Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10828 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MIRABELLI CARMELA, URSO MASSIMO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICURCENTER S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso 32584-2006 proposto da:

SICURCENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1195/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2005 R.G.N. 2006/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza la srl. Sicurcenter per chiedere che venisse giudizialmente dichiarata la conclusione di un rapporto di lavoro subordinato e l’inefficacia del licenziamento intimatogli. Nelle more del giudizio di primo grado, l’attore chiedeva altresì la declaratoria di avvenuta conclusione di un contratto preliminare di lavoro con condizione sospensiva. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Tribunale dichiarava unicamente l’esistenza di una responsabilità precontrattuale, respingendo ogni altra domanda.

2. Proponeva appello M.G. e la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado così motivando:

– nella richiesta diretta dalla Sicurcenter alla Prefettura di Cosenza per ottenere l’approvazione del M. come guardia particolare giurata ed il porto d’armi , è detto che il M. “verrà assunto non appena in possesso” del titolo richiesto:

– tale dichiarazione implica che era necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà per la costituzione del rapporto di lavoro;

– l’annotazione “è alle dipendenze dell’istituto contenuta nella indicazione di proprietà relativa alla pistola non implica costituzione del detto rapporto di lavoro, trattandosi di dichiarazione rivolta a terzi;

– per contro, il CCNL previsto dalle parti impone la forma scritta “ad substantiam” per la stipulazione del contratto di lavoro, contratto il quale deve contenere precise indicazioni;

– le comunicazioni ed annotazioni sopra richiamate non ammettono equipollenti;

– non è accoglibile neppure la domanda subordinata intesa alla declaratoria di esistenza di un contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva , non tanto in ragione della preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., quanto perchè in ogni caso mancherebbero gli elementi essenziali del contratto definitivo.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione M.R., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la srl. Sicurcenter, la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1326, 1346, 1353, 1350 c.c., R.D. n. 635 del 1949, artt. 133, 249, art. 35 del CCNL di categoria.

Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1351 c.c..

Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente espone l'”iter” previsto per l’assunzione di una guardia giurata in relazione alla necessaria approvazione da parte del Prefetto e del rilascio del porto d’armi. Secondo detto ricorrente, quando l’impresa richiede l’approvazione prefettizia ed il porto d’armi, il soggetto interessato deve essere già alle sue dipendenze, essendo inammissibile che un soggetto possa chiedere il rilascio di porto d’armi in nome di altro soggetto. Ne consegue che all’atto della richiesta al Prefetto era già stato perfezionato un rapporto di lavoro sottoposto a condizione sospensiva (rilascio del porto d’armi), condizione che poi si è verificata, mentre a nulla rileva che la Sicurcenter abbia rinunciato all’assunzione”. Nè è necessario che le parti si siano accordate su taluni elementi, quali le mansioni o la retribuzione, dato che si tratta di elementi predeterminati dal CCNL. Non rileva l’art. 1352 c.c., che non attiene alla validità del contratto di lavoro.

5. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi Essi sono infondati. Il ricorso torna a prospettare l’esistenza di un contratto di lavoro definitivo sottoposto a condizione, mentre in appello era stata sostenuta la tesi della stipula di un contratto preliminare sottoposto a condizione. Per quanto attiene alla riproposizione della tesi circa la stipula di un contratto di lavoro “tout court”, va rilevato che il giudice di merito ha ritenuto esistente nella specie una responsabilità per violazione delle regole inerenti al comportamento precontrattuale, ma non la stipula di un contratto di lavoro. Infatti la Corte di Appello ha ritenuto , apprezzando il contenuto delle comunicazioni dirette al Prefetto di Cosenza, che esse non implichino la pregressa stipulazione di un contratto di lavoro, ma esprimano la mera intenzione di assumere il M. una volta rilasciato il decreto di approvazione ed il porto d’armi.

Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, tale da non essere soggetta a censura in sede di legittimità. Per le stesse ragioni, è rimasta esclusa anche la stipulazione di un contratto preliminare. A ciò si aggiunga che quando le parti prevedono la forma scritta per un determinato contratto, ciò implica un requisito “ad substantiam”.

Nella specie, non può essere censurata nè sottoposta a riesame nel merito la statuizione del giudice di merito, secondo la quale non venne stipulato alcun contratto di lavoro, nè definitivo nè preliminare. La Sicurcenter aveva certamente espresso l’intenzione di assumere il M., ma per cause non precisate l’assunzione non è poi avvenuta, talchè la Prefettura di Cosenza ha revocato i propri provvedimenti. La domanda di porto d’anni rivolta alla prefettura recava l’adesione del M. (vedi pag. 10 del ricorso per Cassazione) e ciò costituisce risposta all’obiezione formulata nel ricorso, vale a dire che un soggetto non può chiedere il rilascio del porto d’armi a nome di altro soggetto: nella specie era chiarito che in esito al rilascio il soggetto interessato sarebbe stato assunto alle dipendenze della Sicurcenter. In definitiva, alla luce del comportamento delle parti e delle dichiarazioni rese in via amministrativa, rimane accertato in fatto che non venne concluso nè un contratto “tout court”, nè un contratto definitivo sottoposto a condizione sospensiva, nè un contratto preliminare sottoposto alla stessa condizione.

6. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Sicurcenter deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 437 e 420 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, perchè la Corte di Appello erroneamente non ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento circa l’esistenza di un contratto di lavoro preliminare sottoposto a condizione sospensiva, ma l’ha esaminata e rigettata nel merito.

7. Col secondo motivo del ricorso incidentale, la parte insta affinchè nel denegato caso si rilevi l’esistenza di un contratto preliminare, gli effetti relativi siano dichiarati “ex nunc”.

8. Posto che il ricorso principale viene rigettato, non si ravvisa interesse processualmente rilevante all’accoglimento del primo motivo, e ciò sia in relazione al rigetto nel merito della domanda, sia al mutamento della domanda stessa nel corso del processo. Per gli stessi motivi è inammissibile il motivo secondo del ricorso incidentale.

9. Il ricorso principale deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidate nel dispositivo a carico del ricorrente M..

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna M.R. a rifondere alla srl. Sicurcenter le spese del grado, che liquida in Euro 31,00, oltre Euro tremila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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