Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10826 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31717/2006 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE N. 38, presso lo studio dell’avvocato PELLETTIERI

Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’SANITARIA LOCALE ROMA/(OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

ARIOSTO 3/9, presso lo studio dell’avvocato POSSI ENRICA (c/o U.O.

Legale dell’Azienda) che la rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3720/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2006 R.G.N. 9140/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PELLETTIERI GIOVANNI;

udito l’Avvocato ALESSIA ALESII per delega POSSI ENRICA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 17 luglio 2006, respingeva l’impugnazione proposta da M.S., logopedista dipendente part-time al 50% della Azienda Unità Sanitaria locale RM (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti di detta Azienda, avente ad oggetto,e l’annullamento, L. n. 300 del 1970, ex art. 18, del licenziamento, intimatole, in data 16 marzo 2003, per non aver comunicato di aver operato come psicologa nel centro (OMISSIS), e la declaratoria della valenza offensiva del recesso con il ristoro, in via equitativa, del danno morale arrecatole.

I giudici di appello, dopo aver sottolineato che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58, sanciva che in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, come nella specie, il dipendente era tenuto a comunicare all’amministrazione, entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio dell’attività lavorativa o la variazione dell’attività lavorativa, rilevava che il comma 61, del citato articolo, sanciva che la mancata comunicazione, di cui al precedente comma 58, nonchè le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi, costituivano giusta causa di recesso.

Conseguentemente ritenevano non affetto da nullità il contratto individuale di lavoro che siffatte previsioni conteneva. Sul presupposto, poi, che risultava pacifica la mancata comunicazione addebitata, consideravano la M. inadempiente ai propri obblighi nascenti dalle legge e dal contratto e, quindi, legittimo il licenziamento impugnato, non senza precisare che, essendo tale sanzione prevista dalla legge, non vi era spazio per il giudice in ordine alla valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini dell’apprezzamento della legittimità del licenziamento.

Ripudiavano, infine, i giudici di secondo grado, la tesi dell’appellante secondo la quale il passaggio della ricorrente in categoria (OMISSIS), determinando la novazione del rapporto, comportava la illegittimità del licenziamento.

Avverso tale sentenza M.S. ricorre in cassazione sulla base di sei censure,illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la M. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 55, 56, 58, 58 bis, 60 e 61, L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi da 1 a 13, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, art. 23 ccnl del Personale comparto sanità 1998-2001 stipulato il (OMISSIS), art. 1418 c.c., in relazione al contratto individuale di lavoro ed alle sue clausole e, in particolare quella di cui all’art. 16 c.c., art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Formula la ricorrente poi il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.

Assume in sostanza, la ricorrente, con il motivo in esame, che il contratto individuale il quale ripete le disposizioni legislative sulla incompatibilità sarebbe nullo in quanto tali norme non sono riferibili al part-time, ma solo al full-time. Denuncia al riguardo una omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale la quale non avrebbe tenuto conto della circostanza che trattandosi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time non era necessaria la stipula di un nuovo contratto.

La censura non è ammissibile.

Invero secondo giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nelle specie vi è, appunto, nella formulazione del motivo, la contemporanea denuncia di violazione di legge e vizi di motivazione.

D’altro canto, deve sottolinearsi che la Corte del merito ha correttamente proceduto, nel valutare la legittimità delle clausole del contratto individuale, di cui si è sostenuta la invalidità, ad un giudizio di conformità delle stesse alle previsioni legislative -della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 58 e 61 – che sono riferibili, per il loro tenore letterale e la ratio legis che ad esse presiede, al rapporto di lavoro part-time, atteso che proprio con riferimento a tale tipo di rapporto possono verificarsi quelle situazioni d’ incompatibilità che il legislatore ha ipotizzato.

Nè, e vale la pena di rimarcarlo, la questione, concernente l’eventuale non necessità di stipulare, in relazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, di un nuovo contratto di lavoro si palesa decisiva, considerato che la Corte del merito fonda l’obbligo di comunicazione della incompatibilità, rispetto al quale la ricorrente viene considerata inadempiente, anche, e soprattutto, sulla prescrizione legislativa di cui innanzi.

Con la seconda censura la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, in combinato disposto con gli artt. 60 e 63 T.U. sugli impiegati civili dello Stato del 57, anche con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 53 e 55, in combinato disposto con la L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Pone la M., poi, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. cit..

Allega che nulla si legge nella sentenza impugnata in ordine alla questione della mancata preventiva diffida ad eliminare la condizione d’incompatibilità con conseguente illegittimità della sanzione del licenziamento.

Anche in ordine a tale motivo vi è la formulazione, al tempo stesso, di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione. Valgono, pertanto, le considerazioni svolte in relazione all’esame del precedente motivo.

A tanto va aggiunto che la ricorrente pur precisando di aver sollevato la questione della diffida con l’appello e le note autorizzate, non specifica in violazione del principio di autosufficienza, in quali termini tale questione è stata posta all’esame del giudice di appello (Cass. 30 maggio 2000, n. 7194).

Inoltre pur denunciandosi un omessa pronuncia , questa viene fatta valere in relazione al n. 3 e non al n. 4 dell’art. 360 c.p.c..

Invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 e Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n. 23071).

Con il terzo motivo la ricorrente allega violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi da 1 a 13, L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 58, 58 bis e 61, L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 2118 e 2119 c.c., D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e 63, L. n. 604 del 1966, art. 5, L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè omessa e insufficiente motivazione. Elabora, poi, la M. il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. cit..

Sostiene la ricorrente che la situazione di conflitto d’interessi deve essere valutata in concreto, ove contestata, dal giudice. Allega che l’onere probatorio del detto conflitto è a carico del datore di lavoro e nella specie tale onere non è stato assolto. Aggiunge che essa M., nel fornire consulenza di psicologia alla società (OMISSIS), non ha fornito prestazioni proprie del suo profilo di appartenenza.

E’ evidente, ancora una volta pure rispetto alla formulazione della censura in esame, la mescolanza di motivi attinenti alla violazione di legge ed al vizio di motivazione con conseguente inammissibilità della doglianza.

Peraltro, va evidenziato che per la Corte di Appello ciò che rileva, ai fini di cui trattasi, non è tanto il “conflitto d’interessi” in sè, – che tra l’altro emerge dalla situazione in cui versava il centro (OMISSIS) – quanto piuttosto l’inadempienza all’obbligo di comunicazione discendente dalla legge. La ratio fondante della L. n. 662 del 1996 è per giudici di appello, infatti, quella di evitare situazioni d’incompatibilità introducendo allo scopo obblighi strumentali ed essenziali a tal fine.

La censura, quindi, tra l’altro, non coglie nel segno non investendo il diverso principio posto a base della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo la M. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 2043, 2059 e 2087 c.c. e art. 2 Cost., nonchè omessa motivazione.

Allega la ricorrente che il giudice di appello non ha pronunciato sulla lamentata ingiuriosita del licenziamento. Deduce, a tal fine,che la motivazione del recesso datoriale reca offesa alla dignità ed alla immagine professionale del dipendente.

Il motivo non è esaminabile in questa sede.

Invero, la ricorrente ancorchè deduca un omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, non precisa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto ed in quali termini ha devoluto la questione al giudice di appello. E tale precisazione è, nella specie, tanto più necessaria in quanto la Corte del merito, nell’enunciare i vari motivi d’impugnazione, non menziona in alcun modo la questione in parola.

E’ principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, infatti, che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56, artt. 2118 e 2119 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. cit..

Assume la M. che la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione la circostanza che la nomina per la nuova posizione professionale, di cui era risultata vincitrice, era stata effettuata anteriormente al licenziamento e, quindi, questo doveva intendersi revocato.

Il motivo è infondato.

Infatti la decisione impugnata ha, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, evidenziato come non possa ritenersi rilevante ai fini decisori quanto dedotto da controparte, perchè nel caso di specie vi era stato un mero passaggio di categoria o area funzionale e perchè rimanendo identico il rapporto lavorativo non poteva considerarsi nullo il procedimento disciplinare iniziato prima del suddetto passaggio. Per di più non sono stati allegati e provati atti della Azienda da cui possa in modo univoco reputarsi revocato il licenziamento.

Con il sesto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56, L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, formula il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. cit.

Allega che la Corte di Appello, quanto alla questione del procedimento arbitrale L. n. 300 del 1970, ex art. 7, confonde la fase della attivazione del procedimento disciplinare, cui l’Amministrazione è vincolata, con quella della proposizione dell’azione giudiziaria, mentre la mancata adesione a detta procedura arbitrale determina l’inefficacia della sanzione.

Il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Infatti il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto – che allegati tempestivamente e ritualmente già in primo grado-attestavano l’estinzione della sanzioni inflitta alla M., giusta la stessa giurisprudenza citata nel ricorso (Cfr. al riguardo Cass. 21 dicembre 2000 n. 1605) e ciò al di là dell’ulteriore assorbente ragione che la procedura di conciliazione o di arbitrato, in relazione alla quale si configura la perdita di efficacia del provvedimento sanzionatorio, per la giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio deve ribadire in ragione della monofilachia – non può trovare applicazione in caso di sanzione disciplinare risolutiva del rapporto ( Cfr. Cass. 26 febbraio 2008 n. 5045).

In ragione della natura della materia trattata e delle questioni affrontate stima il Collegio di compensare le spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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