Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10827 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11789-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CRISTIANO PENNACCHIA;

– ricorrente –

contro

CAR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA

9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), M.

COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6634/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società SARC s.r.l. nel 2007, essendosi resa cessionaria in blocco di un asset di crediti da parte della Banca di Roma s.p.a., iniziò – per il tramite della propria rappresentante volontaria SGC s.r.l. l’esecuzione forzata per espropriazione nei confronti di M.G., indicato quale fideiussore e terzo datore di ipoteca a garanzia dei debiti della società M. Costruzioni s.r.l. verso la Banca di Roma.

2. M.G. propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sulla base di vari motivi che in questa sede non vengono in rilievo.

Con sentenza 7 giugno 2011 n. 12293 il Tribunale di Roma accolse l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalla SGC.

3. Con sentenza 7 novembre 2016 la Corte d’appello di Roma dichiarò nulla la sentenza di primo grado e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Roma.

Motivo della nullità, secondo la Corte d’appello, fu l’omessa partecipazione al giudizio di primo grado del debitore principale, la società M. Costruzioni.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da M.G. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Rubidio SPV s.r.l. (successore a titolo particolare della SARC) per il tramite della propria mandataria CAF s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 100,102,602,603, 353 e 354 c.p.c.. Al di là di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto necessaria la partecipazione al presente giudizio della M. Costruzioni s.r.l..

Sostiene che la partecipazione di tale società sarebbe stata necessaria soltanto nel caso in cui la società creditrice avesse iniziato una esecuzione presso terzi. Nel caso di specie, invece, la SARC aveva iniziato una esecuzione diretta nei confronti di M.G., ritenendo che questi fosse il proprio debitore, e non già il terzo proprietario del bene da espropriare.

Deduce che tale conclusione doveva trarsi:

-) dal fatto che il titolo esecutivo ed il precetto vennero notificati al solo M.G., e non anche alla società M. Costruzioni;

-) dal fatto che la società M. costruzioni non era stata mai destinataria di alcuna procedura esecutiva;

-) dal fatto che l’atto di precetto conteneva l’intimazione di pagare rivolta solo ed esclusivamente al M.G., e non anche alla pretesa debitrice principale M. costruzioni;

-) dal fatto che l’atto di precetto non conteneva nessuna descrizione del bene da espropriare, come invece sarebbe stato lecito attendersi se si fosse trattato di una espropriazione presso terzi.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, nella sostanza si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato il precetto posto a fondamento dell’esecuzione, qualificando come espropriazione presso terzi quella che invece era una espropriazione diretta.

Denunciare in sede di legittimità l’erronea interpretazione e qualificazione d’un precetto è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda”sull’atto della cui scorretta interpretazione il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto in modo puntuale alcuno, ed in particolare il primo.

Nel ricorso, infatti, è trascritto solo un frammento dell’atto di precetto, inidoneo per stabilirne l’esatto contenuto e l’esatta qualificazione giuridica; e per consentire a questa Corte di stabilire se effettivamente la società creditrice abbia inteso iniziare una esecuzione presso terzi o una esecuzione diretta.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 111 e 132 c.p.c..

Sostiene che la sentenza sarebbe nulla perchè la Corte d’appello non avrebbe speso nessuna motivazione per confutare i motivi con cui l’odierno ricorrente aveva sostenuto, nei propri scritti difensivi, che l’esecuzione oggetto del contendere dovesse ritenersi eseguita nelle forme e nei modi dell’esplorazione diretta, e non nelle forme e nei modi di cui agli artt. 602 c.p.c. e ss..

2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso. Infatti, non essendo stato assolto l’onere di esatta indicazione ed allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda (nella specie, il precetto), è precluso qualsiasi sindacato sulla correttezza in iure della soluzione adottata dalla Corte d’appello.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.G. alla rifusione in favore di Rubidio SPV s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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