Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1083 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. II, 20/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 23236/2015 e 2961/2019 R.G. proposti da:

T.P., rappresentata, e difesa, dall’avv. Antonio Matonti,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Belluno n. 16;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Falotico, con

domicilio eletto in Roma alla Via Settembrini n. 28;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Corte d’appello di Roma n. 1299/2015,

depositata in data 24.2.2015, e n. 4656/2018, depositata in data

6.7.2018;

Udita la relazione svolta nella P.U. del 29/10/2019 dal Consigliere

Giuseppe Fortunato;

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso, chiedendo

il rigetto di entrambi i ricorsi;

Udito l’avv. Antonio Matonti e l’avv. Rocco Falotico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di T.P., T.M.E., T.G., esponendo di aver stipulato, in qualità di promissario acquirente, un preliminare di vendita relativo all’immobile sito (OMISSIS), versando una caparra di Euro 24.000; che il notaio rogante aveva comunicato che era impossibile perfezionare il definitivo poichè, in base alla denuncia di successione di D.S.R., dante causa dei promittenti venditori, questi ultimi risultavano titolari del solo 50% del bene.

Ha esercitato il recesso dal contratto, chiedendo il pagamento del doppio della caparra, pari ad Euro 48.000,00, oltre accessori.

Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto separata opposizione T.M.E. e T.G., chiedendo di respingere la domanda. In tale giudizio T.P. ha spiegato intervento ex art. 105 c.p.c., aderendo alle difese degli altri opponenti.

La medesima T. ha spiegato – inoltre – opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Ha proposto querela di falso in via incidentale avverso l’avviso di deposito del plico raccomandato.

Il Tribunale ha respinto la querela di falso e ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva, ritenendo che l’ingiunzione di pagamento fosse stata validamente notificata.

Con sentenza n. 1299/2015, la Corte d’appello di Roma, pur sostenendo che non vi fosse prova della notifica dell’ingiunzione non avendo rinvenuto in atti l’avviso di ricevimento – ha confermato la prima decisione, rilevando che l’appellante non aveva svolto difese di merito.

La sentenza di appello è stata impugnata da C.P. con ricorso per revocazione e all’esito, la Corte distrettuale, con pronuncia n. 4656/2018, dato atto che l’avviso di deposito era stato ritualmente depositato, ha riformato la sentenza di secondo grado e ha dichiarato nuovamente inammissibile l’opposizione tardiva, affermando che il procedimento notificatorio si era regolarmente perfezionato.

T.P. ha proposto due autonomi ricorsi, entrambi strutturati in due motivi, chiedendo la cassazione delle sentenze nn. 1299/2015 e 4656/2018.

C.P. ha depositato memoria di costituzione nel giudizio n. 23236/2015 (avente ad oggetto la sentenza n. 1299/2015), e controricorso nel procedimento n. 2961/2019 (avente ad oggetto la pronuncia n. 4656/2018).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disposta la riunione dei ricorsi in applicazione analogica dell’art. 355 c.c., poichè, pur in presenza di decisioni distinte, la pronuncia sulla revocazione è suscettibile di condizionare l’esito del ricorso avente ad oggetto la sentenza di appello (Cass. s.u. 10553/2017; Cass. 16435/2016; Cass. 10534/2015; Cass. 23445/2014; Cass. 25376/2006).

Poichè, come detto, la decisione del ricorso per cassazione è subordinata all’esito del giudizio di revocazione contro la medesima sentenza, qualora, come nel caso in esame, siano contemporaneamente pendenti il ricorso per cassazione avverso la sentenza già impugnata per revocazione e quello contro la sentenza emanata in sede di revocazione, deve essere deciso con priorità quest’ultimo (Cass. 1814/2004; Cass. 3111/1999).

2. Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2961/2019, si deduce la violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 11, e dell’art. 644 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo, benchè a) sull’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, spedito con raccomandata n. (OMISSIS), non fosse presente il timbro dell’ufficio postale di distribuzione del plico e il numero cronologico dell’atto, avendo il C. prodotto una mera cartula priva di valenza probatoria; b) nell’avviso di ricevimento del 14.1.2011 non fossero stati indicati i motivi della mancata consegna del plico al destinatario e dell’avvenuta immissione in cassetta dell’avviso; c) l’avviso di ricevimento n. (OMISSIS) non offrisse alcuna certezza circa la data di effettuazione del deposito, posto che l’atto recava un timbro con la data del 14.1.2011, mentre nella parte retrostante era riportata la data di spedizione del 12.11.2010, senza alcuna firma dell’agente postale e senza alcun invito a ritirare l’atto. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 222 e 223 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, pur avendo il giudice dell’opposizione fissato l’udienza del 3.4.2012 per l’interpello del C., questi non aveva dichiarato di volersi avvalere dell’avviso di ricevimento impugnato, sicchè di tale documento non poteva tenersi conto ai fini della decisione.

3. Per ragioni di ordine logico deve esaminarsi preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che va accolto per le ragioni che seguono, con assorbimento della prima censura.

La T., nel proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, emesso in favore del C. per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, aveva sostenuto di non aver ricevuto la notifica dell’ingiunzione.

All’udienza del 14.2.2012 la ricorrente si è riservata di proporre la querela di falso avverso l’avviso di deposito.

La causa è stata rinviata per i provvedimenti di cui agli artt. 222 e 223 c.p.c..

All’udienza del 3.4.2012 il C. ha prodotto l’atto in originale (avendo inizialmente depositato una copia) e la ricorrente “ha insistito nella querela e nelle istanze istruttorie”.

All’esito, pur non avendo il C. dichiarato di volersi avvalere del documento, il giudice si è riservato e, con ordinanza resa fuori udienza, ha respinto le istanze istruttorie volte a provare la falsità dell’avviso, disponendo per il deposito e la custodia dell’originale dell’atto impugnato.

Alla successiva udienza del 15.5.2012, la causa è stata assunta in decisione.

Con sentenza n. 21030/2013, il giudice di primo grado, respinta nel merito la querela di falso, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata e ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 650 c.p.c..

3.1. L’art. 222 c.p.c., dispone che, se è proposta la querela di falso, il giudice è tenuto a richiedere alla parte che ha prodotto il documento impugnato se intende avvalersene in giudizio.

A tal fine non è sufficiente la produzione dell’atto impugnato, poichè la volontà di utilizzarlo nel processo deve essere successiva alla proposizione della querela, date le conseguenze che derivano dall’eventuale dichiarazione di falsità. In mancanza, verrebbe omessa un’integrazione che, nell’incidente di falso, il legislatore ritiene necessaria (Cass. 2014/23700; Cass. 883/2006).

Il tenore della risposta all’interpello è desumibile anche dal comportamento processuale successivo alla proposizione della querela, occorrendo tuttavia una condotta univoca, non potendo rilevare la renitenza, il silenzio della parte interessata o la mancata comparizione all’udienza fissata per l’interpello (in motivazione, Cass. 15493/2002; Cass. 11912/2002).

Si è detto che all’udienza del 3.4.2012 fissata anche per la risposta all’interpello, il C. non ha esplicitamente o implicitamente manifestato alcuna volontà di avvalersi del documento, essendosi limitato ad effettuare la produzione dell’originale.

Una tale condotta, isolatamente considerata, non poteva essere equiparata alla risposta positiva e non poteva condurre ad autorizzare la presentazione della querela ai sensi dell’art. 222 c.p.c., come invece ha implicitamente ritenuto il tribunale, che ha, difatti, respinto nel merito la querela.

Di tale violazione non si è avveduta neppure la Corte distrettuale, sebbene la questione fosse stata oggetto dei motivi di impugnazione. Pur sussistendo – difatti – l’errore revocatorio (dato che l’avviso era stato materialmente prodotto in giudizio), il giudice della revocazione, nel pronunciare sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva (ai sensi dell’art. 402 c.p.c., comma 1), doveva tener conto del fatto che la mancata risposta all’interpello da parte del C. non consentiva di utilizzare l’avviso di deposito ai fini della prova del perfezionamento della notifica (in particolare, riguardo all’avvenuta immissione dell’avviso stesso nella cassetta postale della destinataria), non potendo sostenere che il procedimento notificatorio si era perfezionato e che l’opponente aveva avuto piena e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.

4. Il primo motivo del ricorso avverso la sentenza di appello n. 1299/2015 denuncia la violazione degli artt. 40 e 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla richiesta di riunione del giudizio ex art. 650 c.p.c., all’opposizione tempestiva proposta dagli altri ingiunti, e per aver escluso che la T. avesse proposto difese di merito, mentre dette difese erano state svolte mediante il richiamo agli atti dell’opposizione ordinaria nella quale la T. era intervenuta.

Si lamenta inoltre che la mancata riunione dei giudizi abbia determinato un conflitto di giudicati relativi al medesimo rapporto sostanziale, poichè l’opposizione tardiva e l’intervento svolto dalla T. sono state ritenute inammissibili mentre il decreto ingiuntivo è stato revocato verso gli altri due promittenti venditori. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza condannato la ricorrente al pagamento delle spese, mentre essendo ammissibile l’opposizione, non sussisteva il presupposto della soccombenza.

4.1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dal controricorrente.

In particolare, è da escludere che il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., per proporre il ricorso per cassazione decorresse, per T.P., dalla data in cui quest’ultima aveva ricevuto la notifica del ricorso per revocazione.

Pur dovendosi dar atto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. per l’idoneità della notifica del ricorso per revocazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario: da ultimo Cass. 7261/2013; Cass. 2220/2019), deve però osservarsi che, come chiarito recentemente dalle Sezioni unite (Cass. s.u. 6278/2019), il principio secondo cui l’impugnazione deve proporsi a pena di decadenza nel termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della decisione, rispondendo all’esigenza pubblicistica di favorire la formazione del giudicato, ha valenza di regola generale, cui può derogarsi, oltre che in presenza di disposizioni contrarie (così, ad es., per la proposizione del regolamento di competenza o con riferimento alla sentenza di primo grado, ove l’appello sia stato definito ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.), solo ove la parte proceda alla notifica della sentenza, così circoscrivendo in funzione sollecitatoria ed acceleratoria, l’esercizio del potere di impugnazione ad opera dell’altra parte.

In tal caso, la decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, nè alla conoscenza effettiva della stessa, quale può derivare dalla comunicazione della pronuncia da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte, o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall’art. 479 c.p.c. (cfr. Cass. s.u. 13431/2006), ma dipende esclusivamente dal sollecito effettuato mediante la notifica della sentenza, unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori (Cass. s.u. 6278/2019).

Da tali premesse non può che farsi derivare la conseguenza che la mera notifica dell’impugnazione non può svolgere alcun effetto ai fini dell’onere del destinatario di proporre impugnazione nel termine breve, conseguendone, nello specifico, l’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto nel termine ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della decisione di appello (Cass. 31251/2018; Cass. 12983/2017; Cass. 1881884/2010).

4.2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso relativo alla sentenza n. 1299/2015.

Detta pronuncia è stata oggetto di revocazione, poichè viziata da un errore percettivo, consistente nell’aver il giudice distrettuale ritenuto che l’avviso di deposito dell’atto notificato ai sensi della L. n. 892 del 1980, art. 8, non fosse presente negli atti del giudizio.

L’intervenuta revocazione ne ha travolto l’intero contenuto – anche relativamente alle statuizioni di inammissibilità dell’opposizione a causa della mancata formulazione di deduzioni di merito determinandone l’integrale sostituzione con la sentenza con cui la Corte distrettuale, oltre a rilevare la sussistenza dell’errore revocatorio, ha ritenuto inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

Avendo trovato conferma anche in sede di legittimità la pronuncia rescindente adottata con sentenza n. 4656/2018 – in quanto non specificamente impugnata – sono venuti meno sia la decisione di appello che l’oggetto del ricorso in cassazione (cfr., Cass. 1814/2004; Cass. 1211/2000; Cass. 5391/1999; Cass. 3111/1999). E’ quindi accolto il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 4656/2018, mentre è assorbito il primo ed è dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso avverso la sentenza n. 1299/2015.

La sentenza n. 4656/2018 è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 4656/2018, dichiara assorbito il primo, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso avverso la sentenza n. 1299/2015, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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