Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1083 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1083 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
LITISCONSORZIO.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AUTOIMPORT RECUPATI PIETRO & MULE’ SANTO SNC con sede a
Partinico, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al ricorso, dall’Avvocato Salvatore Iannello,
elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma,
Via Giovan Battista Gandino, 12 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
in persona del
ENTRATE,
legale
INTIMATA
rappresentante pro tempore,
AVVERSO
la sentenza n.93/24/2010 della Commissione Tributaria .
Regionale di Palermo – Sezione n. 24, in data
23.07.2010, depositata il 07 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1
Data pubblicazione: 20/01/2014
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.93/24/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione n.24, il 23.07.2010 e DEPOSITATA il 07.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la
legittimità dell’avviso di accertamento impugnato,
relativo ad IVA ed IRAP dell’anno 1999, nella
considerazione che gli elementi in atti fossero idonei
a supportare probatoriamente la pretesa fiscale.
2 – La società contribuente, censura l’impugnata
decisione sulla base di due mezzi.
3 – L’Agenzia Entrate, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di una “SNC” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo la società, e
2
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26498/2011 è stata
non anche i soci. Ciò stante, in applicazione del
principio di recente affermato dalle sezioni Unite a
mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è
(o deve essere) alla base della rettifica delle
di cui all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse
(art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente automatica
imputazione dei redditi della società a ciascun socio
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie
costitutiva
trattasi
(Cass.SS.UU.n.1052/2007);
dell’obbligazione
pertanto
di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
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dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni
applicabile anche in tema di IRAP (Cass. SS.UU.
n.10146/2012), con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti
interessati,
destinatario
di
un
atto
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.
4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
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impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
preliminare,
alla relativa stregua,
deve
essere
rilevata
la
in via
nullità
dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di una SNC e che al giudizio ha
partecipato solo la società ricorrente e non anche i
soci;
Considerato
litisconsorzio
che
trattasi
necessario
di
fattispecie
originario,
con
di
la
conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.
4 giugno 2008 n.14815), con
la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
5
Considerato che,
applicazione
di principio affermato da recente
pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio della ricorrente società in
prime cure e delle sentenze di primo e secondo grado e
rimette alla CTP di Palermo; compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013.
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;