Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10827 del 08/05/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 10827 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 15200-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
677
contro
CASILLI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI
FLAVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
Data pubblicazione: 08/05/2013
DE JACO, giusta delega in atti;
–
avverso la sentenza n.
controricorrente
–
1371/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 31/05/2007 R.G.N. 1187/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
NOBILE;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
-
R.G. 15200/2008
•
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9-2-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce
rigettava la domanda proposta da Luca Casilli nei confronti della s.p.a. Poste
contratto di lavoro concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni
1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-1997 e succ., per il periodo 1-32000/30-6-2000, con le pronunce consequenziali.
Il Casilli proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 31-5-2007,
dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo e condannava la
società al risarcimento del danno, rapportato all’entità delle retribuzioni che
l’appellante avrebbe maturato per la qualifica posseduta a decorrere dalla data
di notifica dell’atto introduttivo, oltre accessori.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto
ricorso con tre motivi.
Il Casilli ha resistito con controricorso.
Da ultimo la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con copia di
verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 9-102008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
..
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Roma 21 febbraio 2013
IL CONSIGLIERE RELATORE
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COL
saranno definite in coerenza con il presente verbale.