Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10825 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10825
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.G., vedova di L.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato
PAOLETTI FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 998/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 19/10/2005 r.g.n. 1113/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
10/03/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.7 – 19.10.2005 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento il 20.4.2004 che rigettava la domanda proposta da R.G. per il riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita in favore dei superstiti, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 comma 1 e art. 122 in relazione al decesso del proprio coniuge, L. A., derivato da epatite cronica contratta in occasione delle emotrasfusioni cui era stato sottoposto a cause delle gravi lesioni sofferte a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS).
Osservava in sintesi la corte territoriale che il contagio da epatite virale non poteva essere considerato una conseguenza normale e regolare degli interventi chirurgici che impongono emotrasfusioni, e che, comunque, gli atti di causa non fornivano alcun elemento in tal senso, sicche’ doveva ritenersi che l’epatite cronica avesse interrotto il nesso causale fra l’infortunio e il decesso.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso R.G. con due motivi. Resiste l’INAIL con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione osservando che la corte palermitana aveva omesso di prendere in considerazione le motivate valutazioni tecniche contenute nella consulenza di parte (relative, fra l’altro, alla incidenza percentuale di epatiti derivanti da trasfusione di sangue), non considerando, altresi’, che, nel campo delle valutazioni medico- legali relative ai presupposti delle prestazioni assicurative, un rilevante grado di probabilita’ e’ sufficiente per ritenere provato il nesso causale.
Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. rilevando che, sebbene fosse stato richiesto l’espletamento di consulenza tecnica, tale richiesta era stata immotivatamente disattesa dai giudici di merito. Il primo motivo e’ infondato.
Basti, al riguardo, osservare che, pur assegnando la ricorrente carattere di decisivita’ all’omesso esame delle argomentazioni medico legali svolte dal proprio consulente, la stessa ha omesso di darne conto nel ricorso, riportandone puntualmente il contenuto, per come imposto dal principio della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, funzionale a consentire al giudice di legittimita’ una compiuta valutazione del carattere determinante della censura rispetto all’adeguatezza e giustificabilita’ dell’iter logico e motivazionale della decisione. Dovendosi ribadire, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimita’, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento o delle risultanze trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006). Infondato e’ anche il secondo motivo.
Ed, invero, anche per tal parte deve rilevarsi che la ricorrente ha omesso di documentare, in conformita’ al canone dell’autosufficienza del ricorso, ove ed in quali puntuali termini la richiesta di consulenza tecnica, che si assume immotivatamente disattesa, fosse stata sollevata e che, comunque, costituendo la consulenza tecnica un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilita’ delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche implicitamente desumersi dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio che emerge nella concreta fattispecie (v. ad es. Cass. n. 15219/2007; Cass. n. 4660/2006).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarita’ fattuale del caso, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso; compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010