Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10832 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., nella qualità di erede di L.M. e

R.L. entrambe eredi di L.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1894/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2007 r.g.n. 1736/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, respingendo l’appello proposto da R.L. e M. A. (procuratrice speciale di L.M.), nella loro qualità di eredi di L.I., ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata la loro domanda intesa ad ottenere la condanna dell’INPS a corrispondere accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante al dante causa. In particolare, la Corte di merito, premesso che gli appellanti mancavano di legittimazione attiva, almeno parzialmente, risultando dagli atti l’esistenza di un ulteriore coerede ( L. L.), rilevava che in ogni caso il credito era prescritto, non potendosi attribuire efficacia interruttiva al pagamento dei ratei e non potendosi considerare, ai medesimi fini, una successiva istanza di pagamento inoltrata all’INPS, in quanto prodotta dopo il deposito del ricorso introduttivo senza autorizzazione del Tribunale.

2. Di tale sentenza la R. e la M. (erede di L. M.) domandano la cassazione con due motivi;

l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., lamentandosi che la sentenza impugnata abbia escluso la legittimazione attiva dei ricorrenti sebbene essi, in appello, avessero esplicitamente ridotto la domanda, in via subordinata, ai limiti della quota ereditaria di pertinenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 324, 112 e 345 c.p.c., lamentandosi che l’istanza di pagamento – interruttiva della prescrizione – non sia stata esaminata dalla Corte territoriale sebbene il suo deposito tardivo fosse stato ordinato dal Tribunale e, comunque, la sua produzione potesse avvenire anche per la prima volta in appello.

3. Tali motivi sono entrambi inammissibili.

3.1. La domanda subordinata – intesa ad ottenere gli accessori della pensione almeno nei limiti della quota ereditaria – è stata esaminata nel merito, sebbene con la premessa generale di una carenza di legittimazione “quanto meno parziale”; e dunque, nell’impianto decisionale della sentenza impugnata, non vi è una omissione di pronuncia, nè una statuizione di inammissibilità, in relazione alla predetta domanda, sì che la censura mossa in questa sede si rivela inconferente rispetto al decisum.

3.2. In relazione alla istanza di pagamento – descritta in ricorso come “diffida ad ottemperare” spedita il 21 settembre 1994 – i ricorrenti deducono che la produzione sia avvenuta a seguito di “specifico ordine del primo giudice” e che, comunque, “di tale documento non è mai stato chiesto o disposto lo stralcio”, sì che si sarebbe verificata la formazione di un giudicato al riguardo, ma la deduzione è del tutto generica – con riguardo all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione – non essendo corredata di alcuna adeguata indicazione circa le modalità e il momento di rituale acquisizione del documento agli atti del processo, anche in relazione a provvedimenti giudiziali contenenti un ordine di acquisizione, fermo restando che la produzione per la prima volta in grado d’appello non era consentita pur trattandosi di prova documentale (cfr. Cass,, sez. un., n. 8202 e n. 8203 del 2005); e, peraltro, la verifica, in questa sede, della rilevanza processuale del medesimo atto è impedita dalla mancanza di una distinta produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come “novellato” dal D.Lgs. n. 40 del 2006).

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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