Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10826 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11176-2017 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI APICELLA;

– ricorrente –

contro

SOC COSTRUZIONI LA PIRAMIDE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 354/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società La Piramide s.r.l., munita di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei condomini di un immobile, iniziò l’esecuzione forzata singolarmente nei confronti di ciascun condomino.

Uno di questi, V.A., propose opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Salerno.

Il ricorso per cassazione non indica le ragioni dell’opposizione.

2. Il Tribunale di Salerno con ordinanza 10.1.2012 si dichiarò incompetente ratione valoris a conoscere dell’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

3. A questo punto la società La Piramide s.r.l. notificò ad V.A. un secondo precetto, questa volta per ottenere il pagamento delle spese giudiziali liquidate dal Tribunale di Salerno col provvedimento suddetto.

V.A. propose opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, anche avverso questo secondo precetto, sostenendo (lo si desume dal contesto dei motivi del ricorso per cassazione) che la suddetta condanna alle spese non avesse efficacia esecutiva.

4. Il Giudice di pace di Salerno con sentenza 17 aprile 2012 rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata da V.A. e il Tribunale di Salerno con sentenza 23 gennaio 2017 rigettò il gravame.

Ritenne il Tribunale che la pronuncia di condanna alle spese non potesse essere sindacata in sede di opposizione all’esecuzione, ma dovesse essere impugnata con gli strumenti previsti per quel tipo di provvedimento giudiziario.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.A. con ricorso fondato su tre motivi; la Piramide s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per omesso esame e pronunzia su violazione di norma processuale”. Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:

-) nel primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione il Giudice di pace aveva pronunciato la propria sentenza nella prima udienza di comparizione, senza invitare le parti a precisare le conclusioni e dunque “a sorpresa”;

-) questa nullità processuale era stata dedotta come motivo di appello; -) il Tribunale non si era pronunciato su di esso.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorrente, infatti, in nessun punto della illustrazione del motivo indica chiaramente in quali termini avesse formulato una simile censura in grado di appello.

In base a quanto esposto alle pagine 4-5 del ricorso per cassazione apprendiamo soltanto che, nel grado di appello, l’appellante si era limitato a allegare di avere vanamente richiesto, in primo grado, la riunione dell’opposizione da lui proposta ad altri giudizi similari.

Ciò impedisce di stabilire – in base alla lettura del solo ricorso – se davvero l’appello contenesse il motivo che si assume non esaminato dal Tribunale; in che termini fosse formulata la relativa censura; in quale fascicolo sia allegato l’atto che la conteneva.

In ogni caso, anche a volere ritenere sussistente l’omessa pronuncia dedotta dal ricorrente, essa non potrebbe comportare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, dal momento che fu corretta la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che tutte le doglianze avverso la condanna alle spese contenuta nell’ordinanza dichiarativa di incompetenza ratione valoris, pronunciata all’esito del primo dei due giudizi di opposizione a precetto introdotti da V.A. (quello avverso il precetto fondato sul decreto ingiuntivo), andassero formulate in sede di impugnazione, e non in sede di opposizione all’esecuzione.

Infatti, secondo quanto riferito dall’odierno ricorrente a p. 3 del ricorso, quando egli si vide notificare dalla La Piramide s.r.l. il precetto fondato sul decreto ingiuntivo, propose una “opposizione a precetto”: e dunque un giudizio ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

In questo tipo di giudizio – a differenza di quanto previsto dal comma 2 della norma appena citata, per l’ipotesi di opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione – non è prevista dalla legge alcuna dicotomia tra fase sommaria e fase di merito, nè s’applica la previsione di cui all’art. 616 c.p.c., secondo cui il giudice adito, ove si ritenga incompetente, “rimette le parti” al giudice competente, secondo lo schema della perpetuatio iurisdictionis.

Nel giudizio di opposizione a precetto proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 per contro, s’applicano le regole ordinarie del giudizio di cognizione: ivi compresa quella secondo cui il giudice che si ritenga incompetente per valore lo dichiara con ordinanza (art. 279 c.p.c.) e provvede sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Sicchè, anche a supporre che la sentenza impugnata sia effettivamente incorsa in una omessa pronuncia, dovrebbe comunque trovare applicazione il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non può mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, ma solo ad una correzione della motivazione, quando la questione non esaminata dalla sentenza d’appello era comunque infondata in punto di diritto, sicchè la cassazione della sentenza con rinvio non potrebbe mai condurre ad una decisione diversa (Sez. 5 -, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5729 del 11/04/2012, Rv. 622281 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 474 c.p.c.. Sostiene che il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto notificatogli dalla società La Piramide (vale a dire l’ordinanza 10 gennaio 2012 del Tribunale di Salerno, dichiarativa dell’incompetenza per valore e condannatoria alle spese di lite) era privo di efficacia esecutiva, perchè “non prevista dalla legge”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che le ordinanze non hanno efficacia esecutiva se non nei casi tassativamente previsti; che le sentenze conclusive dei giudizi di opposizione a precetto “non sono esecutive fino al loro passaggio in giudicato”; ed a fondamento di questa tesi si invoca l’orientamento di questa Corte secondo cui, nei giudizi di opposizione proposti ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese pronunciata all’esito della fase sommaria può sempre essere ridiscussa nella fase di merito.

2.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, il ricorrente è in errore allorchè sostiene che la condanna alle spese contenuta in un’ordinanza dichiarativa di incompetenza non avrebbe efficacia esecutiva perchè “non prevista dalla legge”.

L’ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento col quale il giudice chiude il processo dinanzi a sè, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017, Rv. 643682 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011, Rv. 620369 – 01). E la condanna alle spese contenuta nell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza ratione valoris, così come quella contenuta in qualsiasi provvedimento conclusivo del giudizio, ha sempre efficacia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011, Rv. 617515 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1283 del 25/01/2010, Rv. 611054 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007, Rv. 596718 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004, Rv. 581366 – 01).

2.2. In secondo luogo, il ricorrente è in errore allorchè invoca il principio secondo cui la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione diventa esecutiva solo col passaggio in giudicato.

Tale principio vale infatti per le eventuali statuizioni cassatorie contenute in quella sentenza (ad esempio, l’affermazione di nullità del precetto), ma non certo per il capo di condanna alle spese, il quale come tutte le statuizioni di condanna è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., a prescindere dalla natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004, Rv. 581366 – 01).

A tale regola non fa eccezione il precedente invocato dal ricorrente a sostegno della sua ardita tesi (Sez. 3, Sentenza n. 7660 del 15.4.2015), il quale si è infatti limitato a negare che la dichiarazione di nullità del precetto, pronunciata all’esito del primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione, potesse ritenersi immediatamente esecutiva.

2.3. In terzo luogo, il ricorrente incorre in un evidente equivoco allorchè invoca la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sul tema della provvisorietà della condanna alle spese pronunciata dal giudice dell’opposizione all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, proposto ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

Come già rilevato (supra, p. 1.1), secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente (e ribadito a p. 1, penultimo rigo, della sentenza impugnata) egli, allorchè si vide notificare dalla La Piramide s.r.l. il precetto fondato sul decreto ingiuntivo, propose un’opposizione a precetto (e dunque un’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1), non un’opposizione ad una esecuzione già iniziata ex art. 615 c.p.c., comma 2. E nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, non è prevista alcuna distinzione tra fase sommaria e fase di merito.

Pertanto il provvedimento con cui il Tribunale di Salerno, nella veste di giudice dell’opposizione, dichiarò la propria incompetenza per valore, era un provvedimento che non poteva “essere ridiscusso nella fase di merito”, per l’evidente ragione che una fase di merito in quel processo non poteva esservi, sicchè irrilevanti sono i principi invocati a tal riguardo dal ricorrente.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta “l’omessa pronuncia su un fatto decisivo”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi giuridica così riassumibile:

-) la società La Piramide notificò all’odierno ricorrente un precetto basato su un decreto ingiuntivo;

-) nel separato giudizio di opposizione a quel decreto ingiuntivo, le pretese della società La Piramide vennero notevolmente ridotte ed il decreto revocato in parte;

-) la revoca del decreto ingiuntivo avrebbe comportato “la caducazione di tutte le azioni esecutive” iniziate sulla base di quel decreto, e di conseguenza anche l’azione esecutiva fondata sull’ordinanza che, dichiarando l’incompetenza per valore del giudice adito con l’opposizione avverso il precetto intimato sulla base del decreto ingiuntivo poi revocato, aveva condannato l’opponente alle spese.

3.1. Il motivo è infondato.

La revoca o la modifica del titolo esecutivo giudiziale, avvenuta in sede di cognizione, fa venir meno l’esecuzione fondata su quel titolo, ma non certo l’esecuzione fondata su titoli diversi.

E nel nostro caso il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo in seguito opposto e revocato era atto diverso ed indipendente dal titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di incompetenza e condanna alle spese. Le vicende del primo, pertanto, nessun effetto potevano avere sulle sorti del secondo.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna V.A. alla rifusione in favore di La Piramide s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di V.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA