Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10827 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato MARRAZZO

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SORRENTINO VINCENZO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VERGAUTO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 569/2 005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/04/2005 R.G.N. 1177/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2005 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stata rigettata la domanda di V.U. intesa al riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la societa’ Vergauto s.r.l., in relazione all’attivita’ di vendita di autovetture da lui espletata nel periodo 2 maggio 1991 – 30 aprile 1998, e alla conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive. In particolare, alla decisione di rigetto dell’appello proposto dal V. la Corte territoriale e’ pervenuta in base alla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, che avevano evidenziato, da un lato, l’assenza di alcun assoggettamento del ricorrente al potere direttivo della societa’ e, dall’altro, l’esistenza di modalita’ di compenso (in parte fisso e in parte a provvigione) comportanti l’attribuzione al lavoratore del rischio economico dell’attivita’ di vendita.

2. Di questa sentenza il V. domanda la cassazione, con ricorso articolato in due motivi, denunciando violazione dell’art. 2094 c.c. e vizio di motivazione. La societa’ intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 27 aprile 2005 e il ricorso per Cassazione, datato 22 maggio 2006, e’ stato notificato l’8 giugno 2006 (senza che risulti la data di consegna all’ufficiale giudiziario, peraltro necessariamente successiva alla data di redazione del ricorso), si’ che non risulta osservato il termine annuale prescritto — a pena di decadenza – dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), art. 46, comma 17; ne’ trova applicazione, trattandosi di controversia di lavoro, la sospensione dei termini feriali, giusta il disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, comma 1 secondo una specialita’ di disciplina che trova giustificazione, anche sotto il profilo costituzionale, nella peculiarita’ degli interessi tutelati e nell’esigenza di una celere definizione dei relativi giudizi (cfr. Corte cost., n. 130 del 1974;

Cass., n. 12236 del 2004).

2. Consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, senza provvedimenti sulle spese di giudizio in assenza di difese da parte della societa’ intimata.

PQM

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA