Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10829 del 04/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.04/05/2017),  n. 10829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18353/2014 proposto da:

SANPAOLO INVEST SIM S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIANNONE PIETRO 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BURIGANA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

GRASSIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO

ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8996/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 4124/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO GRASSIA;

udito l’Avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 27 febbraio 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Invest San Paolo (incorporante Banca Sara) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittima risoluzione (per giusta causa) del rapporto di agenzia tra la banca e I.M., pure responsabile della rete di promotori per l’intero territorio nazionale e che aveva condannato la prima al pagamento, in favore del secondo a titolo di penale e altre indennità di fine rapporto, della complessiva somma di Euro 1.509.970,00, nonchè respinto la domanda risarcitoria, in via riconvenzionale, della stessa.

In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ribadiva l’illegittimità del recesso della preponente e l’irriducibilità della penale, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 1384 c.c., anche considerati la natura ingiuriosa delle non provate contestazioni mosse all’agente e il danno alla reputazione arrecatogli. Essa dava, infine, atto del difetto di contestazione specifica in ordine alle altre voci economiche liquidate, tanto meno in punto quantum.

Con atto notificato il 18 luglio 2014, Sanpaolo Invest Sim s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste I.M. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, complesso e articolato, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., anche in combinato disposto con la L. n. 300 del 1970, art. 18 e art. 2697 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (regolare adempimento del contratto tra le parti per ventotto mesi su sessanta; percezione dall’agosto 2014 da I.M., per analoga nuova occupazione quale responsabile della rete dei promotori finanziari in MPS, di altro reddito quanto meno pari al precedente), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata riduzione della penale pattuita tra le parti, non preclusa al giudice dalla clausola di irriducibilità, in quanto manifestamente eccessiva, tenuto conto delle superiori incontestate circostanze limitative del risarcimento forfettariamente dovuto, in riferimento all’incidenza concreta dell’inadempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte.

Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame del fatto decisivo dell’avvenuta corresponsione della provvigione di Euro 50.000,00, relativa al mese di maggio 2004 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2730 c.c., art. 2733 c.c., comma 2 e art. 2735 c.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per vizio di ultrapetizione della sentenza, pure in presenza della predetta circostanza documentata e addirittura ammessa da controparte nei suoi scritti difensivi (con la conseguente integrazione di una sua confessione giudiziale o, in subordine, stragiudiziale: comunque vincolante), in assenza di motivazione, meramente apparente sull’apodittico assunto di assenza di specifica contestazione, tanto meno sul quantum, delle altre (rispetto alla penale) voci economiche e di esclusione di errori contabili.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., anche in combinato disposto con la L. n. 300 del 1970, art. 18 e art. 2697 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per mancata riduzione della penale pattuita tra le parti manifestamente eccessiva, è inammissibile.

In sede di legittimità non è, infatti, censurabile l’apprezzamento sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, in quanto rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito ed il cui esercizio sia correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento, con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. 16 marzo 2007, n. 6158; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2231).

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è uniformata, con congrua e adeguata motivazione, anche per relationem a quella del Tribunale (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 9 della sentenza) ai principi di diritto regolanti la materia, in ordine allo squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all’interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva (Cass. 10 maggio 2012, n. 7180).

E ciò non soltanto nella prioritaria prospettiva valutativa dell’interesse del creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto (come parrebbe indicare l’art. 1384 c.c., che si riferisce all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento), in considerazione dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (Cass. 7 settembre 2015, n. 17731). Ma anche con riguardo non esclusivo a tale momento, bensì pure a quello in cui la prestazione sia stata tardivamente eseguita o sia rimasta definitivamente ineseguita, poichè anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, stabiliti dall’art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa (Cass. 4 giugno 2013, n. 14039; Cass. 6 dicembre 2012, n. 21994).

In questa corretta prospettiva, la Corte territoriale ha fatto rinvio alla motivazione del Tribunale (come per estratto, per il punto G specificamente richiamato, trascritta a pgg. 5, 6 e 17 del ricorso e dal penultimo capoverso di pg. 18 al primo di pg. 20 del controricorso), che ha tenuto conto dell’interesse di I.M. al momento tanto della stipulazione, in relazione alle complessive prospettive economiche del contratto, tanto del recesso intimato senza giusta causa, in riferimento al restante tempo di scadenza, oltre che alle ragioni in proposito autonomamente valutate dalla Corte in relazione ai fatti di cui è stato contestato l’omesso esame, in realtà considerati e negativamente valutati.

Quanto, infine, al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esso è inammissibile, anche per la preclusione derivante dalla previsione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis, per la conferma della sentenza d’appello di quella di primo grado, sul fondamento delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della seconda (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass. 9 dicembre 2015, n. 24909).

Il secondo motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo dell’avvenuta corresponsione della somma di Euro 50.000,00 quale provvigione del mese di maggio 2004 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2730 c.c., art. 2733 c.c., comma 2 e art. 2735 c.c., comma 1, per vizio di ultrapetizione della sentenza, è fondato.

Nel ravvisato rispetto del principio di autosufficienza, per l’adeguata specificazione degli atti processuali nella loro sequenzialità e dei documenti, pure nel loro contenuto per la parte d’interesse (a pg. 22 del ricorso), alla base della denuncia (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569), reputa questa Corte che il fatto storico (percezione dall’agente della somma di Euro 50.000,00 quale provvigione del mese di maggio 2004), di cui è stato denunciato l’omesso esame, effettivamente sussista: con avendo la Corte territoriale assolutamente trattato la denunciata circostanza, ritualmente prospettata, documentata e addirittura ammessa dall’agente nei suoi scritti difensivi.

E tale fatto, in virtù delle superiori indicazioni delibate come autosufficienti, è stato esattamente individuato in riferimento al “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulta esistente, al “come” e al “quando” esso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498): nè essendo la circostanza in fatto allegata stata contestata nel merito neppure nell’odierno giudizio di legittimità.

Sicchè, l’accoglimento del vizio scrutinato assorbe gli ulteriori profili di denuncia.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA