Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10825 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10825 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 20142-2009 proposto da:
GARRAPA

DONATO

GRRDNT45S16F117R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. MAZZINI 6, presso lo
studio dell’avvocato MAGI PIERPAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PETRACHI LILIA LUCIA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

651

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
..
i

SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 08/05/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN
SERGIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di LECCE, depositata il 17/10/2008 R.G.N. 2011/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2013

dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;
udito l’Avvocato MARCHIO FRANCESCO per delega PETRACHI
LILIA LUCIA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1700/2008 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/10 — 17/10/08 la Corte d’Appello di Lecce accolse
l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del 23/5/06 del giudice del
lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale era stato accertato il

dell’effettiva retribuzione percepita per l’attività lavorativa prestata dal medesimo in
Svizzera, e, per l’effetto, rigettò la domanda dell’assistito, compensando tra le parti
le spese del doppio grado del giudizio.
La Corte leccese spiegò tale decisione partendo dalla considerazione che nella
materia oggetto di causa era intervenuta la norma di cui all’art. 1 , comma 777,
della legge n. 296/2006 che aveva interpretato l’art. 5, secondo comma, del d.p.r.
27/4/68, n. 488 in merito al criterio di calcolo della retribuzione pensionabile
relativa ai periodi di lavoro svolti nei paesi esteri e che aveva superato il vaglio di
costituzionalità, essendo stata ritenuta conforme al sistema previdenziale
nazionale fondato sulla corrispondenza tra risorse disponibili e prestazioni
erogate, oltre che garante dei trattamenti pensionistici già liquidati, per cui non
poteva non tenersi conto del carattere vincolante della sentenza n. 172/2008 della
Corte Costituzionale, per la quale la norma in questione evitava che, a fronte di
una esigua contribuzione versata nel paese estero, potessero ottenersi le stesse
utilità conseguite da coloro che, avendo prestato attività lavorativa esclusivamente
in Italia, erano stati sottoposti ad una contribuzione molto più gravosa.
6 4 x ft. 4 .P4 .N
….141SaNatore) il quale affida 149
ri
Per la cassazione della sentenza propone ricorso ebOit
l’impugnazione a tre motivi di censura, formulando, altresì, istanza di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE..
Resiste con controricorso l’Inps che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c..

Motivi della decisione

1

diritto di Garrapa Donato al ricalcolo della pensione di anzianità sulla base

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto,
deducendo che l’appello dell’Inps avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile
per carenza di interesse, avendo l’Istituto proceduto, dopo la pronuncia di primo
grado, a riliquidare la pensione in data 6.11.2006; la Corte territoriale aveva quindi

della salvezza dei diritti acquisiti previsti nel capoverso di tale norma.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, deducendo che
la Corte territoriale non si era pronunciata sul punto decisivo costituito
dall’avvenuta riliquidazione della pensione in data anteriore al 1°.1.2007, giorno di
entrata in vigore della legge finanziaria.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 777,
legge n. 296/06 al caso di specie, essendo stata la Convenzione italo-svizzera in
materia di trasferimenti contributivi abrogata nel giugno 2002.
2. I primi due motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2.1.Gli stessi sono anzitutto manifestamente infondati siccome basati sul un
presupposto fattuale, ossia l’avvenuta riliquidazione della pensione in data
anteriore al 1°.1.2007, contraddetto dalle stesse allegazioni del ricorrente,
secondo cui tale riliquidazione era avvenuta in data 6.2.2007.
2.2.L’assunto giuridico su cui i motivi si fondano non è, peraltro, condivisibile.
Infatti, la liquidazione a cui fa riferimento la norma invocata deve essere intesa
come l’atto conclusivo del procedimento amministrativo con il quale l’Istituto
previdenziale accerta la sussistenza del diritto alla prestazione e la misura della
stessa e non già con riferimento a quegli ulteriori (eventuali) provvedimenti di
ricalcolo attuati a seguito di una pronuncia giudiziale, provvisoriamente esecutiva,
ma non ancora definitiva, siccome impugnata; in altri termini la legge ha ritenuto di
non dover incidere soltanto su quei trattamenti pensionistici già riconosciuti
all’esito del procedimento amministrativo di liquidazione che fossero risultati, in
concreto, più favorevoli all’assicurato rispetto a quelli derivanti dall’applicazione
2

erroneamente applicato l’art. 1, comma 777, legge n. 296/06, non tenendo conto

della disposizione interpretativa (cfr, Cass., n. 14662/2009, non massimata; Cass.,
n. 3796/2011).
2.3 Deve poi rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l’acquiescenza, espressa o tacita, contemplata dall’art. 329 c.p.c, opera come

nell’ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata, è possibile avvalersi soltanto
di una espressa rinunzia all’impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con
le modalità prescritte dalla legge (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 763/1999; Cass.,
nn. 801/1998; 21685/2005); pertanto – e a prescindere da qualsivoglia ulteriore
considerazione – essa non può essere ravvisata nel caso di specie, essendo stato
il provvedimento di ricalcolo (6.2.2007) successivo alla proposizione dell’appello
(6.7.2006).
3. L’art. 366 bis c.p.c è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i
provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del d.lvo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, d.lvo n. 40/06) e anteriormente al 4.7.2009
(data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente
ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in tale lasso di tempo.
3.1 Ne consegue l’inammissibilità del terzo motivo, svolto deducendo una
violazione di legge, non essendo stato formulato al riguardo il prescritto quesito di
diritto.
4. Con sentenza n. 172 del 23 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge
n. 296/06 sollevata da questa Corte di Cassazione con ordinanza n. 5048/2007 in
riferimento agli artt. 3, comma 1, 35, comma 4, e 38, comma 2, della Costituzione.
Con sentenza n. 46286 del 31.5.2011 la Corte europea diritti dell’uomo ha
dichiarato che lo Stato italiano, emanando l’art. 1, comma 777, legge 27 dicembre
2006 n. 296, volto a interpretare la normativa previdenziale nel senso che i
contributi versati da cittadini italiani nei periodi di lavoro in Svizzera devono essere
3

preclusione rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, mentre,

computati secondo il metodo contributivo e non retributivo, ha violato l’art. 6
CEDU, giacché se, in linea di principio, al legislatore non è vietato emanare norme
civili retroattive, tuttavia i principi della preminenza del diritto e dell’equo processo
vietano di adottare leggi volte a interferire sull’esito delle cause azionate nei

giurisprudenziale nel frattempo formatosi non sia univoco), in mancanza di ragioni
imperative di interesse generale, le quali non possono consistere in mere
esigenze finanziarie; non sussiste invece violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 in
tema di diritto di proprietà, in quanto l’interferenza non è sproporzionata rispetto
all’interesse generale perseguito, giacché la riduzione del trattamento
pensionistico è compensata dalla minore contribuzione versata durante il periodo
lavorato in Svizzera.
Questa Corte, con ordinanza del 15 novembre 2011, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/06 in riferimento
all’art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, nella ridetta sentenza del 31.5.2011;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 264 del 28 novembre 2012, ha dichiarato
non fondata anche tale questione di legittimità costituzionale.

5.

La parte ricorrente ha chiesto di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di

Giustizia CE la seguente questione interpretativa:- “Se l’art. 51 del Trattato CEE
(divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto in seguito a modifica art. 42
CE) e l’art. 23 comma 1 del regolamento comunitario n. 1408/71 debbano essere
interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una norma, quale quella
contenuta nell’art. 1 comma 777 della legge dello Stato Italiano n. 296/2006
secondo la quale il calcolo delle prestazioni in danaro si basa oltre che sulla
retribuzione media anche sul valore dei contributi versati durante il rapporto di
lavoro, in un regime pensionistico retributivo.”
4
D,

confronti dello Stato (indipendentemente dal fatto che l’orientamento

5.1 La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE è manifestamente

infondata, atteso che:

in base all’art. 42 Trattato CE, l’ordinamento comunitario ha adottato

successivi regolamenti in tema di sicurezza sociale per disciplinare il cumulo di

sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste e
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri;

il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato abrogato a decorrere dalla data di

entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29.4.2004, ma è rimasto in
vigore ai fini, tra l’altro, dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo vigente dal 1° giugno 2002), fino alla sua
modifica in funzione dello stesso regolamento (CE) n. 883/2004;
a mente dell’art. 7, comma 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408[71 non
sono pregiudicate da detto regolamento le disposizioni della convenzioni di
sicurezza sociale menzionate nell’allegato III; in detto allegato l’accordo aggiuntivo
italo svizzero del 4.7.1969 è però contemplato solo per quanto concerne il
pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo,
situazione che non risulta ricorrere nella fattispecie all’esame;

l’art. 23, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, in relazione al quale è

stato sollevata la questione interpretativa, concerne le prestazioni di malattia e
maternità e non i trattamenti pensionistici (parimenti si riferisce alle prestazioni di
malattia, maternità e paternità assimilate l’analoga disposizione di cui all’art. 21,
comma 2, del regolamento (CE) n. 883/2004);
ai fini pensionistici il regolamento (CEE) n. 1408/71, agli artt. 44 e ss (così
come il regolamento (CE) n. 883/2004, agli artt. 50 e ss) disciplina un sistema
basato sulla totalizzazione dei contributi, attuato mediante il cumulo fittizio, da
parte di tutte le istituzioni competenti, dei contributi versati in più Stati membri e
5

i,

tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il

alla successiva liquidazione, pro rata, di una prestazione proporzionale al periodo
di assicurazione sotto la legislazione applicata;

del tutto diversa è, invece, la disciplina dettata dall’art. 1 dell’accordo

aggiuntivo italo svizzero del 4.7.1969 (rientrante fra le convenzioni bilaterali

trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati
all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera;
– la sentenza della Corte di Giustizia CE del 15.1.2002 in causa C-55100,
richiamata dalla parte ricorrente, non ha alcun riferimento alla fattispecie
all’esame, poiché: a) sotto il profilo soggettivo riguarda la necessità di prendere in
considerazione quanto previsto dalle convenzioni bilaterali tra uno Stato membro
ed un paese terzo ai fini dell’acquisizione delle prestazioni di sicurezza sociale a
favore di un cittadino di un altro Stato membro; b) sotto il profilo oggettivo si
riferisce alla disposizione dell’art. 9 della convenzione italo svizzera del 1962, non
pregiudicata per espressa contemplazione nell’allegato III dall’entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1408/71, dettata in tema di totalizzazione dei contributi e
della quale la parte odierna ricorrente ha ritenuto di non avvalersi, scegliendo la
diversa possibilità offerta dall’art. 1 del ridetto accordo aggiuntivo italo svizzero del
4.7.1969;

l’art. 1, comma 777, legge n. 296/06, per quanto riferentesi alla fattispecie che

ne occupa, inerisce quindi ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra
Italia e Svizzera ed estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria
in tema di sicurezza sociale, onde non si pone un problema di interpretazione di
quest’ultima.
6. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le complessità ermeneutiche connesse alla normativa di riferimento, che hanno
reso necessaria l’emanazione di una disposizione di interpretazione autentica,
consigliano la compensazione delltspese.
6

A5

contemplate dall’art. 1, comma 777, legge n. 296/06), che prevede l’effettivo

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

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