinare per l’interpretazione più favorevole alle società di autonoleggio, e cioè per la tesi secondo la quale il proprietario locatore si libera da ogni obbligo comunicando i dati anagrafici del locatario, nel caso in esame i dati trasmessi non risultavano corretti di guisa da non porre il Comune di Firenze nella condizione di poter identificare i trasgressori.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito. Il Giudice, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il noleggiatore avesse adempiuto al proprio onere comunicando le generalità dei locatari, spettando poi all’ente impositore il compito di rintracciarli ai fini della corretta notificazione delle cartelle relative ad infrazioni da loro commesse al Codice della Strada. La sentenza impugnata ha ritenuto, con motivazione non sindacabile e comunque non adeguatamente impugnata, che “l’amministrazione comunale, che pure ne era onerata, non ha offerto dimostrazione all’assunto dell’osservanza solo apparente perchè incompleta o errata dell’obbligo di cooperazione da parte di Sicily by Car nè ha offerto convincenti motivi a sostegno dell’impugnazione del capo di sentenza che tale adempimento afferma essere stato svolto…”.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente, che liquida in Euro 3.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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