Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10829 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16124-2017 proposto da:

V.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

V.M.;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MATTEO FILIPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1306/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.M., creditore munito di titolo esecutivo (nei confronti di persona che il ricorso non indica), iniziò l’esecuzione forzata pignorando il credito vantato dal proprio debitore nei confronti di un terzo, il Banco Popolare Società Cooperativa (ora divenuto Banco BPM s.p.a.).

Il giudice dell’esecuzione pronunciò ordinanza di assegnazione al creditore per l’importo di 770,71 Euro (al netto della ritenuta d’acconto sui compensi professionali).

Sostenendo di non aver ricevuto il pagamento disposto dall’ordinanza di assegnazione, V.M. ne intimò il pagamento al Banco Popolare il 9 aprile 2015. All’intimazione non fu allegata l’ordinanza di assegnazione.

Sette giorni dopo, il 16 aprile 2015, V.M. notificò al Banco Popolare il precetto; successivamente procedette alla richiesta di pignoramento.

L’importo precettato era pari a 1.153,76 Euro, importo così determinato dal creditore maggiorando il capitale delle spese di precetto.

2. Il Banco Popolare l’8 settembre 2015 propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2.

Dedusse di aver già adempiuto gli obblighi scaturenti dall’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione.

3. Con sentenza 22 luglio 2016 il Giudice di pace di Verona accolse l’opposizione e dichiarò che le somme corrispondenti alle spese di precetto non erano dovute, e che il restante importo di cui all’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione era stato già pagato dal terzo pignorato.

V.M. propose appello avverso tale sentenza.

4. Con sentenza 25 maggio 2017 n. 1306 il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile il gravame, reputando che il valore della controversia fosse inferiore a 1.100 Euro, e che di conseguenza la sentenza del Giudice di pace non fosse appellabile, nè ricorressero nella specie le limitate ipotesi in cui l’art. 339 c.p.c. consente l’appello.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Massimo V., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Banco Popolare ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 112, 113 e 339 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa di opposizione all’esecuzione fosse inferiore a 1.100 Euro. Sostiene che in realtà, poichè l’importo precettato era di 1.153,76 Euro, e poichè la società opponente aveva chiesto al Giudice di pace di “dichiarare l’illegittimità dell’esecuzione forzata”, il valore della causa doveva ritenersi superiore a 1.100 Euro, e di conseguenza la sentenza del Giudice di pace si sarebbe dovuta ritenere appellabile.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per carente assolvimento dell’onere di indicazione ed allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda, imposto a pena di inammissibilità dalla norma appena ricordata.

Il ricorrente, infatti, lamenta in sostanza che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il valore della causa fosse inferiore a 1.100 Euro.

Il valore della causa si determina in base alla domanda (art. 10 c.p.c.), e se questa ha ad oggetto un credito, si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (art. 12 c.p.c.).

Il valore della causa dipenderà dunque dalle richieste dell’attore, e dalle repliche del convenuto.

Pertanto colui il quale denunci in sede di legittimità l’erronea determinazione del valore della causa da parte del giudice di merito, denuncia una erronea valutazione ed interpretazione, da parte di quest’ultimo, degli atti introduttivi del giudizio.

1.2. La denuncia in sede di legittimità dell’erronea valutazione e qualificazione degli atti processuali è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

1.3. Questi tre oneri non sono stati compiutamente assolti dal ricorrente.

Il presente giudizio nasce come opposizione all’esecuzione: un giudizio, dunque, nel quale l’opponente ha contestato che fosse effettivamente dovuta la somma indicata nel precetto dal creditore; e quest’ultimo ha contestato la suddetta contestazione.

In un giudizio avente questa struttura, il valore della causa dipenderà dalla parte del credito in contestazione, come prescritto dal già ricordato art. 12 c.p.c..

E per stabilire quale fosse la parte del credito in contestazione, sarebbe stato necessario per questa Corte sapere:

a) quali fossero le ragioni dell’opponente;

b) quali fossero le repliche dell’opposto.

Nel ricorso, tuttavia, non solo il requisito sub (b) manca del tutto, ma dalla sentenza impugnata si apprende che “lo stesso appellante ha riconosciuto” che il valore della causa fosse di valore inferiore a 1.100 Euro (così la sentenza impugnata, p. 4, quarto e quinto rigo).

Il ricorso, pertanto, non avendo assolto l’onere di riferire quali fossero le pretese dell’opponente, e quali le repliche dell’opposto, non consente di stabilire – in base alla sola lettura di esso – quanta parte del credito fosse in contestazione e, di conseguenza, quale fosse il valore della causa.

Ciò, a sua volta, rende inammissibile la censura avverso la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore a 1.100 Euro.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando, sia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 95,115,116,132, 339 e 553 c.p.c.. Il motivo, redatto con tecnica scrittoria alquanto confusa (in cui si mescolano censure mosse contro la sentenza del Giudice di pace, a censure mosse contro la sentenza d’appello) impone innanzitutto a questa Corte di interpretarlo e qualificarlo.

Ritiene questa Corte che, secondo il senso fatto proprio dalla connessione delle parole, col motivo in esame il ricorrente abbia inteso formulare due diverse censure.

2.1. Con una prima censura il ricorrente lamenta che il Giudice di pace, accogliendo l’opposizione proposta dal banco Popolare, avrebbe violato l’art. 95 c.p.c., e dunque una norma processuale. E la denuncia della violazione di norme processuali da parte del Giudice di pace è sempre proponibile con l’appello, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Aggiunge che tale norma era stata violata dal Giudice di pace perchè aveva escluso il suo diritto alla rifusione delle spese del processo di esecuzione, per avere notificato a(debitore Banco Popolare il precetto (fondato sull’ordinanza di assegnazione), senza la previa comunicazione dell’ordinanza di assegnazione e la fissazione di un termine per adempiere.

Il ricorrente sostiene che tale previa notifica dell’ordinanza di assegnazione non era necessaria, perchè il creditore procedente aveva comunque inviato una diffida stragiudiziale al terzo, il Banco Popolare.

2.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che il Giudice di pace, nell’accogliere l’opposizione proposta dal Banco Popolare, avrebbe pronunciato una sentenza nulla per mancanza di motivazione. Il Giudice di pace, in particolare, non avrebbe indicato le ragioni per le quali ritenne il banco Popolare non inadempiente.

2.3. Prima di esaminare tali censure nel merito, va premesso che il Tribunale di Verona, pur dichiarando l’appello inammissibile, sul punto qui in esame ha esaminato nel merito la prospettata violazione dell’art. 95 c.p.c., ritenendola insussistente (così la sentenza d’appello, p. 5, secondo capoverso).

Il motivo di ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui prospetta la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 339 c.p.c..

Il Tribunale, infatti, non ha affatto negato che l’appello contenesse la denuncia della violazione d’una noma processuale; ha invece ritenuto che tale violazione della norma processuale, pur denunciata con l’appello, fosse insussistente.

2.4. Nella parte restante, la prima delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso è infondata.

In punto di fatto, è lo stesso ricorrente a riferire che, una volta ottenuta l’ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato, il Banco Popolare, tale ordinanza non venne mai notificata a quest’ultimo.

Al Banco Popolare il creditore procedente si limitò ad inviare una lettera (9.4.2016), nella quale lo informava dell’avvenuta assegnazione e richiedeva il pagamento di Euro 770,71.

Non avendolo ricevuto, V.M. sette giorni dopo l’invio della suddetta diffida ad adempiere notificò un precetto al Banco Popolare, intimando con esso il pagamento, oltre che della somma indicata nell’ordinanza di assegnazione, di un ulteriore importo a titolo di ulteriori spese per l’importo di Euro 383,05.

Il Giudice di pace, con la sentenza confermata sul punto dal Tribunale, ha ritenuto che le spese appena indicate non fossero dovute, a causa della mancata previa notifica al terzo, debitor debitoris, dell’ordinanza di assegnazione.

2.5. Tale principio, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, è conforme a diritto.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che l’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato. E tuttavia dal terzo, che di norma non è a conoscenza dell’avvenuta assegnazione, non possono pretendersi le ulteriori spese dell’esecuzione, se l’ordinanza suddetta non gli venga notificata prima del precetto, e non gli venga contestualmente fissato un adeguato spatium deliberandi per l’adempimento.

Se, quindi, l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. venga notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13112 del 24/05/2017. Rv. 644390 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 19986 del 10/08/2017, Rv. 645358 – 01).

2.6. Ciò non vuoi dire – al contrario di quanto parrebbe di ritenere il ricorrente – nè che l’ordinanza di assegnazione non abbia efficacia esecutiva (efficacia che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo), nè che sia impedito al creditore notificarla unitamente al precetto.

Vuol dire semplicemente che il creditore, se decidesse di intimare il precetto al terzo previamente notificargli l’ordinanza di assegnazione e fisargli un termine per l’adempimento, non potrà pretendere da lui spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell’ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17440 del 4.7.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17439 del 4.7.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17437 del 4.7.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9246 del 13.4.2018).

Nel caso di specie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi: ha accertato in facto che l’ordinanza di assegnazione non era stata mai comunicato al Banco Popolare; ed ha escluso in iure che il creditore procedente potesse pretendere dal Banco Popolare le spese successive alla pronuncia dell’ordinanza.

2.7. La seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto investe non la sentenza d’appello, ma quella di primo grado.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, formalmente inquadrando la propria censura nelle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 91, 96 e 132 c.p.c..

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di condannarlo al pagamento in favore del Banco Popolare della somma di Euro 1.200, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Deduce che di tale condanna non sussistevano i presupposti in diritto, e che comunque la determinazione del quantum era eccessiva ed immotivata.

3.1. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Nella parte in cui lamenta di essere stato condannato nonostante non ricorressero i presupposti nè della mala fede, nè della colpa grave; così come nella parte in cui lamenta l’eccessività del quantum liquidato dal Tribunale, il motivo è inammissibile: l’una e l’altra di tali valutazioni, infatti, costituiscono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede.

Vale la pena aggiungere che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, la condanna alla sanzione privata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3, “non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente” (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160 – 01; è conforme Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017 (Rv. 646080 01).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, perchè il controricorso proposto dal banco Popolare è inammissibile per tardività.

Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato al Banco Popolare presso il difensore, il 30.6.2017.

Il termine per depositarlo, di cui all’art. 369 c.p.c., è dunque scaduto il 20.7.2017.

Da tale data decorreva l’ulteriore termine di venti giorni concesso al controricorrente dall’art. 370 c.p.c. per la notifica del controricorso. Tale termine è dunque scaduto il 9.8.2017 (ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione esecutiva, non s’applica la sospensione feriale dei termini processuali, giusta la previsione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3).

Il controricorso, tuttavia, è stato notificato dal Banco Popolare l’11.9.2017, e dunque tardivamente.

4.1.. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di V.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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